Chi sono gli studenti internazionali

Le procedure di ammissione e iscrizione ai corsi di studio possono essere differenti a seconda della situazione in cui ti trovi.

Per capire meglio le procedure e i requisiti, scopri a quale gruppo devi fare riferimento. Se non ti riconosci in nessuna delle situazioni descritte di seguito, consulta le FAQ.

1) Devi far riferimento alle procedure per “Cittadini italiani, cittadini dell’Unione Europea e cittadini non-UE equiparati” se:

  • hai la cittadinanza di uno Paesi dell'Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) o di uno di questi Paesi: Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera e Repubblica di San Marino;
  • hai la doppia cittadinanza di cui una dell’Unione Europea;
  • hai la cittadinanza di un Paese non-UE, ma sei in possesso di uno dei seguenti permessi di soggiorno, rilasciati dal Governo Italiano (studenti non-EU equiparati):
    - permesso UE per soggiornanti di lungo periodo (ex permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o carta di soggiorno);
    - per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per investitori;
    - per motivi familiari;
    - per asilo politico e protezione sussidiaria;
    - per motivi religiosi;
    - per casi speciali (art.18, 18 bis e 22 comma 12-quater del d.lgs. del 25 luglio 1998, n. 286);
    - per calamità (art. 20 bis del d.lgs. del 25 luglio 1998, n. 286);
    - per atti di particolare valore civile (art. 42 bis del d.lgs. del 25 luglio 1998, n. 286);
    - per protezione speciale (art. 32, comma 3, del d.lgs 28 gennaio 2008, n. 25). Attenzione: salvo i casi di ingresso in Italia per lavoro, l’eventuale visto e la sola richiesta di primo rilascio di uno dei permessi di soggiorno indicati non conferiscono lo stato di cittadino non-UE equiparato. Contatta l’International Desk per verificare la tua situazione;
    - carta di soggiorno per cittadini del Regno Unito (art. 50 TUE; art.18.4 accordo di recesso UE-UK). In attesa di tale documento, i cittadini del Regno Unito possono presentare l’attestazione rilasciata dal Comune di residenza, che dimostri l’iscrizione anagrafica entro il 31 dicembre 2020;
    - per protezione temporanea (DPCM 28 marzo 2022). Attenzione: il permesso di soggiorno per protezione temporanea è temporaneo e al momento la legge italiana non prevede la possibilità di convertirlo in un permesso per studente. Per i corsi di studio a numero programmato nazionale (ad esempio Medicina e Chirurgia) l’equiparazione deve essere ancora confermata dai competenti uffici ministeriali;
  • hai la cittadinanza di un Paese non-UE, ma sei regolarmente soggiornante in Italia da almeno un anno e sei in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria conseguito in Italia, che dà accesso al corso di studio prescelto (studenti non-UE equiparati);
  • hai la cittadinanza di un Paese non-UE, hai conseguito in Italia il titolo di studio che dà accesso al corso di studio prescelto e sei titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio valido;
  • hai la cittadinanza di un Paese non-UE e sei iscritto a un corso di studio di una università italiana, sei titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio valido e intendi fare domanda di trasferimento o di passaggio per l’A.A. successivo;
  • hai la cittadinanza di un Paese non-UE e sei iscritto a singole attività formative in un’università italiana, sei titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio valido, intendi immatricolarti nell’A.A. successivo a un corso di studio attinente o conseguente alle singole attività formative superate, senza tornare all’Ambasciata Italiana nel tuo Paese per una nuova preiscrizione e un nuovo visto. Attenzione! Per poterti immatricolare al corso di studio attinente o conseguente devi aver superato almeno una singola attività formativa. Contatta l’International Desk per ottenere maggiori informazioni sui requisiti per il rinnovo del tuo permesso di soggiorno per studio;
  • tu o un tuo familiare fate parte del personale in servizio nelle Rappresentanze Diplomatiche estere e negli organismi internazionali aventi sede in Italia e sei in possesso di Carta di Identità Diplomatica emessa dal MAECI o Permesso di soggiorno “Missione”. Attenzione: il permesso “Missione” non può essere convertito nel permesso “Studente”.

2) Devi far riferimento alle procedure per “cittadini non-UE residenti
all’estero” se: 
sei cittadino di un Paese non-UE e risiedi fuori dall’Italia o comunque non possiedi i requisiti per essere equiparato ai cittadini UE. Per maggiori informazioni consulta la pagina studenti non-UE residenti all’estero. I cittadini del Regno Unito residenti fuori dall’Italia sono considerati “cittadini non-UE residenti all’estero”.

3) Devi far riferimento alle procedure per “cittadini non-UE residenti
all’estero” ma devi concorrere con gli studenti UE per l’ammissione ai corsi di studio
a numero programmato se: 
sei un cittadino non-UE residente all’estero, ma possiedi uno dei titoli di studio e certificati linguistici elencati nei gruppi 2 e 3 nella pagina "Prova e certificato di lingua italiana per l'iscrizione ai corsi di studio".  Attenzione: se hai un certificato del gruppo 2 devi concorrere con gli studenti UE solo se scegli un corso di studio in italiano.

4) Devi far riferimento alle procedure per “studenti Marco Polo” se: sei un cittadino cinese e partecipi al programma Marco Polo.

Se hai dubbi contatta l’.

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ASES - Area Servizi Studenti - International Desk

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