Compatibilità, incompatibilità e divieti di cumulo per i dottorati di ricerca

​La qualifica di dottoranda e dottorando si ottiene con l'iscrizione a un corso di dottorato, decorre dalla data di inizio del corso e si mantiene fino al conseguimento del titolo di dottore di ricerca o all'esclusione dal corso o alla rinuncia allo stesso. Dal termine della durata legale del corso decadono i regimi di compatibilità e incompatibilità (artt. 15 e 16 del regolamento per il ciclo 38 e successivi e artt. 16 e 17 del regolamento per i cicli fino al 37).

Lo svolgimento dell'attività dottorale comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno. Può tuttavia essere consentito l'esercizio di alcune attività.

Compatibilità con altri corsi universitari

A partire dall'a.a. 2022/23 l'iscrizione ad un corso di dottorato è compatibile con la contemporanea iscrizione ad un corso di laurea, di laurea magistrale o ad un corso di specializzazione non medica. Poiché la frequenza di un corso di dottorato è un impegno esclusivo e a tempo pieno, per poter frequentare contemporaneamente un altro corso di laurea, laurea magistrale o specializzazione, dovrai richiedere l'autorizzazione del Collegio dei docenti. Alle specializzande e agli specializzandi medici si applicano le disposizioni si applica l'art. 7 del DM 226/2021. Per maggiori informazioni consultare la sezione Iscrizione contemporanea a corsi diversi.

Attività la cui compatibilità deve essere valutata dal Collegio dei docenti

Le dottorande e i dottorandi possono svolgere le seguenti attività, subordinatamente all'autorizzazione preventiva del Collegio dei docenti e previo parere favorevole del supervisore.

  • tirocinio pratico e professionale non contemplato nel percorso dottorale, purché svolto con modalità e tempi idonei a consentire lo svolgimento delle attività del corso di dottorato e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse;
  • attività di tutorato e di didattica integrativa, non contemplate nel percorso formativo, nei limiti di quanto previsto al regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento e di tutorato, emanato con D.R. n. 418/2011 del 20 aprile 2011;
  • attività retribuite che consentano di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato.

Come chiedere l'autorizzazione per lo svolgimento di altre attività

Prima dell'inizio dell'attività la dottoranda o il dottorando deve compilare l'apposito form accessibile dall'applicativo Dottorandi​ per la presa visione del supervisore e l'approvazione da parte del Collegio o del Coordinatore, a ciò appositamente delegato dal Collegio.

Per le dottorande e i dottorandi fino al 37° ciclo è invece necessario compilare l'apposito modulo di richiesta autorizzazione allo svolgimento di attività compatibili [.pdf 370 KB] ed inviarlo alla coordinatrice o al coordinatore.

Se l'attività continua nell'anno accademico successivo, la richiesta va rinnovata.

Le dottorande e i dottorandi che, al momento dell'immatricolazione, svolgono già altre attività, devono presentare l'istanza in tempo utile affinché essa possa essere esaminata dal Collegio dei docenti nella seduta di inizio corsi, durante la quale al dottorando viene assegnato formalmente un progetto di ricerca e il supervisore responsabile.

Per borse di dottorato finanziate nell'ambito dei progetti PON e PNRR soggette ad obblighi specifici consultare le regole contenute nei relativi bandi di concorso.

Attività incompatibili

L'iscrizione a un corso di dottorato è incompatibile con:

  •  iscrizione ad altro corso di dottorato, e nelle altre ipotesi previste dalla normativa vigente;
  •  incarico di professore a contratto per la titolarità di insegnamenti, di moduli didattici e di formazione linguistica presso qualsiasi ateneo o ente che rilasci titoli accademici.

​​Incompatibilità con la borsa di dottorato

​Non è consentito il cumulo della borsa di dottorato con:

  • altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da Istituzioni nazionali, internazionali o di Paesi esteri, utili ad integrare con soggiorni all’estero l’attività della dottoranda o del dottorando;
  • il trattamento economico corrisposto ai medici in formazione specialistica. L’erogazione della borsa di studio è sospesa per il periodo di contemporanea iscrizione con la scuola di specializzazione medica​;

La violazione delle ​incompatibilità e divieti di cumulo di cui ai commi precedenti comporta l’esclusione dal corso di dottorato.

Contatti

AFORM - Settore Dottorato di ricerca - Ufficio Corsi e carriere

Indirizzo

Via Irnerio 49 Bologna (BO)

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