Segnalazione di illeciti e irregolarità (whistleblowing)

Mentre svolgiamo il nostro lavoro quotidiano possiamo accorgerci o venire a conoscenza di fatti e condotte scorrette, pericolo o altro serio rischio che possa danneggiare l’interesse pubblico e il principio di imparzialità.

Chi segnala violazioni di disposizioni normative nazionali o europee lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’amministrazione pubblica rilevate durante l’attività lavorativa manifesta un coinvolgimento eticamente corretto e una impostazione culturale che contribuisce a prevenire fenomeni corruttivi.

La segnalazione spesso è percepita come qualcosa di negativo (fare la spia) o può generare il timore di ritorsioni. Può sembrare più semplice ignorare il problema piuttosto che segnalare un sospetto di irregolarità.

Per questa ragione è sorta l’esigenza di tutelare il dipendente che segnala illeciti accolta dalla legge n. 190/2012: con l’espressione whistleblowing si fa riferimento alla segnalazione come manifestazione di senso civico, che contribuisce a far emergere e a prevenire situazioni che pregiudicano la buona amministrazione, l’interesse pubblico collettivo. Il whistleblowing è stato ulteriormente modificato dal d.lgs 24/2023.

Il servizio informatizzato dell’Università di Bologna garantisce la tutela della riservatezza e l’anonimato nel rispetto della legge. Il sistema separa i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione in modo che il contenuto sia visibile in modalità anonima. L'eventuale e successiva associazione all’identità del segnalante è utilizzata solo se ai fini dell'istruttoria è indispensabile che il responsabile della prevenzione della corruzione richieda chiarimenti al segnalante.  La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  nonché  dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche a tutela di tutti i soggetti interessati.

Chi può segnalare

Per mezzo del servizio informatizzato, in base al d.lgs. 24/2023, possono segnalare illeciti e irregolarità le seguenti categorie di soggetti:

  • Personale dell'Alma Mater Studiorum (docenti e ricercatori a tempo indeterminato; ricercatori a tempo determinato; docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato di altro ateneo con affidamento didattico all'Università di Bologna; docenti a contratto; personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e determinato; personale tecnico di laboratorio; collaboratori linguistici e lettori; assegnisti di ricerca; tutor didattici; formatori linguistici ecc...).
  • i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
  • i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
  • i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
  • i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

Dando seguito alle estensioni previste dal decreto lgs. 24/2023, è possibile effettuare una segnalazione

  • quando il rapporto giuridico di cui al comma 3 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  • durante il periodo di prova;
  • successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Forme e modalità della segnalazione

La segnalazione può essere presentata:

In via residuale:

  • a mezzo del servizio postale, indirizzando la segnalazione alla dott.ssa Elisabetta De Toma - Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Università di Bologna – Via Marsala 26 – 40126 Bologna.
  • in forma orale effettuata attraverso linee telefoniche ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole;
  • direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (canale esterno).

Nella segnalazione è opportuno circostanziare e dettagliare le situazioni in modo tale da far emergere fatti relazionati a contesti determinati riguardanti l'Università di Bologna. 

Il processo di gestione delle segnalazioni si attiva con l’invio alla Responsabile della prevenzione della corruzione dell’amministrazione (dott.ssa Elisabetta De Toma), a cui è affidato per legge il delicato compito di proporre strumenti e misure per contrastare fenomeni corruttivi (come previsto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC).

Chiunque riceva una segnalazione di illecito deve tempestivamente inoltrarla al Responsabile della prevenzione della Corruzione nel rispetto della garanzia di riservatezza.

Cosa si può segnalare

Non c’è una lista di fatti, situazioni o reati che possono essere segnalati.  Il concetto di corruzione o illecito non coincide con il concetto di reato o di illegalità. I fatti corruttivi o illeciti comprendono l’abuso di poteri per ottenere vantaggi privati, il cattivo funzionamento e/o l’inquinamento dell’azione amministrativa dall’esterno, favoritismi, comportamenti che contrastano con la cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità dell’amministrazione.

