Lo schema descrive le attività e i passaggi che permettono l’avvio di un Corso di Studio.

E’ il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) a fornire le indicazioni da seguire ai fini della presentazione della proposta di un Corso di Studio e a fissare i requisiti necessari da soddisfare, in termini di assicurazione della qualità dei processi formativi, strutture, docenza, numerosità degli studenti e organizzazione al fine di garantire l’effettiva sostenibilità del corso (DM 17/2010).
La nascita di un corso di studio prevede la proposta della normativa generale e specifica del corso di studio da parte della Facoltà, la valutazione di fattibilità, la verifica delle risorse e l’approvazione da parte degli Organi Accademici dell’Ateneo.
La normativa generale (in termini tecnici, "ordinamento didattico") contiene le prospettive dei futuri laureati del corso, i risultati di apprendimento attesi e i principali i contenuti del corso, definiti anche sulla base delle esigenze del mondo del lavoro. Su questi contenuti esprimono un parere il Nucleo di Valutazione Interno dell’Ateneo e il Comitato Regionale di Coordinamento. Una volta approvata dagli Organi Accademici dell’Ateneo, la normativa generale è inviata al MIUR, che, avvalendosi del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), esprime un parere vincolante sulla proposta.
Il Rettore approva lo schema della nuova offerta formativa, comprendente solo i corsi per i quali il MIUR abbia espresso parere favorevole (istituzione del corso). La Facoltà definisce la normativa specifica del corso (il "regolamento didattico").
A questo punto, tramite un sistema informatizzato, si procede alla verifica delle risorse (docenti, studenti, strutture).
Se tutti i requisiti sono soddisfatti, l’attivazione del corso è approvata dagli Organi Accademici e gli studenti possono immatricolarsi.