Per lavoratore si intende: «persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, […]. Sono equiparati al lavoratore: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; […]; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;[…]» (D.Lgs. 81/08. Art 2. Comma 1, lett a).
Nell’Ateneo sono da intendersi lavoratori o ad essi equiparati:
- il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo;
- il personale non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'Università;
- gli studenti universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, gli assegnisti, i borsisti e i soggetti ad essi equiparati, che frequentano laboratori didattici, di ricerca o di servizio che, in ragione dell’attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione.
Per saperne di più
- Unità professionale Medicina del Lavoro Pubblicato
Vedi anche
- La sorveglianza sanitaria Pubblicato