Titoli di accesso
Per i titoli di accesso fare riferimento al documento riepilogativo requisiti di ammissione [.pdf 306 KB].
Per tutte le pratiche relative all'ammissione, alle sedi e alle modalità di svolgimento di questo tirocinio, rivolgersi all'Ufficio Tirocini e placement del Campus di Cesena.
Avvertenza per la validità del semestre di tirocinio svolto post laurea triennale ai fini dell'accesso all'esame di Stato per Psicologo Sezione A
Come da convenzione tra l'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna (seduta del 18/12/2010) e Consiglio di Facoltà (seduta del 17/12/2010), si precisa che, nel rispetto del principio di continuità del tirocinio, viene precluso a coloro che abbiano già svolto il tirocinio necessario per iscriversi all'albo Tecniche Psicologiche Sezione B di ridurre a 6 mesi il periodo di tirocinio da svolgere per l'accesso all'esame di Stato per Psicologo Sezione A, salvo i tirocini per Tecniche Psicologiche Sezione B in corso o conclusi alla data di approvazione della nuova convenzione, sempre che venga conseguita l'abilitazione a tale sezione. In caso contrario, dal 18/12/2010 per accedere all'esame di Stato Albo A, sarà necessario svolgere un intero anno di tirocinio al termine della laurea specialistica/magistrale, anche se in possesso di abilitazione per l'albo Tecniche Psicologiche Sezione B.
Avvertenza: il semestre eventualmente svolto post laurea di 1° livello dagli immatricolati in Scienze del Comportamento e delle Relazioni sociali a partire dall'a.a. 2004/2005 risulta valido solo se al termine dell'attività il tirocinante ha sostenuto l'esame di Stato Sezione B per Dottore in tecniche Psicologiche conseguendo la relativa abilitazione (delibera congiunta del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna, seduta del 24 gennaio 2008, e del Consiglio di Facoltà, seduta del 22 febbraio 2008).
Prova d’esame
Coloro che hanno conseguito il diploma di laurea o il diploma di laurea specialistica - classe 58/S in base l’ordinamento previgente o il titolo di laurea magistrale in Psicologia - classe LM-51 in base al previgente ordinamento didattico non abilitante ovvero altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente, e che hanno concluso il tirocinio professionale di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 si abilitano all’esercizio della professione di psicologo previo superamento di una prova orale concernente le attività svolte durante il medesimo tirocinio professionale nonché gli aspetti di legislazione e deontologia professionale. Le sessioni relative agli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 sono indette con ordinanza del Ministro dell’università e della ricerca.
La prova orale abilitante all’esercizio della professione di Psicologo è finalizzata all’accertamento delle capacità del candidato di riflettere criticamente sulla complessiva esperienza di tirocinio e sulle attività svolte, nonché di essere in grado di adottare un approccio professionale fondato su modelli teorici e sulle evidenze e conforme ai principi etici, ai doveri e alle regole di condotta della professione.
La valutazione prevede una votazione massima di 100 punti e l’abilitazione è conseguita con una votazione di almeno 60/100.
Commissione esaminatrice
In questa sezione sarà pubblicata la commissione per l’esame di Stato 2023 non appena nominata.
Date e sedi delle prove
In questa sezione saranno pubblicate le date e le sedi delle prove per l’esame di Stato 2023 non appena definite.
Risultati intermedi delle prove
In questa sezione saranno pubblicati i risultati delle singole prove.
Risultati finali degli esami
In questa sezione saranno pubblicati i risultati finali degli esami.
Archivio prove precedenti
Elenco delle prove scritte delle sessioni precedenti
Diplomi e certificati
Una volta ottenuta l'abilitazione è necessario richiedere il diploma o il certificato di abilitazione alle professioni all'Ufficio esami di Stato.