Agevolazione fiscale per lavoratori impatriati

Lavoratori impatriati dopo il 29 aprile 2019

I redditi di lavoro dipendente, assimilato e autonomo, prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio italiano, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare, quindi con una esenzione del 70% (art. 16 comma 1 del D. Lgs. n. 147/2015).

Nel caso in cui il personale dipendente dell'Ateneo sia in convenzione con le aziende del SSR, tale agevolazione si applica anche sugli emolumenti ospedalieri.

Per i contribuenti che trasferiscono la residenza in una delle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia l'esenzione sale al 90% e quindi la quota imponibile è pari al 10% del reddito prodotto.

Tale agevolazione si applica anche nel caso in cui l'attività di lavoro è prestata in un comune diverso da quello di residenza, restando fermi i criteri per stabilire la residenza stessa in una località. La residenza in una delle citate regioni deve verificarsi a partire dal periodo di imposta in cui il dipendente trasferisce la residenza dall'estero e deve permanervi per tutto il periodo di fruizione dell'agevolazione. Ne consegue che se al rientro in Italia la residenza è in una regione diversa da quelle citate e successivamente il dipendente trasferisce la residenza in una di esse, non è ammessa l'agevolazione più favorevole.

Analoga agevolazione si applica ai redditi di lavoro dipendente, assimilato e autonomo, prodotti in Italia dai cittadini dell'Unione Europea o di uno Stato extraeuropeo, con il quale risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni ai fini delle imposte sui redditi, oppure un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, i quali trasferiscono la residenza fiscale nel territorio italiano (art. 16 comma 2 del D. Lgs. n. 147/2015).

Requisiti soggettivi per ottenere l'agevolazione

I requisiti soggettivi per ottenere l'agevolazione (ai sensi dell'art. 16 comma 1 del D. Lgs. n. 147/2015) sono i seguenti:

  • essere stato lavoratore all'estero;
  • non essere stato residente in Italia nei due periodi d'imposta precedenti al trasferimento;
  • acquisire la residenza fiscale in Italia e impegnarsi a mantenerla per almeno due anni, pena la restituzione dell'agevolazione di cui si è goduto, oltre a sanzioni e interessi;
  • svolgere l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Requisiti soggettivi per ottenere l'agevolazione per cittadini dell'Unione Europea o di uno Stato extraeuropeo con il quale risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni ai fini delle imposte sui redditi oppure un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale

I requisiti soggettivi per ottenere l'agevolazione (ai sensi dell'art. 16 comma 2 del D. Lgs. n. 147/2015) sono i seguenti:

  • non essere stato residente in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento;
  • essere in possesso di un titolo di laurea ed aver svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più oppure aver svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

Il biennio di permanenza nel territorio dello Stato italiano decorre dal periodo in cui il lavoratore diviene fiscalmente residente.

Durata dell'agevolazione

L'agevolazione si applica per complessivi 5 anni che decorrono dal periodo in cui il lavoratore diviene fiscalmente residente nel territorio italiano e nei 4 anni successivi sempre che permanga la sua residenza fiscale in Italia.

Prolungamento dell'agevolazione

Se si è in possesso di ulteriori requisiti e sempre che permanga la residenza fiscale in Italia per tutto il periodo, l'agevolazione si applica per ulteriori 5 periodi d'imposta, durante i quali il reddito è soggetto ad IRPEF nelle seguenti misure:

  • 50%: se il dipendente ha almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;
  • 50%: se il dipendente acquista la piena proprietà di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti il trasferimento. L'acquisto può essere fatto direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà
  • 10%: se il dipendente ha almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.

La circolare 33/E 2020 dell'Agenzia delle Entrate specifica inoltre i seguenti elementi.

Il prolungamento è limitato a 5 anni indipendentemente dalla sussistenza di uno o più requisiti, per cui l'agevolazione è riconoscibile, comunque, nel limite massimo di 10 periodi di imposta.

