Traduzione, autenticità e valore dei titoli di studio esteri

Consulta i documenti da presentare per immatricolarti a un corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistralesingole attività formative o chiedere il riconoscimento di un titolo estero.

Traduzione dei titoli e degli altri documenti

Traduzione

I titoli di studio, certificati e programmi d’esame, redatti in inglese, francese o spagnolo, non necessitano di traduzione. Per il riconoscimento accademico di titoli esteri di dottorato di ricerca, solo i documenti redatti in inglese non necessitano di traduzione.
Documenti in altre lingue devono essere accompagnati dalla traduzione in italiano o inglese.
Se non sei ancora in Italia, la traduzione deve essere fatta secondo le modalità stabilite dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).
Se sei in Italia puoi ottenere la traduzione presso un tribunale a cura di un traduttore ufficiale che non può coincidere con il possessore del titolo (traduzione giurata).

Modalità di verifica dell’autenticità dei titoli di studio esteri

L’autenticità di titoli di studio e certificati esteri deve essere confermata in uno dei seguenti modi:

Legalizzazione o Apostille

I titoli di studio e i certificati devono essere legalizzati presso l’Ambasciata d’Italia allo scopo di garantirne l’autenticità. Se il Paese dove hai conseguito il titolo aderisce alla convenzione dell’Aja (1961), invece che richiedere la legalizzazione all’Ambasciata italiana devi far apporre sui documenti l’Apostille dall’autorità interna designata. Consulta l’elenco delle autorità competenti per ciascuno dei Paesi.
Attenzione: legalizzazione e Apostille devono consentire la verifica dell’autenticità dei titoli di studio e dei certificati. Legalizzazione e Apostille sono apposte sulla firma di un funzionario. Quando ricevono il documento, gli uffici dell’Università di Bologna controllano non solo la presenza della legalizzazione /Apostille, ma anche la firma a cui sono riferite, e cosa ha dichiarato nel documento il funzionario che lo ha firmato.

Sono accettate legalizzazioni e Apostille su firme di:

  • Rettore, Preside, responsabile di segreteria o altra figura incaricata dall’istituzione universitaria/scolastica, che dichiara il rilascio del titolo di studio
  • un funzionario pubblico, spesso del Ministero degli Affari Esteri, che dichiara che la firma del Rettore o altra figura di cui sopra è autentica
  • un notaio, che dichiara che un funzionario incaricato dall’istituzione universitaria/scolastica ha firmato in sua presenza il titolo di studio
  • un notaio, che dichiara di aver fatto il controllo sull’autenticità del titolo/certificato.

Attenzione:

  • Non sono accettate legalizzazioni e Apostille su firme di un notaio o altro funzionario che dichiara che la copia del titolo/certificato è conforme all’originale.
  • La legalizzazione del titolo di studio non deve essere confusa con la sua traduzione ufficiale (vedi paragrafo dedicato). L’attestazione di conformità della traduzione o la dichiarazione di conformità fatta dal traduttore, in caso di traduzioni giurate, non sono legalizzazioni.

Attestazione di verifica dell’autenticità

Sono accettate attestazioni di verifica dell'autenticità rilasciate da o in collaborazione con centri ENIC-NARIC o da istituzioni similari. A solo titolo di esempio, possono essere accettati attestati di verifica del CIMEA e di Qualification Check, l’Equivalency Certificate di WES (che attesta sia il valore che l’autenticità). L’elenco non è esaustivo.

Verifica online

Se il titolo di studio è verificabile tramite un database online reso disponibile dall’istituzione che lo ha rilasciato, contatta l’International Desk per una valutazione dei tuoi documenti. Per il riconoscimento accademico di titoli esteri di dottorato di ricerca non è consentita la verifica online del titolo di studio.

Eccezioni e semplificazioni

Non è necessario presentare conferme relative all’autenticità del titolo, se il tuo titolo di studio è rilasciato da un’istituzione del Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Lettonia, Estonia (Convenzione di Bruxelles 1987), Germania (Convenzione di Roma 1969), Austria (Convenzione di Vienna 1975).

