I contratti e incarichi di lavoro autonomo sono disciplinati dall'art. 2222 e seguenti del Codice Civile, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 75/2017.
A partire dal 2011, con l'art. 9 comma 28 del D.lgs. 78/2010, convertito con la Legge 122/2010, è stato introdotto un nuovo limite sulla possibilità di avvalersi di contratti di co.co.co.: 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
È ancora operativa invece la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 188 della Legge Finanziaria 2006, che stabilisce l’esclusione dal limite dei contratti stipulati per l'attuazione di progetti di ricerca, di innovazione tecnologica e finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici, per gli studenti i cui oneri non risultano a carico del Fondo di Finanziamento Ordinario.
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APOS - Settore Selezione e contratti - Ufficio Reclutamento, contratti di lavoro flessibile e assegni di ricerca
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Pubblicato - Dipartimento della Funzione Pubblica Pubblicato