Segnalazione di illeciti e irregolarità (whistleblowing)

Mentre svolgiamo il nostro lavoro quotidiano possiamo accorgerci o venire a conoscenza di fatti e condotte scorrette, pericolo o altro serio rischio che possa danneggiare l’interesse pubblico e il principio di imparzialità.

Chi segnala violazioni di disposizioni normative nazionali o europee lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’amministrazione pubblica rilevate durante l’attività lavorativa manifesta un coinvolgimento eticamente corretto e una impostazione culturale che contribuisce a prevenire fenomeni corruttivi.

La segnalazione spesso è percepita come qualcosa di negativo (fare la spia) o può generare il timore di ritorsioni. Può sembrare più semplice ignorare il problema piuttosto che segnalare un sospetto di irregolarità.

Per questa ragione è sorta l’esigenza di tutelare il dipendente che segnala illeciti accolta dalla legge n. 190/2012: con l’espressione whistleblowing si fa riferimento alla segnalazione come manifestazione di senso civico, che contribuisce a far emergere e a prevenire situazioni che pregiudicano la buona amministrazione, l’interesse pubblico collettivo. Il whistleblowing è stato ulteriormente modificato dal d.lgs 24/2023.

Il servizio informatizzato dell’Università di Bologna garantisce la tutela della riservatezza e l’anonimato nel rispetto della legge. Il sistema separa i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione in modo che il contenuto sia visibile in modalità anonima. L'eventuale e successiva associazione all’identità del segnalante è utilizzata solo se ai fini dell'istruttoria è indispensabile che il responsabile della prevenzione della corruzione richieda chiarimenti al segnalante.  La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  nonché  dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche a tutela di tutti i soggetti interessati.

Chi può segnalare

Per mezzo del servizio informatizzato, possono segnalare illeciti e irregolarità i dipendenti e altre categorie di collaboratori peculiari del contesto universitario. Quindi possono accedere al servizio informatizzato:

  • docenti e ricercatori a tempo indeterminato;
  • ricercatori a tempo determinato;
  • docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato di altro ateneo con affidamento didattico all'Università di Bologna;
  • docenti a contratto;
  • personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e determinato;
  • collaboratori linguistici e lettori;
  • assegnisti di ricerca;
  • tutor didattici;
  • formatori linguistici.

Dando seguito alle estensioni di soggetti previste dal decreto lgs. 24/2023, possono inoltre effettuare una segnalazione, a mezzo postale con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, altre categorie di lavoratori venuti a conoscenza di illeciti nell’ambito del contesto lavorativo.

Forme e modalità della segnalazione

La segnalazione può essere presentata:

  • Per i dipendenti e altre categorie di collaboratori peculiari del contesto universitario: con il servizio informatizzato dell’Università di Bologna (canale interno) che garantisce la riservatezza e la tutela del segnalante: accedi alla procedura di Segnalazione di illeciti e irregolarità (whistleblowing).
    Attenzione: prima di procedere invitiamo a leggere le informazioni di dettaglio sulla Segnalazione di illeciti e irregolarità (whistleblowing).
  • Per i soggetti che non rientrano nella categoria dei dipendenti e altre categorie di collaboratori peculiari del contesto universitario: a mezzo del servizio postale, indirizzando la segnalazione alla dott.ssa Elisabetta De Toma - Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Università di Bologna – Via Marsala 26 – 40126 Bologna, qualificando il proprio ruolo nel contesto lavorativo.
  • direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (canale esterno). La segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione ha natura residuale.

Possono essere prese in considerazione anche segnalazioni anonime se sono ben circostanziate, dettagliate, in grado di far emergere fatti relazionati a contesti determinati riguardanti l'Università di Bologna, considerata l'impossibilità di richiedere eventuali approfondimenti. Tuttavia in questo caso la segnalazione può avvenire solo mediante il servizio postale e indirizzata alla dott.ssa Elisabetta De Toma - Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Università di Bologna – Via Marsala 26 – 40126 Bologna.

Il processo di gestione delle segnalazioni si attiva con l’invio alla Responsabile della prevenzione della corruzione dell’amministrazione (dott.ssa Elisabetta De Toma), a cui è affidato per legge il delicato compito di proporre strumenti e misure per contrastare fenomeni corruttivi (come previsto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC).

Chiunque riceva una segnalazione di illecito deve tempestivamente inoltrarla al Responsabile della prevenzione della Corruzione nel rispetto della garanzia di riservatezza (ad esempio inoltrando la segnalazione chiusa in doppia busta, scrivendo sulla busta “riservata personale”).

