Diplomi e certificati degli esami di Stato

Autocertificazione

Per l’iscrizione agli ordini professionali e per l’accesso al pubblico impiego ed alle procedure concorsuali, il conseguimento dell’abilitazione deve essere attestato attraverso l’autocertificazione.

Infatti dal primo gennaio 2012 il cittadino può autocertificare il possesso del titolo conseguito senza richiedere all’Università l’emissione del certificato e senza attendere la pergamena ufficiale. L'ente che riceve tale dichiarazione è tenuto a effettuare la verifica di quanto dichiarato, inviando la richiesta di conferma all’università.

L’autocertificazione è obbligatoria nei confronti degli enti pubblici poiché le certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

Di seguito il Modello di autocertificazione [.docx 14 KB] da utilizzare.

Diploma di abilitazione

L'abilitazione all'esercizio professionale è conferita dal Ministro dell'Università e della Ricerca e per questo i diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale sono pergamene ministeriali, uguali in tutta Italia, che sono firmate - per il Ministro - dal Rettore della sede universitaria nella quale è stata conseguita l'abilitazione.

Le pergamene ministeriali, parzialmente pre-compilate, vengono prodotte dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano e poi consegnate all'ufficio competente del M.U.R. (i tempi attuali sono di circa 3-4 anni dall'anno di abilitazione).
Gli atenei provvedono al ritiro delle pergamene di loro competenza e alla successiva predisposizione dei dati per la stampa (che avviene a cura di Stamperie specializzate), alla firma, alla numerazione, alla registrazione e alla consegna agli interessati.
Per queste ragioni i diplomi sono normalmente disponibili solo dopo 4-5 anni dal conseguimento dell'abilitazione. Nel frattempo le Università rilasciano, in unico esemplare e su richiesta dell'abilitato, il certificato sostitutivo del diploma di abilitazione che ha la stessa validità del diploma e che dovrà essere restituito al momento del ritiro del diploma originale.

Ad oggi sono disponibili solo le pergamene per gli abilitati fino alla seconda sessione 2018 e non sono ancora pervenute le pergamene relative agli anni successivi.
Chi avesse conseguito l’abilitazione a partire dal 2019 è quindi invitato a leggere il paragrafo certificato sostitutivo.

Chi invece, essendo abilitato entro il 2018, desidera ritirare il diploma di abilitazione può consultare le istruzioni per il ritiro del diploma di abilitazione [.pdf 272 kb] e compilare il relativo modulo [.pdf 279 KB] da inviare via mail a uesamistato@unibo.it.

Per una corretta identificazione del richiedente, tutte le richieste di diplomi e certificati, devono essere inviate dall’indirizzo email istituzionale @studio.unibo.it disponibile anche per ex-studenti. Per maggiori informazioni consultare la seguente pagina.

Si prega di leggere con attenzione i moduli che contengono anche tutte le istruzioni di pagamento.

N.B. Si dà avviso a tutti gli interessati che i diplomi fino al 2009 si trovano in un archivio distaccato per ragioni di spazio. Pertanto le richieste di rilascio/spedizione dei diplomi relativi a esami di Stato di abilitazione sostenuti fino all'anno 2009, saranno raccolte ed evase su base mensile per tutti i richiedenti. Si prega pertanto di tenere conto di questa indicazione nei casi in cui la richiesta rivesta un carattere di urgenza.

Certificato sostitutivo

Per gli abilitati negli anni successivi al 2018 , incluso l’anno in corso se si è conclusa la procedura di approvazione atti, in attesa della messa in disponibilità del diploma originale, è possibile richiedere un certificato sostitutivo (c.d. "sostitutivo" in quanto sostituisce temporaneamente il diploma di abilitazione), rilasciato in esemplare unico, da restituirsi all’atto della consegna del diploma. 

Qualora si avesse comunque necessità del certificato sostitutivo, è necessario compilare uno dei moduli che seguono da inviare all’indirizzo email uesamistato@unibo.it insieme all’attestazione del pagamento dovuto.

Per una corretta identificazione del richiedente, tutte le richieste di diplomi e certificati, devono essere inviate dall’indirizzo email istituzionale @studio.unibo.it disponibile anche per ex-studenti. Per maggiori informazioni consultare la seguente pagina.