Se vuoi iscriverti a una Laurea o Laurea magistrale a ciclo unico, alla pagina Titoli di studio esteri o italiani conseguiti all'estero per l'immatricolazione a corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico: casi particolari e informazioni per Paese puoi trovare ulteriori indicazioni in base al Paese dove hai ottenuto il titolo.

Documentazione relativa al valore dei titoli di studio esteri

I titoli di studio esteri devono essere accompagnati da uno di questi documenti relativi al loro valore:

Dichiarazione di valore

La Dichiarazione di Valore è un documento di natura informativa che descrive un titolo di studio conferito a una determinata persona da un’istituzione appartenente a un sistema d’istruzione diverso da quello italiano. Viene utilizzata per la valutazione del titolo da parte degli uffici competenti all’interno dell’Università, ai fini dell’iscrizione a corsi di studio o del riconoscimento del titolo di studio estero.
La dichiarazione di valore è rilasciata dall’Ambasciata d’Italia nel Paese in cui il titolo è stato conseguito. Generalmente contiene informazioni su:

  • stato giuridico e natura dell’istituzione rilasciante;
  • requisiti di accesso al Corso di studio conclusosi con quel titolo;
  • durata legale del corso di studio e/o impegno globale richiesto allo studente in crediti o in ore;
  • valore del titolo nel sistema/Paese che lo ha rilasciato, ai fini accademici e/o professionali.

Nel caso in cui il titolo di studio sia stato rilasciato da una scuola con ordinamento diverso da quello in cui il candidato risieda o studi (per es. studente svizzero che studi in una scuola appartenente all'ordinamento britannico in Svizzera o studente svizzero che studi in Kenya in una scuola appartenente all'ordinamento britannico) la dichiarazione di valore deve essere richiesta all’Ambasciata d’Italia nel Paese al cui ordinamento appartiene la scuola che lo ha rilasciato (nei due casi precedenti: il Consolato Generale d’Italia a Londra).

Attestazione rilasciate da centri ENIC-NARIC o istituzioni similari

Per i titoli rilasciati nei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Lisbona, possono essere accettati gli attestati di corrispondenza scaricabili gratuitamente dalla banca dati ARDI, se presenti. Puoi verificare l'elenco dei Paesi e dei titoli direttamente nella banca dati ARDI. Se il tuo titolo non è incluso nella banca dati devi presentare altra documentazione sul valore del titolo tra quelle elencate a questa pagina.

Sono accettate attestazioni rilasciate da centri ENIC-NARIC o istituzioni similari, se contengano tutte le informazioni necessarie per valutare un titolo, che sono di norma riportate nella dichiarazione di valore. A solo titolo di esempio, possono essere accettati:  l’Attestato di Comparabilità del CIMEA, l’Equivalency Certificate di WES (che attesta sia il valore che l’autenticità), lo Statement of Comparability di KMK. L’elenco non è esaustivo.

Diploma Supplement redatto secondo il modello della Commissione europea

I titoli accademici rilasciati da università e istituti di educazione superiore di Paesi aderenti allo Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore (Bologna Process) possono essere accompagnati da Diploma Supplement. Il Diploma Supplement deve essere richiesto all’istituzione che ha rilasciato il titolo accademico.
Se il Diploma Supplement (conforme al modello della Commissione europea) è firmato, in caso di immatricolazione a una laurea magistrale non devi consegnare il certificato con gli esami sostenuti.
In caso di Diploma Supplement o altro analogo documento fornito da università al di fuori dello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore, puoi contattare per una valutazione l’International Desk, o il  se chiedi il riconoscimento accademico di un titolo estero di dottorato di ricerca.

Eccezioni e semplificazioni

Se vuoi iscriverti a una Laurea o Laurea magistrale a ciclo unico:

non è necessario alcun documento relativo al valore del titolo per i titoli di scuola secondaria conseguiti in un Paese membro dell’Unione Europea, Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera, San Marino, Regno Unito;

alla pagina Titoli di studio esteri per l’immatricolazione a corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico - Casi particolari e informazioni per Paese” puoi trovare ulteriori indicazioni in base al Paese dove hai ottenuto il titolo.

 

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