Abstract
Nel quadro del diritto UE, le regole di concorrenza non fanno cenno alla sostenibilità ambientale. Ciononostante, l’art. 3(3) TUE include lo sviluppo sostenibile tra gli obiettivi perseguiti dall’Unione, con una menzione specifica alla protezione e al miglioramento della qualità dell’ambiente. Inoltre, tanto l’art. 11 TFUE quanto l’art. 37 della Carta dei diritti fondamentali prevedono che la protezione dell’ambiente sia integrata nella definizione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione europea. Queste ultime disposizioni segnano la transizione della politica ambientale da una questione autonoma a una componente trasversale del diritto UE, che consente lo sviluppo sostenibile solo attraverso un adeguamento virtuoso e coerente di tutte le politiche dell’UE, comprese quelle sulla concorrenza. Nel corso degli anni, l’UE ha dedicato una crescente attenzione alla protezione ambientale e allo sviluppo di un’economia sostenibile. Attraverso il Green Deal (COM (2019) 640), la Commissione europea ha rilanciato il suo impegno per affrontare le questioni climatiche e ambientali, definendo un’ambiziosa tabella di marcia che è stata parzialmente attuata, nonostante le difficoltà derivanti dalla pandemia. Il Green Deal stabilisce il legame tra crescita economica ed economia sostenibile dal punto di vista ambientale. Esaminando le norme antitrust dell’UE, si potrebbe notare che gli orientamenti della CE del 2001, relativi all’applicabilità dell’art. 81 del TCE agli accordi di cooperazione orizzontale, si riferivano anche, tra l’altro, alla categoria degli “accordi sulla protezione dell’ambiente”. Nelle successive linee guida, adottate nel 2011 e ancora in vigore, tale riferimento scompare, lasciando incertezza agli operatori legali. Questa lacuna sembra essere stata colmata dalle nuove linee guida che fanno esplicito riferimento agli “accordi di sostenibilità”. Per quanto riguarda l’integrazione della sostenibilità ambientale e la regolamentazione degli aiuti di Stato alle imprese, l’attuale quadro normativo sembra facilitare la ricerca di un equilibrio tra i diversi interessi, dato che le norme del Trattato in materia, con il loro tradizionale modello di regola/eccezione, hanno sempre consentito alla CE di esercitare un’influenza sulle politiche economiche e industriali degli Stati membri, sebbene questi settori rimangano, almeno in linea di principio, principalmente di loro competenza. La stretta interdipendenza delle politiche comunitarie, seppur con attribuzioni diverse, ha progressivamente spinto la CE a utilizzare alcuni dei suoi poteri più importanti, come il controllo sugli aiuti di Stato, per indirizzare e controllare alcuni settori di fondamentale importanza per gli Stati membri. La possibilità per la CE di definire, con elevata discrezionalità, schemi di esenzione, estendendo e dettagliando le ipotesi di eccezioni al divieto, ha consentito agli Stati membri di decidere i propri investimenti e le priorità economiche, pur nel rispetto dei vincoli europei più elevati. Ciò è confermato dalla recente Comunicazione “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022” (2022/C 80/01), dalla quale emerge che per raggiungere livelli sufficienti di tutela ambientale l’intervento pubblico non è uno strumento eccezionale, ma un passo necessario. In questo contesto, esiste un forte legame tra questioni giuridiche ed economiche, soprattutto in relazione all’analisi degli equilibri economici generali. Le norme in materia di aiuti di Stato sono adatte per un esame congiunto degli aspetti economici e giuridici, con l’obiettivo di raggiungere una visione globale e una valutazione degli strumenti politici sia a breve che a lungo termine. Infatti, anche se esiste un’ampia letteratura che incorpora le questioni di sostenibilità ambientale nella modellazione dell’equilibrio economico generale, le questio
Dettagli del progetto
Responsabile scientifico: Pietro Manzini
Strutture Unibo coinvolte:
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Coordinatore:
Università degli Studi di NAPOLI Federico II(Italy)
Contributo totale Unibo: Euro (EUR) 58.628,00
Durata del progetto in mesi: 24
Data di inizio
12/12/2023
Data di fine:
28/02/2026