Il d.lgs 24/2023 ha tuttavia identificato, per le amministrazioni pubbliche, alcune categorie di violazioni, ovvero comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica.
Per quanto concerne le violazioni della normativa nazionale, si fa riferimento agli illeciti civili, contabili, amministrativi e penali,

mentre per quanto riguarda le violazioni delle norme di diritto europeo si fa riferimento, ad esempio:

  • agli illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • agli atti o alle omissioni che ledono gli interessi finanziari della UE. 

Il whistleblowing non riguarda doglianze di carattere personale o rivendicazioni.

Cosa deve contenere la segnalazione

È importante che nella segnalazione ci siano gli elementi utili per permettere al responsabile della prevenzione della corruzione di fare le verifiche, accertamenti e valutare la fondatezza dei fatti segnalati.

La segnalazione deve fornire ogni informazione conosciuta o documento che possa confermare la fondatezza dei fatti segnalati.

Non è necessario che il segnalante (whistleblower) sia certo dell’effettivo avvenimento dei fatti denunciati o dell’autore, è sufficiente che ritenga altamente probabile che si sia verificato il fatto, o che possa verificarsi. 

Tutela della riservatezza e divieto di discriminazione

Come richiede la legge l’identità del segnalante (whistleblower) è protetta in tutte le fasi e in ogni contesto successivo. Nell’eventuale procedimento disciplinare la segnalazione può essere utilizzata solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. Inoltre il denunciante non può essere soggetto a pressioni o discriminazioni dirette o indirette aventi effetto sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla denuncia. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  nonché  dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Durante un eventuale procedimento disciplinare gli uffici competenti sono tenuti agli stessi obblighi di riservatezza del responsabile della prevenzione della Corruzione e dei suoi collaboratori.

Il servizio informatizzato di segnalazione dell’Università di Bologna cura la riservatezza dei dati del segnalante .

La tutela viene meno in caso di accertata responsabilità del segnalante a titolo di calunnia, diffamazione.

Istruttoria - attività di verifica della fondatezza della segnalazione

Il Responsabile della prevenzione della corruzione:  

  • cura l’istruttoria rispettando la tutela della riservatezza e il principio di imparzialità nell'interesse generale e di tutte le parti coinvolte;
  • valuta i fatti;
  • chiede chiarimenti se strettamente necessari, inclusa l’audizione del segnalante e di eventuali altri soggetti;
  • utilizza il contenuto delle segnalazioni per identificare le aree critiche dell'amministrazione in un'ottica di miglioramento della qualità ed efficacia del sistema di prevenzione della corruzione. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione in caso di manifesta ed evidente infondatezza può decidere di archiviare la segnalazione. In caso contrario può:

  • predisporre gli interventi organizzativi necessari per rafforzare le misure di prevenzione della corruzione nell’ambito in cui è emerso il fatto segnalato;
  • inoltrare soltanto il contenuto della segnalazione evidenziando che si tratta di una segnalazione su cui c’è una rafforzata tutela della riservatezza:
    - a soggetti terzi interni competenti per l’adozione di eventuali provvedimenti (Ufficio Procedimenti Disciplinari e/o dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto);
    - a soggetti terzi esterni se rileva la loro competenza (Autorità giudiziaria, Corte dei Conti, Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC)

Informazioni sulla Segnalazione di illeciti e irregolarità

Dott.ssa Elisabetta De Toma - Dirigente Responsabile della prevenzione della corruzione
Via Marsala 26 - 40126 Bologna  
Tel: +39 051 20 88034

Dott.ssa Elisa Rotelli - Funzione professionale - Referente gestionale e operativo per le strutture in materia di anticorruzione e trasparenza
Via Marsala 26 - 40126 Bologna  
Tel: +39 051 2088810

Dott. Enrico Procopio - Funzionario - Unità Professionale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza
Via Marsala 26 - 40126 Bologna 
Tel: +39 051 2088034

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