Cosa si può segnalare

Non c’è una lista di fatti, situazioni o reati che possono essere segnalati.  Il concetto di corruzione o illecito non coincide con il concetto di reato o di illegalità. I fatti corruttivi o illeciti comprendono l’abuso di poteri per ottenere vantaggi privati, il cattivo funzionamento e/o l’inquinamento dell’azione amministrativa dall’esterno, favoritismi, comportamenti che contrastano con la cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità dell’amministrazione.

Il d.lgs 24/2023 ha tuttavia identificato, per le amministrazioni pubbliche, alcune categorie di violazioni, ovvero comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica.
Per quanto concerne le violazioni della normativa nazionale, si fa riferimento agli illeciti civili, contabili, amministrativi e penali,

mentre per quanto riguarda le violazioni delle norme di diritto europeo si fa riferimento, ad esempio:

  • agli illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • agli atti o alle omissioni che ledono gli interessi finanziari della UE. 

Il whistleblowing non riguarda doglianze di carattere personale o rivendicazioni.

Cosa deve contenere la segnalazione

È importante che nella segnalazione ci siano gli elementi utili per permettere al responsabile della prevenzione della corruzione di fare le verifiche, accertamenti e valutare la fondatezza dei fatti segnalati.

Come stabilito nelle direttive dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC la segnalazione in sintesi deve contenere almeno:

  • I dati del segnalante (sono trattati tutelando la riservatezza);
  • Il luogo (struttura) e periodo, anche indicativo, in cui si è verificato il fatto;
  • la chiara descrizione del fatto.

Inoltre la segnalazione deve contenere ogni altra informazione conosciuta o documento che possa confermare la fondatezza dei fatti segnalati.

Non è necessario che il segnalante (whistleblower) sia certo dell’effettivo avvenimento dei fatti denunciati o dell’autore, è sufficiente che ritenga altamente probabile che si sia verificato il fatto.  In ogni caso non sono considerate giuridicamente le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci. Le notizie devono essere state acquisite all’interno del contesto lavorativo.

Tutela della riservatezza e divieto di discriminazione

Come richiede la legge l’identità del segnalante (whistleblower) è protetta in tutte le fasi e in ogni contesto successivo. Nell’eventuale procedimento disciplinare la segnalazione può essere utilizzata solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. Inoltre il denunciante non può essere soggetto a pressioni o discriminazioni dirette o indirette aventi effetto sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla denuncia. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  nonché  dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Durante un eventuale procedimento disciplinare gli uffici competenti sono tenuti agli stessi obblighi di riservatezza del responsabile della prevenzione della Corruzione e dei suoi collaboratori.

Il servizio informatizzato di segnalazione dell’Università di Bologna cura la riservatezza dei dati del segnalante separandoli dai dati del contenuto in modo da consentire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di ricostruire l’identità solo se serve all’istruttoria (ad esempio per un confronto riservato), con i limiti già descritti.

La tutela viene meno in caso di accertata responsabilità del segnalante a titolo di calunnia, diffamazione.

Istruttoria - attività di verifica della fondatezza della segnalazione

Il Responsabile della prevenzione della corruzione:  

  • cura l’istruttoria rispettando la tutela della riservatezza e il principio di imparzialità nell'interesse generale e di tutte le parti coinvolte;
  • valuta i fatti;
  • chiede chiarimenti se strettamente necessari, inclusa l’audizione del segnalante e di eventuali altri soggetti;
  • utilizza il contenuto delle segnalazioni per identificare le aree critiche dell'amministrazione in un'ottica di miglioramento della qualità ed efficacia del sistema di prevenzione della corruzione. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione in caso di manifesta ed evidente infondatezza può decidere di archiviare la segnalazione. In caso contrario può:

  • predisporre gli interventi organizzativi necessari per rafforzare le misure di prevenzione della corruzione nell’ambito in cui è emerso il fatto segnalato;
  • inoltrare soltanto il contenuto della segnalazione evidenziando che si tratta di una segnalazione su cui c’è una rafforzata tutela della riservatezza:
    - a soggetti terzi interni competenti per l’adozione di eventuali provvedimenti (Ufficio Procedimenti Disciplinari e/o dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto);
    - a soggetti terzi esterni se rileva la loro competenza (Autorità giudiziaria, Corte dei Conti, Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC)

Informazioni sulla Segnalazione di illeciti e irregolarità

Dott.ssa Elisabetta De Toma - Dirigente Responsabile della prevenzione della corruzione
Via Marsala 26 - 40126 Bologna  
Tel: +39 051 20 99101

Dott.ssa Daniela Liuzzi - Funzione professionale Referente gestionale per le strutture in materia di anticorruzione
Via Bersaglieri 4 - 40126 Bologna  
Tel: +39 051 20 94233