L'estensione del periodo di agevolazione è riconosciuta sia qualora il figlio sia nato prima del trasferimento in Italia, sia successivamente, e comunque entro la scadenza dei primi 5 anni di fruizione dell'agevolazione.

La circostanza che, successivamente al rientro, i figli diventino maggiorenni (ovvero fiscalmente non più a carico), non determina la perdita dei benefici fiscali di cui all'articolo 16, relativamente all'ulteriore quinquennio.

L'impatriato ha diritto all'agevolazione anche nel caso in cui i figli minorenni o a carico non siano residenti nel territorio dello Stato al momento del rientro, a condizione che essi trasferiscano la residenza fiscale in Italia entro il primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione da parte del genitore.

L'estensione temporale del beneficio, nel caso di acquisto di unità immobiliare, è riconosciuta in tutti i casi in cui l'impatriato acquisti un'unità immobiliare di tipo residenziale nel territorio dello Stato nei dodici mesi precedenti il rientro. L'acquisto può avvenire anche dopo il rientro, ma comunque entro i primi 5 periodi di imposta durante i quali gode del regime agevolato.

La proprietà deve permanere per tutto il periodo durante il quale si fruisce dell'agevolazione.
Non rappresenta motivo di esclusione dall'agevolazione l'acquisto di un'unità immobiliare di tipo residenziale, quando si è già proprietario/a di un altro immobile di tipo residenziale sul territorio dello Stato.

L'Agenzia ha precisato che bisogna acquistare la proprietà dell'immobile e quindi non è sufficiente l'acquisto della sola nuda proprietà o il solo diritto di usufrutto. Così come non è sufficiente la sottoscrizione di un preliminare di compravendita per il riconoscimento dell'estensione del regime agevolato in quanto lo stesso produce, unicamente, effetti obbligatori in capo alle parti, ma manca il passaggio della proprietà che avviene solo a seguito dell'atto di compravendita.

Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.)

cittadini italiani non iscritti all'A.I.R.E. possono accedere ai benefici fiscali purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei 2 periodi d'imposta precedenti il trasferimento della residenza fiscale in Italia.

Questo consente ai cittadini italiani non iscritti all'AIRE, o iscritti per un periodo inferiore a due anni, di comprovare la residenza all'estero sulla base delle convenzioni contro le doppie imposizioni evitando di precludere loro dall'agevolazione pur avendo trasferito la residenza all'estero, ma senza cancellarsi dall'anagrafe della popolazione residente o cancellandosi tardivamente e quindi non raggiungendo i due anni.

cittadini stranieri, che dopo aver vissuto in Italia trasferendovi la residenza fiscale, si trasferiscono nuovamente all'estero senza cancellarsi dall'anagrafe nazionale e successivamente rientrano nel territorio Italiano, non possono acquisire la residenza in quanto si presuppone già esistente. Tuttavia, considerata la ratio della norma agevolativa, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 33/2020, ritiene applicabile l'agevolazione nel caso in cui i cittadini stranieri siano in grado di comprovare di aver effettivamente avuto, nei due periodi d'imposta precedenti il rientro, quando risultavano formalmente residenti in Italia, la residenza all'estero sulla base delle disposizioni previste dalla convenzione contro le doppie imposizioni.

Come richiedere l'accesso alle agevolazioni

Il dipendente che ritiene di essere in possesso dei requisiti per beneficiare di questa agevolazione, deve presentare la relativa domanda che è disponibile sul portale intranet al quale si accede dopo l’assunzione.

L’Ateneo, in qualità di sostituto di imposta, a seguito di richiesta documentata del dipendente, applica il beneficio fiscale dal primo periodo di paga utile, successivo all’istruttoria e, in sede di conguaglio, dalla data di maturazione del diritto, mediante applicazione delle ritenute sull’imponibile ridotto così come previsto dal regime agevolativo, al quale sono commisurate le relative detrazioni. Se il datore di lavoro non ha potuto riconoscere l’agevolazione, il contribuente può fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella dichiarazione dei redditi. In questo caso, il reddito di lavoro dipendente va indicato già nella misura ridotta.

