I redditi di lavoro dipendente, assimilato e autonomo, fino ad un massimo di 600.000 euro prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio italiano,
concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare (art. 5 del D. Lgs n. 209/2023).
La percentuale si riduce al 40% (quindi si ottiene una esenzione del 60% del reddito complessivo) se durante il periodo di fruizione del regime agevolato il lavoratore si trova nei seguenti casi:
- si trasferisce in Italia con un figlio minore;
- nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età. In tale caso il beneficio si applica nel periodo d'imposta in corso al momento della nascita o dell'adozione per tempo residuo di fruibilità dell'agevolazione.
La maggiore agevolazione si applica a condizione che il figlio sia residente nel territorio dello Stato
Requisiti soggettivi per ottenere l'agevolazione
I requisiti soggettivi per ottenere l'agevolazione (ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 209/2023) sono i seguenti:
- essere stato lavoratore all'estero;
- non essere stato residente in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti al trasferimento;
- acquisire la residenza fiscale in Italia e impegnarsi a mantenerla per almeno quattro anni, pena la restituzione dei benefici goduti con applicazione dei relativi interessi;
- svolgere l'attività lavorativa nel territorio italiano per la maggior parte del periodo d’imposta;
- essere in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal D.Lgs. n.108/2012 e dal D.Lgs. n. 206/2007.
Durata dell'agevolazione
L'agevolazione si applica per complessivi 5 anni che decorrono dal periodo in cui il lavoratore diviene fiscalmente residente nel territorio italiano e nei 4 anni successivi.
Se la residenza fiscale in Italia non è mantenuta per almeno quattro anni, il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi.
Prolungamento dell'agevolazione
Limitatamente ai soggetti che hanno trasferito la propria residenza anagrafica nell'anno 2024 il beneficio si applica per ulteriori 3 periodi d’imposta se è presente una delle seguenti condizioni:
- entro il 31/12/2023 il soggetto è divenuto proprietario di un'unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia;
- entro i 12 mesi precedenti il trasferimento in Italia il soggetto è divenuto proprietario di un'unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia;
Per questo periodo i redditi agevolati saranno pari al 50% del totale dei redditi di lavoro dipendente, assimilato e autonomo.
Come richiedere l'accesso alle agevolazioni
Il dipendente che ritiene di essere in possesso dei requisiti per beneficiare di questa agevolazione, deve presentare la relativa domanda che è disponibile sul portale intranet al quale si accede dopo l’acquisto delle credenziali istituzionali.
L’Ateneo, in qualità di sostituto di imposta, a seguito di esito positivo della richiesta, applica il beneficio fiscale dal primo periodo di paga utile e, in sede di conguaglio riconosce l’agevolazione dall’inizio del periodo.
La richiesta di applicazione delle agevolazioni deve essere presentata al datore di lavoro anche in caso di seconda o ulteriore assunzione rispetto a quella per cui il lavoratore è inizialmente rientrato.
Responsabilità nei confronti dell'Agenzia delle Entrate
Il dipendente è direttamente responsabile nei confronti dell'Agenzia delle Entrate dell'agevolazione ottenuta dal datore di lavoro. L'Agenzia delle Entrate (AdE) può effettuare controlli negli anni successivi richiedendo direttamente al dipendente la documentazione presentata al datore di lavoro per usufruire dell'agevolazione, con particolare attenzione alla passata residenza estera. Si ricorda quindi ai dipendenti la necessità della conservazione di tutti i documenti originali attestanti il diritto secondo i termini di legge.