Assenze per malattia e permessi personali

Informazioni e adempimenti per i medici in formazione specialistica

Assenze per malattia

In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, il medico in formazione specialistica è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola e a presentare alla Direzione stessa, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, il relativo certificato.

Le assenze superiori a 40 giorni lavorativi continuativi per malattia sospendono il periodo di formazione e:

  • l’intero periodo di assenza dovrà essere recuperato dal medico in formazione specialistica per un periodo (in termini di tempo, non di ore) pari a quello di assenza;
  • durante il periodo di sospensione al medico in formazione verrà corrisposta esclusivamente la parte fissa del trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso;
  • il superamento del periodo di comporto (un anno nell’ambito della durata del corso di specializzazione) è causa di risoluzione anticipata del contratto. Per il calcolo del periodo di comporto sono computati anche i periodi di malattia che non hanno, per loro durata, comportato la sospensione della formazione specialistica compresi i giorni non

    lavorativi.

In seguito ad un'assenza dal lavoro per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni consecutivi (art.41 c.2 e-ter del D. Lgs. 81/2008) lo specializzando, prima di riprendere il lavoro, deve essere sottoposto a visita medica a cura del medico competente per verificarne l'idoneità.

Il medico in formazione specialistica, non appena effettuata la visita medica, deve consegnare copia dell'idoneità al Direttore/Coordinatore della propria Scuola di appartenenza.

 

Permessi personali

Le assenze per motivi personali devono essere preventivamente autorizzate dal Direttore della Scuola, salvo causa di forza maggiore:

  • non possono essere superiori a 30 giorni complessivi nell'anno accademico;

  • non devono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi formativi;

  • non devono essere recuperate;

  • non danno luogo a sospensioni del trattamento economico.

La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari deve essere autorizzata dalla Direzione della Scuola, che garantisce la loro inerenza all'iter formativo del medico in formazione. In questo caso, questi periodi non sono computati nelle assenze per motivi personali di cui il medico in formazione può usufruire.