Accesso ai documenti amministrativi

Accesso ai documenti amministrativi (“documentale”).

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, previsto dagli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, consiste nel diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi.

È riconosciuto a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.

Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale (art. 22 c. 1 della legge 241 del 1990).

Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dall’Amministrazione, che non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso, ed è esercitabile fino a quando l’Amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

Non sono accessibili le informazioni in possesso di una Amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo e non sono ammesse richieste di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione.

L’esame dei documenti è gratuito mentre il rilascio di copie è subordinato al rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca come indicati nel Tariffario e comunicato dall’Amministrazione e al pagamento dell’imposta di bollo nei casi e nella misura previsti dalla legge.

La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente, oltre ad essere presentata secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti all’art. 24 della legge 241 del 1990.

Nella richiesta, oltre all’eventuale allegazione della documentazione attestante i propri poteri rappresentativi, devono essere riportate le generalità del richiedente (complete di indirizzo e di recapito telefonico, e degli estremi del documento di identificazione), l’indicazione del documento oggetto della richiesta e di ogni elemento utile alla sua identificazione, la motivazione e l’indicazione della volontà di accedere alla mera visione ovvero all’estrazione di copia del documento richiesto, la data e la sottoscrizione.

L’istanza può essere inviata telematicamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’Ateneo (scriviunibo@pec.unibo.it) oppure all’indirizzo e-mail istituzionale dell’ufficio competente, per posta o a mezzo fax oppure consegnata personalmente all’ufficio che ha formato l’atto o lo detiene stabilmente o all’Ufficio Protocollo ovvero all’URP. Per conoscere gli indirizzi di posta elettronica, i numeri di fax e le sedi degli uffici e delle strutture competenti, si prega di consultare il link riportato nella sezione https://www.unibo.it/it/ateneo/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-degli-uffici .

La richiesta di accesso deve essere sottoscritta dal richiedente con firma autografa, allegando copia del documento d’identità, salvo che sia firmata digitalmente.

Nella sezione “Documenti scaricabili” è disponibile un modulo da compilare per la presentazione di una richiesta di accesso formale all’Ateneo, secondo le modalità e nei termini sopra descritti.

Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, l’Amministrazione entro 10 giorni dalla ricezione, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

L’Amministrazione, se individua eventuali controinteressati (ovvero soggetti terzi che, in base alla natura del documento richiesto, vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza dall’esercizio dell’accesso) è tenuta a darne comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata a/r o per via telematica. Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, l’Amministrazione provvede sulla richiesta, dopo aver accertato il ricevimento della comunicazione ai controinteressati.

Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di 30 giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta completa da parte dell’interessato.

In caso di diniego o di differimento dall’accesso, il richiedente può proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo (D.lgs. n. 104/2010) oppure alla Commissione per l’Accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge 241 del 1990.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la normativa in materia di accesso sotto riportata e il Regolamento sul diritto d’accesso ai documenti amministrativi dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

Riferimenti normativi:

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), Capo V Accesso ai documenti amministrativi, artt. 22 e seguenti;

D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi), art. 1 e seguenti;

D. lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), art. 116;

D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), artt. 35-36; 

Regolamento sul diritto d’accesso ai documenti amministrativi dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Ateneo approvato con D.R. n° 378 del 10/03/2008

DOCUMENTI DA SCARICARE

Pubblicato

Modulo di richiesta di accesso formale ai documenti amministrativi

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Aggiornato il 16 ottobre 2023

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