Scioperi - Norme di garanzia

La legge 12 giugno 1990, n. 146, con le sue successive modifiche e integrazioni, ha fissato alcune regole minime per l’esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali. Nello specifico ha stabilito regole per la proclamazione degli scioperi, per il preavviso all'utenza, per la durata dei medesimi, nonché per le eventuali sovrapposizioni di scioperi in diversi servizi che abbiano la medesima natura.

Nozione di "servizi pubblici essenziali"

L’esercizio del diritto di sciopero, qualora l'astensione coinvolga le lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi pubblici essenziali, non può pregiudicare il godimento di altri diritti ritenuti ad esso sovraordinati (es. diritto alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza).
Sono da considerarsi servizi pubblici essenziali "quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione".
L'esercizio del diritto di sciopero deve avvenire nel rispetto delle modalità poste a garanzia degli utenti. È necessario pertanto, che vi sia un punto di equilibrio tra le ragioni di chi, legittimamente, intende esercitare il diritto di sciopero - tutelato dall'articolo 40 Cost. - e le ragioni di chi, altrettanto legittimamente, chiede di non subire, per effetto dello sciopero medesimo, un pregiudizio in ordine al godimento di diritti, anch'essi costituzionalmente protetti, ritenuti di rango superiore.

Le modalità di esercizio del diritto di sciopero

L'estrema delicatezza degli interessi in gioco implica che l’esercizio del diritto di sciopero nell'ambito dei servizi pubblici essenziali debba svolgersi secondo un certo iter, nello specifico "il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire il contemperamento tra l'esercizio dello stesso, da un lato, e i diritti della persona costituzionalmente tutelati all'altro, con un preavviso minimo non inferiore a 10 giorni".
In particolare, in capo ai soggetti che proclamano lo sciopero è posto l’obbligo di comunicare per iscritto nel termine di preavviso durata, modalità di attuazione e motivazioni dello sciopero.
Speculare all’obbligo di preavviso è quello, posto a carico delle amministrazioni o delle imprese erogatrici dei servizi pubblici essenziali, di "dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi; debbono inoltre garantire e rendere nota la pronta riattivazione del servizio, quando l'astensione dal lavoro sia terminata".
Le medesime informazioni agli utenti debbono essere altresì fornite dai mass-media. In ogni caso, "le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi hanno l’obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni ed i rinvii degli scioperi proclamati e le relative motivazioni, nonché le cause di insorgenza dei conflitti".
L'istituto del preavviso risponde ad una duplice esigenza:

  • consentire all'amministrazione o all'impresa erogatrice del servizio di predisporre le misure dirette all'erogazione delle prestazioni indispensabili;
  • favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di composizione del conflitto.

Sostituzione del personale in sciopero: divieti

Per la sostituzione del personale che esercita il diritto di sciopero sono vietati:

  • la fornitura di lavoro temporaneo;
  • il ricorso al lavoro a tempo determinato;
  • l’utilizzo delle operatrici e degli operatori del servizio civile;
  • il ricorso al contratto di somministrazione di lavoro;
  • il ricorso al lavoro intermittente.

Utilizzo delle operatrici e operatori di sicurezza (guardie giurate non armate)

Le operatrici e operatori della sicurezza possono essere utilizzati in caso di sciopero, non in sostituzione del personale scioperante, ma solo al fine di garantire la sicurezza e la tutela del patrimonio universitario.

Servizi pubblici essenziali da garantire

Per il personale contrattualizzato (TA e CEL), le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sono indicate nel Regolamento di Ateneo, che recepisce quanto previsto dall’Accordo sindacale nazionale sui servizi pubblici essenziali del 2.12.2020.

Per il personale docente e ricercatore le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sono indicate dalla delibera della Commissione di garanzia n. 3 del 1996 [.pdf 37 KB].

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