Accesso Civico

Diritto di accesso previsto dall'art. 5 del D.lgs. n. 33/2013.

Accesso Civico

Diritto di accesso previsto dall'art. 5 del D.lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.lgs. n. 97/2016.

Accesso Civico Semplice

L'art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 prevede il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati la cui pubblicazione sia stata omessa.

Il diritto può essere esercitato gratuitamente, senza obbligo di motivazione e non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

Si precisa che l’accesso civico semplice rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria e costituisce un rimedio alla mancata osservanza delle disposizioni di legge.

La richiesta di accesso civico semplice deve essere indirizzata in via telematica alla Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ateneo, Dott.ssa Elisabetta De Toma (e-mail e.detoma@unibo.it, tel. +39 051 2099101; PEC scriviunibo@pec.unibo.it ) con l’indicazione dei dati, documenti o informazioni, oggetto di pubblicazione obbligatoria che non risultino pubblicati.

La Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, verificata la richiesta, provvederà alla pubblicazione dei documenti, delle informazioni o dei dati mancanti entro il termine di trenta giorni, comunicando al richiedente l'avvenuta pubblicazione e indicando il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di inerzia, ritardo o mancata comunicazione, il richiedente potrà rivolgere l’istanza al Direttore Generale dell’Ateneo, Dott.ssa Sabrina Luccarini, in qualità di soggetto titolare del potere sostitutivo, inviando una richiesta per via telematica (e-mail dg@unibo.it, tel. +39 051 2099934) con l’indicazione dei dati, documenti o informazioni, oggetto di pubblicazione obbligatoria che non risultino pubblicati.

A fronte dell’inerzia da parte della Responsabile della prevenzione della corruzione o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo  regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo (D.lgs. n. 104/2010).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la responsabile della Funzione Specialistica in materia di trasparenza, Dott.ssa Antonella Mazza (tel. +39 051 2088597), oppure inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica unibo.trasparenza@unibo.it

Modulistica:

Modulo richiesta di accesso civico semplice RPCT (.odt) [.odt 19 KB]

Modulo richiesta di accesso civico semplice RPCT (.pdf) [.pdf 249 KB]

Modulo richiesta di accesso civico semplice titolare potere sostitutivo (.pdf) [.pdf 448 KB]

Modulo richiesta di accesso civico semplice titolare potere sostitutivo (.odt) [.odt 20 KB]

Accesso Civico Generalizzato (cd. Foia)

L'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013 prevede il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati, detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti espressamente indicati dalla legge.

Il diritto di accesso civico generalizzato detto anche FOIA (Freedom of Information Act) è stato introdotto dal D.lgs. n. 97/2016 che ha modificato il D.lgs. n. 33/2013 ed è operativo dal 23 dicembre 2016.

Con l’introduzione dell’accesso civico generalizzato, l’ordinamento vuole favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e promuovere la partecipazione al dibattito pubblico nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (es: sicurezza, difesa, privacy, proprietà intellettuale, ecc..) previsti dalla legge (art. 5- bis del D.lgs. n. 33/2013) e dalle Linee Guida ANAC (Delibera n. 1309 del 28/12/2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, co.2, del D.lgs. 33/2013”).

Per presentare una domanda di accesso civico generalizzato è disponibile fra i documenti scaricabili un modulo da compilare e firmare.

L’istanza di accesso civico generalizzato identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, non richiede motivazione e può essere presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

1)      all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

2)      all’Ufficio Relazioni con il Pubblico;

3)      alla Funzione Professionale “Accesso civico e Freedom of Information Act (FOIA)” (e-mail accessocivicogeneralizzato@unibo.it).

La richiesta può essere inviata per posta ordinaria oppure per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ateneo (scriviunibo@pec.unibo.it) o agli indirizzi e-mail istituzionali degli uffici sopra riportati e deve essere sottoscritta con firma autografa, allegando copia del documento d’identità, salvo che sia firmata digitalmente.

Se l’Ateneo individua soggetti controinteressati ai sensi dell’art.5-bis c. 2 del D.lgs. n. 33/2013, è tenuto a darne comunicazione agli stessi. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso civico generalizzato (è disponibile fra i documenti scaricabili un modulo per i controinteressati da compilare e firmare). A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di trenta giorni per l’adozione del provvedimento è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, l’Ateneo provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico generalizzato, nonostante l’opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l’Ateneo ne dà comunicazione a quest’ultimo e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso civico generalizzato o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente, ovvero il controinteressato nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la sua opposizione, può presentare richiesta di riesame alla Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Dott.ssa Elisabetta De Toma, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Per presentare una domanda di riesame sono disponibili, fra i documenti scaricabili, i moduli da compilare e firmare per il richiedente e per il controinteressato.

La richiesta può essere inviata per posta ordinaria oppure per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ateneo (scriviunibo@pec.unibo.it) oppure all’indirizzo e-mail della Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ateneo (e.detoma@unibo.it) e deve essere sottoscritta con firma autografa, allegando copia del documento d’identità, salvo che sia firmata digitalmente.

Avverso la decisione dell’Ateneo o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella della Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo (D.lgs. n. 104/2010).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la responsabile della Funzione Professionale “Accesso civico e Freedom of Information Act (FOIA)” Dott.ssa Luisa Finotto (tel. + 39 051 2088596) oppure inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica accessocivicogeneralizzato@unibo.it

Registro degli accessi

Il Registro degli accessi previsto dalle Linee Guida A.N.A.C. FOIA (delibera 1309/2016), aggiornato semestralmente, contiene l’elenco delle richieste di accesso presentate all’Ateneo, con l’oggetto, la data e il relativo esito con la data della decisione ed è pubblicato oscurando i dati personali eventualmente presenti.

Riferimenti normativi:

1) D.lgs. n.33/2013 come modificato dal D.lgs. n. 97/2016

2) Linee Guida A.N.A.C. FOIA (Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 “Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art.5 co.2 del D.lgs. 33/2013”)

3) Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2017 “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”  

4) Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2019 “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”

Pagina aggiornata il 14 marzo 2023

 

Documenti scaricabili

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Modulo istanza accesso civico generalizzato (FOIA)

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Modulo istanza Accesso civico generalizzato (FOIA)

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Modulo istanza riesame Accesso civico generalizzato (FOIA)

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Modulo istanza riesame Accesso civico generalizzato (FOIA)

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Modulo opposizione istanza controinteressati (FOIA)

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Modulo opposizione istanza controinteressati (FOIA)

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Modulo istanza riesame controinteressati (FOIA)

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