Si prega di leggere con attenzione i moduli che contengono anche tutte le istruzioni di pagamento. A partire dalle sessioni del 2022 le modalità sono cambiate e quindi gli abilitati dalla Prima Sessione 2022 devono compilare il modulo dedicato.

Richiesta certificato sostitutivo abilitati fino alla II sessione 2021 [.pdf 117 KB] 

Richiesta certificato sostitutivo abilitati dalla I sessione 2022 [.pdf 118 KB]

Si ricorda di allegare nella mail i documenti e le ricevute di versamento così come elencato nei precedenti moduli.

Si ricorda che per l’accesso al pubblico impiego e alle procedure concorsuali e per l’iscrizione agli albi professionali è sufficiente ricorrere all’autocertificazione e non è necessario il certificato sostitutivo.

La richiesta del certificato comprende automaticamente anche quella del diploma: il contributo di € 100 richiesto (indennità di rilascio del diploma di abilitazione) deve pertanto essere versato una sola volta, all’atto della richiesta del primo documento (certificato o diploma) attestante l’abilitazione.

A partire dalle abilitazioni conseguite nell’anno 2022 il contributo d’iscrizione è comprensivo del rilascio della pergamena di abilitazione e dei costi di spedizione a carico dell’Ateneo.
I candidati abilitati a partire dall’anno 2022 potranno pertanto richiedere il certificato sostitutivo versando le sole imposte di bollo da apporre in modo virtuale sulla domanda di certificato sostitutivo e sul certificato stesso (vedi istruzioni dedicate sul modulo).

Tassa regionale di abilitazione

Non possono essere consegnati i diplomi, né essere rilasciati certificati, se non a coloro che abbiano presentato alla Segreteria esami di Stato regolare richiesta, accompagnata dalla quietanza del pagamento a favore dell’Ente Regionale per il diritto allo studio universitario a cui fa capo l'ateneo presso il quale si sono laureati (e non abilitati), attestante l’avvenuto versamento della tassa regionale di abilitazione (da non confondere con la tassa statale di 49,58€ dovuta per l’iscrizione agli esami di Stato).

Trattandosi di una tassa di competenza regionale, gli Atenei non hanno riscontro diretto dell'avvenuto versamento pertanto, affinché il versamento venga registrato nella banca dati, è necessario far pervenire la ricevuta all’Ufficio Esami di Stato della sede universitaria nella quale si è conseguita l’abilitazione professionale.

Le richieste di informazioni in merito agli importi che variano di regione in regione, devono essere rivolte direttamente all'ufficio esami di Stato dell’Ateneo in cui si è conseguita la laurea. La tassa di  abilitazione nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia è stata soppressa. I candidati laureati negli atenei delle suddette regioni sono pertanto esonerati dal pagamento.

Altri tipi di certificati

Le certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Per l’accesso al pubblico impiego e alle procedure concorsuali e per l’iscrizione agli albi professionali è pertanto sufficiente ricorrere all’autocertificazione. Utilizzare quindi le seguenti richieste solo qualora non sia assolutamente possibile l’autocertificazione.

  • Certificato con votazione conseguita nell’Esame di Stato (aggiuntivo rispetto a Certificato Unico o Diploma)
  • Certificato superamento esame di Stato per l’estero (aggiuntivo rispetto a Certificato Unico o Diploma)
  • Certificato superamento esame di Stato in inglese (aggiuntivo rispetto a Certificato Unico o Diploma)
  • Attestato dello svolgimento del tirocinio post lauream per esami di Stato, con date e sedi.
  • Attestato in inglese dello svolgimento del tirocinio post lauream per esami di Stato, con date e sedi.
  • Certificato di iscrizione all’esame di Stato per permesso di soggiorno

Modulo richiesta certificati [.pdf 286 KB]
La richiesta può essere inviata per e-mail a: uesamistato@unibo.it 
È necessario indicare per iscritto se il certificato deve avere la firma valida per l'estero.

Per una corretta identificazione del richiedente, tutte le richieste di diplomi e certificati, devono essere inviate dall’indirizzo email istituzionale @studio.unibo.it disponibile anche per ex-studenti. Per maggiori informazioni consultare la seguente pagina.

Nota: per il ritiro del diploma di laurea e per certificati di laurea rivolgersi alla Segreteria Studenti del proprio corso di studio.

Contatti

AFORM - SETTORE MASTER, SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE NON MEDICHE ED ESAMI DI STATO - UFFICIO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE NON MEDICHE ED ESAMI DI STATO

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