La richiesta di applicazione delle agevolazioni deve essere presentata al datore di lavoro anche in caso di seconda o ulteriore assunzione rispetto a quella per cui il lavoratore è inizialmente rientrato.

Come richiedere il prolungamento del periodo di accesso alle agevolazioni

Nel caso in cui successivamente alla presentazione della domanda di accesso all'agevolazione, si realizzassero i requisiti per il prolungamento del periodo di godimento del beneficio fiscale occorre la relativa domanda che è disponibile sul portale intranet al quale si accede dopo l’assunzione.

Per maggiori informazioni in merito all'agevolazione fiscale si rinvia alle circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 23/05/2017 e n. 33/E 2020.

Lavoratori impatriati fino al 29 aprile 2019

Requisiti per l'accesso al prolungamento dei benefici fiscali

I lavoratori impatriati fino al 29 aprile 2019 hanno la possibilità di prolungare il beneficio per ulteriori 5 periodi d'imposta purché in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere stati iscritti all'AIRE oppure, alternativamente, essere cittadini di Stati membri dell'Unione europea;
  • aver trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019;
  • risultare al 31 dicembre 2019 beneficiari del regime dei lavoratori e delle lavoratrici impatriati.

La normativa di riferimento è: art. 1 comma 50 della L. 178/2020 ("Legge di bilancio" 2021) che ha inserito il comma 2-bis nell'art. 5 del DL 34/2019.

Come prolungare l'agevolazione

Per il prolungamento dell'agevolazione occorre optare pagando, in un'unica soluzione, con modello F24, senza possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione, una percentuale calcolata sul totale dei redditi, quindi non solo per la parte imponibile, di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo di imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione.

  • Se al momento dell'esercizio dell'opzione il soggetto ha almeno 1 figlio minorenne (anche in affido preadottivo) oppure è diventato o diventerà proprietario di almeno una unità immobiliare residenziale in Italia deve pagare il 10% del totale dei redditi agevolati.
  • Se al momento dell'esercizio dell'opzione il soggetto ha almeno 3 figli minorenni (anche in affido preadottivo) e diventa o diventerà proprietario di almeno una unità immobiliare residenziale in Italia deve pagare il 5% del totale dei redditi agevolati.

In entrambi i casi, il requisito di essere o diventare proprietario di almeno una unità immobiliare residenziale in Italia è soddisfatto se l'acquisto, alternativamente:

  • è avvenuto nei 12 mesi precedenti il trasferimento in Italia;
  • è avvenuto successivamente al trasferimento in Italia;
  • avverrà entro 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione (pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza applicazione di sanzioni).

L'unità immobiliare può essere acquistata dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Termine per esercitare l'opzione

Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione.

Come richiedere il prolungamento del periodo di accesso alle agevolazioni

Nel caso in cui successivamente alla presentazione della domanda di accesso all'agevolazione, si optasse, pagando, per il prolungamento del periodo di godimento del beneficio fiscale occorre presentare la relativa domanda che è disponibile sul portale intranet al quale si accede dopo l’assunzione.

Responsabilità nei confronti dell'Agenzia delle Entrate

Il dipendente è direttamente responsabile nei confronti dell'Agenzia delle Entrate dell'agevolazione ottenuta dal datore di lavoro. L'Agenzia delle Entrate (AdE) può effettuare controlli negli anni successivi richiedendo direttamente al dipendente la documentazione presentata al datore di lavoro per usufruire dell'agevolazione, con particolare attenzione alla passata residenza estera. Si ricorda quindi ai dipendenti la necessità della conservazione di tutti i documenti originali attestanti il diritto secondo i termini di legge.