Residenza anagrafica e fiscale

Residenza anagrafica

L'art. 43 comma 2 del Codice Civile definisce la residenza anagrafica come il "luogo in cui la persona ha la sua dimora abituale". La residenza anagrafica di una persona è nel comune in cui è iscritto all'anagrafe della popolazione residente.

Tipicamente, residenza e dimora per una persona fisica coincidono.

Il domicilio ai sensi dell’art. 43 comma 1 del Codice Civile è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

Residenza fiscale

Il dipendente si considera fiscalmente residente in Italia (art. 2 DPR 917/86) se per un periodo di almeno 183 giorni nell'anno solare, o 184 nell'anno bisestile, anche non continuativi, si trova in una delle seguenti condizioni:

  1. è iscritto all'anagrafe della popolazione residente in un Comune italiano;
  2. ha in Italia il proprio domicilio ai sensi dell'art. 43 comma 1 del Codice Civile (sede principale dei propri affari o interessi vitali – essere sposato o avere figli in Italia -, avere in Italia legami economici);
  3. ha in Italia la residenza ai sensi dell'art. 43 comma 2 del Codice Civile (luogo di dimora abituale della persona, rappresentato dalla permanenza fisica in un determinato luogo e dalla volontà di dimorarvi).

Si sottolinea che per essere considerati fiscalmente residenti in Italia è sufficiente una sola delle tre condizioni sopra elencate.

Se le condizioni 2) o 3) si verificano sia in Italia sia nello stato di provenienza, il soggetto è considerato residente nello Stato in cui ha la nazionalità.

Sono fiscalmente residenti in Italia, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dall' anagrafe della popolazione residente all'estero (AIRE) e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, come individuati con decreto del Ministero delle Finanze - art. 2 comma 2 bis DPR 917/86.