L’immissione nei ruoli della docenza universitaria, oltre che con le procedure selettive, può avvenire anche tramite:
- Chiamata diretta di professori ordinari, associati e ricercatori universitari;
- Chiamata diretta di studiosi di chiara fama.
Chiamata diretta di professori ordinari, associati e ricercatori universitari
L’art. 1 bis della legge 1 del 2009 disciplina la chiamata diretta nelle Università e recita: “ Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le Università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nell'ambito del programma di rientro dei cervelli, un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata. A tali fini le Università formulano specifiche proposte al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina previo parere del Consiglio Universitario Nazionale".
Chiamata diretta di studiosi di chiara fama
L’art. 1 bis della legge 1 del 2009 recita: “Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le Università possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tal fine le Università formulano specifiche proposte al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere di una commissione, nominata dal Consiglio Universitario Nazionale, composta da tre professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale e' proposta la chiamata. Il Rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito”.




