Benefici fiscali
Persone fisiche
Per le persone fisiche la deducibilità dal reddito complessivo del donante è integrale, senza alcun limite di reddito o di importo della donazione.
In caso di erogazioni liberali finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa alla persona fisica è data la facoltà di detrarre la spesa nel limite fissato dalla legge.
L’invio della Certificazione per la deducibilità fiscale delle donazioni effettuate sul canale online “Dona ora” avrà luogo entro 60 gg. dal termine dell’anno solare.
Normativa di riferimento
- Articolo 10, comma 1, lettera l-quater, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi DPR 917/1986;
- Articolo 15 comma 1, lettera i-octies , del Testo Unico delle Imposte sui Redditi DPR 917/1986.
Persone giuridiche
Per le persone giuridiche che siano soggetti passivi IRES il margine di deducibilità concesso dal legislatore è modulato in base alle caratteristiche dell’ente destinatario delle liberalità e/o delle attività da questo svolte.
Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES) a favore delle Università.
E’ riconosciuta la deducibilità integrale, entro il 2% del reddito d’impresa dichiarato, nel caso in cui l’ente sia una persona giuridica che persegue esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto o finalità di ricerca scientifica.
E’ riconosciuta la deducibilità integrale, entro il 2% del reddito d’impresa dichiarato, fino ad un massimo di 70.000, 00 €, nel caso in cui l’ente sia un istituto scolastico senza scopo di lucro e la donazione sia finalizzata all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa.
L’invio della Certificazione per la deducibilità fiscale delle donazioni effettuate sul canale online “Dona ora” avrà luogo entro 60 gg. dal termine dell’anno solare.
Normativa di riferimento
- Articolo 1, commi 353 e 354, della Legge 266/2005;
- Articolo 100 comma 2, lettera a e lettera o bis , del Testo Unico delle Imposte sui Redditi DPR 917/1986.