Patto di integrità tra l'Università di Bologna e gli operatori economici che partecipano alle procedure di gara

La legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione", all’art. 1, comma 17 prevede che "le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere d’invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti d’integrità costituisce causa di esclusione dalla gara".

L'Università di Bologna ha ritenuto opportuno predisporre per i propri appalti pubblici aventi per oggetto lavori, forniture o servizi (compresi servizi di ingegneria ed architettura), un modello di "Patto di integrità" che costituisce parte integrante della documentazione di gara. L’espressa accettazione dello stesso, a seguito di firma da parte del legale rappresentante dell’operatore economico, costituisce condizione di ammissione alla procedura di gara.

Con il Patto di integrità la stazione appaltante e gli operatori economici si impegnano a segnalare reciprocamente, attraverso una forma di corresponsabilizzazione, sia in fase di procedura di gara che in fase di esecuzione, eventuali episodi collegati a rischi corruttivi.

In tal modo, il Patto di integrità rappresenterà per entrambe le parti una misura preventiva della corruzione.

Il modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università di Bologna nella seduta del 18 dicembre 2024.

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