Prestazione di consulenza o ricerca per contratti con Enti pubblici o privati.
La legislazione vigente prevede la possibilità che le Università stipulino contratti e convenzioni di ricerca e consulenza.
Tali accordi possono essere conclusi sia con enti pubblici che con organismi privati, ai sensi dell’art. 66 del D.P.R. 382/80 e dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’Istruzione Superiore.
La normativa in vigore equipara tale attività a quelle eseguite dall’Università per conto di terzi mediante proprie strutture, in cui l’interesse del committente sia prevalente e non rientrante nei doveri istituzionali dell'Ente.
L’attività in questione è equiparata, ai fini fiscali, all’attività di tipo commerciale.
In particolare, i contratti di ricerca stipulati ai sensi della suddetta normativa, oltre ai requisiti previsti dal Codice Civile per i contratti in generale, devono contenere le seguenti indicazioni:
- indicazione delle parti e dei loro legali rappresentanti ;
- premesse da cui scaturisce la necessità dell'accordo;
- prestazioni che le parti si impegnano ad eseguire;
- indicazione della sede della ricerca e del Responsabile Scientifico;
- indicazione di eventuali incarichi da conferire a terzi per attività strumentali o accessorie e di supporto alla ricerca principale;
- specifica indicazione di eventuali somme da corrispondere all'Università e modalità di pagamento;
- durata del contratto;
- possibilità od esclusione di proroghe o rinnovi;
- titolarità di brevetti che scaturiscono dalla ricerca;
- clausola sulla riservatezza dell'oggetto della ricerca e disciplina delle pubblicazioni sulla ricerca;
- foro competente in caso di eventuali controversie
Il Servizio Giuridico per la Ricerca è a disposizione per fornire specifica consulenza su bozze di contratto da stipulare