Regole applicabili dal 38° ciclo in poi
Nell'ambito della durata legale del corso, la dottoranda o il dottorando possono chiedere la sospensione nelle seguenti ipotesi:
- nascita di una figlia o un figlio;
- servizio civile;
- grave malattia o infermità;
- caregivers beneficiari della legge n. 104/92;
- essere soggetti a una pena detentiva per un periodo non superiore alla durata legale del corso; altri gravi e documentati motivi personali e familiari.
Fatta eccezione per la nascita di una figlia o un figlio, la sospensione può essere richiesta per un periodo minimo di 1 mese e massimo di 6 mesi, eventualmente rinnovabili. La durata complessiva dei periodi di sospensione fruiti (sommati ad eventuali periodi di proroga di carriera) non può complessivamente eccedere i 18 mesi.
Sospensione per nascita di una figlia o un figlio
La sospensione per la nascita di una figlia o un figlio e i periodi di sospensione connessi ai congedi parentali seguono la normativa vigente in Italia a tutela della genitorialità.
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Regole applicabili fino al 37° ciclo
Nell'ambito della durata legale del corso, la dottoranda o il dottorando possono chiedere la sospensione nelle seguenti ipotesi:
- nascita di una figlia o un figlio;
- grave infermità, attestata da certificazioni mediche, di durata complessiva non inferiore a sei mesi;
- grave infermità di un appartenente al nucleo familiare del richiedente, di durata complessiva non inferiore a sei mesi, attestata da certificazioni mediche;
- iscrizione a istituti di formazione militare italiani;
- servizio civile.
Fatta eccezione per la nascita di una figlia o un figlio, in tutti i casi considerati la durata della sospensione è pari a 12 mesi. La durata complessiva dei periodi di sospensione fruiti non può essere superiore alla durata legale del corso di dottorato. Qualora ciò si verifichi, il dottorando è escluso.
Sospensione per nascita di una figlia o un figlio
La sospensione per la nascita di una figlia o un figlio e i periodi di sospensione connessi ai congedi parentali seguono la normativa vigente in Italia a tutela della genitorialità.
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