Dopo il parto, devi presentare all'Ufficio Carriere Medici in Formazione Specialistica, entro 30 giorni, un'autocertificazione attestante la nascita del figlio [.pdf 39 KB].
Il periodo di congedo di maternità intercorre dai due mesi antecedenti la data presunta del parto fino a tre mesi dopo il parto (2+3):
- se il parto avviene dopo tale data, l’astensione obbligatoria copre comunque anche il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
- nel caso di parto prematuro (ossia in data anticipata rispetto a quella presunta, risultante dal certificato medico di gravidanza), usufruirai comunque dei giorni intercorrenti tra la data effettiva e la data presunta del parto;
- in caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, hai il diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) e d) e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino. Questo diritto può essere esercitato una sola volta per ogni nascituro ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità del tuo stato di salute con la ripresa dell'attività lavorativa.
Flessibilità dell'astensione obbligatoria
Puoi chiedere l'astensione dalla formazione a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto (1+4).
Presenta la domanda di flessibilità [.pdf 64 KB] all’Ufficio Carriere Medici in Formazione Specialistica, e per conoscenza alla direttrice o al direttore della scuola, almeno 5 giorni lavorativi prima del termine del 7° mese (ovvero almeno 5 giorni lavorativi prima della data prevista come inizio dell’astensione con flessibilità). Non possono essere accettate domande tardive o incomplete.
La possibilità di poter fare domanda di flessibilità è condizionata all'attestazione che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. L'attestazione è effettuata dal medico specialista del SSN o con esso convenzionato e dal Medico del Lavoro. Rivolgiti alla Medicina del Lavoro dell'Azienda sanitaria in cui ti trovi.
Ricorda che:
- il periodo di flessibilità dell'astensione obbligatoria può andare da un minimo di un giorno ad un massimo di un mese;
- il periodo di flessibilità può essere successivamente ridotto o su istanza della lavoratrice o per fatti sopravvenuti, fra cui rientra l'insorgere di una malattia.
Congedo di maternità di 5 mesi Post Parto
Solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione medica per la flessibilità dal settimo all'ottavo mese, puoi richiedere di usufruire totalmente del congedo di maternità 5 mesi dopo il parto.
Presenta la domanda congedo di maternità post parto [.pdf 55 KB] all’Ufficio Carriere Medici in Formazione Specialistica, e per conoscenza alla direttrice o al direttore della scuola, almeno 5 giorni lavorativi prima del termine del 8° mese (ovvero almeno 5 giorni lavorativi prima della data prevista come inizio dell’astensione con flessibilità). Non possono essere accettate domande tardive o incomplete.
La possibilità di poter fare la domanda è condizionata all’attestazione che tale opzione non arrechi pregiudizio alla tua salute e quella del nascituro. L'attestazione è effettuata effettuata dal medico specialista del SSN o con esso convenzionato e dal Medico del Lavoro. Rivolgiti alla Medicina del Lavoro dell'Azienda sanitaria in cui ti trovi.
Ricorda che:
- il periodo può essere successivamente ridotto su tua istanza o per fatti sopravvenuti, fra cui rientra l'insorgere di una malattia;
- nel caso di parto prematuro (ossia in data anticipata rispetto a quella presunta, risultante dal certificato medico di gravidanza), i 5 mesi totali di congedo decorreranno a partire dalla data di parto effettivo, non rilevando a tal fine la data di parto presunta.