Dopo il parto, devi presentare all'Ufficio Carriere Medici in Formazione Specialistica, entro 30 giorni, un'autocertificazione attestante la nascita del figlio [.pdf 39 KB].
Il periodo di congedo di maternità intercorre dai due mesi antecedenti la data presunta del parto fino a tre mesi dopo il parto (2+3):
- se il parto avviene dopo tale data, l’astensione obbligatoria copre comunque anche il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
- nel caso di parto prematuro (ossia in data anticipata rispetto a quella presunta, risultante dal certificato medico di gravidanza), usufruirai comunque dei giorni intercorrenti tra la data effettiva e la data presunta del parto;
- in caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, hai il diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) e d) e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino. Questo diritto può essere esercitato una sola volta per ogni nascituro ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità del tuo stato di salute con la ripresa dell'attività lavorativa.
Flessibilità dell'astensione obbligatoria
Puoi chiedere l'astensione dalla formazione a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto (1+4).
Presenta la domanda di flessibilità [.pdf 128 KB] all’Ufficio Carriere Medici in Formazione Specialistica, e per conoscenza alla direttrice o al direttore della scuola, almeno 5 giorni lavorativi prima del termine del 7° mese (ovvero almeno 5 giorni lavorativi prima della data prevista come inizio dell’astensione obbligatoria). Non possono essere accettate domande tardive o incomplete.
La possibilità di poter fare domanda di flessibilità è condizionata all'attestazione che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. L'attestazione è effettuata dal medico specialista del SSN o con esso convenzionato e dal Medico del Lavoro. Rivolgiti alla Medicina del Lavoro dell'Azienda sanitaria in cui ti trovi.
Ricorda che:
- il periodo di flessibilità dell'astensione obbligatoria può andare da un minimo di un giorno ad un massimo di un mese;
- il periodo di flessibilità può essere successivamente ridotto o su istanza della lavoratrice o per fatti sopravvenuti, fra cui rientra l'insorgere di una malattia.
Congedo di maternità di 5 mesi Post Parto
Solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione medica per la flessibilità dal settimo all'ottavo mese, puoi richiedere di usufruire totalmente del congedo di maternità 5 mesi dopo il parto.
Presenta la domanda congedo di maternità post parto [.pdf 114 KB] all’Ufficio Carriere Medici in Formazione Specialistica, e per conoscenza alla direttrice o al direttore della scuola, almeno 5 giorni lavorativi prima del termine del 8° mese (ovvero almeno 5 giorni lavorativi prima della data prevista come inizio dell’astensione con flessibilità). Non possono essere accettate domande tardive o incomplete.
La possibilità di poter fare la domanda è condizionata all’attestazione che tale opzione non arrechi pregiudizio alla tua salute e quella del nascituro. L'attestazione è effettuata effettuata dal medico specialista del SSN o con esso convenzionato e dal Medico del Lavoro. Rivolgiti alla Medicina del Lavoro dell'Azienda sanitaria in cui ti trovi.
Ricorda che:
- il periodo può essere successivamente ridotto su tua istanza o per fatti sopravvenuti, fra cui rientra l'insorgere di una malattia;
- nel caso di parto prematuro (ossia in data anticipata rispetto a quella presunta, risultante dal certificato medico di gravidanza), i 5 mesi totali di congedo decorreranno a partire dalla data di parto effettivo, non rilevando a tal fine la data di parto presunta.
Attenzione!! Comunicare gli eventi sospensivi tenendo conto che le lavorazioni mensili dei cedolini vengono svolte il 15 di ogni mese. Qualsiasi comunicazione, per il mese in corso, successiva a tale data comporterà una recupero della quota non dovuta.