Climate change and criminal law: from environmental protection to climate risk governance

PRIN 2022 PNRR Fondaroli

Abstract

La proposta di ricerca intende indagare il ruolo che il diritto penale può e potrà avere nel quadro delle azioni da porre in essere per far fronte ai cambiamenti climatici. Se, infatti, le problematiche legate alla crisi climatica hanno trovato riscontro in numerose e recenti iniziative di tipo legislativo – riscontrabili nei singoli ordinamenti nazionali, a livello comunitario ed internazionale – e di tipo giudiziario, oltre che nella oramai dirompente esposizione dell’argomento nel dibattito pubblico, non si è ancora sufficientemente riflettuto su un possibile ruolo del diritto penale per contrastare detto fenomeno. Una riflessione penalistica, tuttavia, pare ora opportuna, per valutare quale ruolo possa essere attribuito al diritto penale per fronteggiare la criminalità climatica internazionale e per ponderare se tale azione – nei limiti dei princìpi fondamentali che governano la materia, a partire da quelli di offensività, responsabilità personale, proporzionalità e sussidiarietà – si esaurisca nell’ambito della normativa nazionale o possa estendersi alla prospettiva internazionale. L’attività di ricerca, muovendo dalla considerazione per cui è opportuno definire e categorizzare le nozioni di “clima” e “ambiente”, proverà ad individuare l’ambito applicativo di tale primo concetto, per valutare se esso possa assurgere ad autonomo bene giuridico meritevole di protezione da parte del diritto penale ovvero se, al contrario, esso debba soltanto essere considerato come una specifica componente del più generale concetto di ambiente. Questa valutazione è essenziale per poter proseguire nell’indagine e tentare di individuare i principali “autori” del cambiamento climatico. A questo riguardo, si ritiene che siano le imprese i principali soggetti responsabili; ciò implica una valutazione circa la loro possibile corresponsabilizzazione nella gestione del rischio per il clima. Il coinvolgimento degli enti implica, di concerto, un’analisi sulla possibilità di sviluppare un diritto penale “economico” del clima e di tratteggiare i contorni di un possibile diritto penale (rectius, “punitivo”) del clima, che – presumibilmente – potrebbe essere caratterizzato dall’impiego della sanzione penale in funzione puramente accessoria al diritto amministrativo, principalmente chiamato a regolare la materia, se non addirittura dal ricorso alla sola sanzione amministrativa. Un diritto penale, economico, del clima, inoltre, potrebbe prevedere specifiche circostanze aggravanti per alcuni reati economici (ad esempio, nel caso delle false comunicazioni sociali, ex art. 2621 c.c., o di manipolazione del mercato, ex art. 185 TUF) nel caso in cui questi reati siano commessi al fine di porre in pericolo il clima, ovvero, financo, di alternarne le componenti. Accanto alle sanzioni tradizionali, si affianca anche la possibilità di predisporre nuove forme sanzionatorie (ad. es. “smart sanctions”), che potrebbero dimostrarsi maggiormente efficaci – in ragione dell’interesse da proteggere – rispetto a quelle tradizionali previste dal diritto penale. Nello svolgimento dell’indagine, infine, non si potrà prescindere dal tenere in considerazione il contesto internazionale, sia perché le variazioni climatiche riverberano i propri effetti su un numero indeterminato di Stati, coinvolgendo così l’intera collettività internazionale, sia perché è evidente lo stretto legame che sussiste tra tutela del clima e la protezione dei diritti umani. Si valuterà quindi anche un possibile obbligo di protezione dei diritti umani da parte degli Stati in conseguenza di gravi violazioni climatiche, chiedendosi se questa domanda di protezione possa essere soddisfatta “rivedendo” il sistema vigente del diritto penale oppure se non sia più opportuno fare affidamento su altre strategie di tutela ritenute maggiormente efficaci per la protezione del clima e degli individui.

Risultati raggiunti

Il progetto di ricerca PRIN 2022 PNRR “Climate Change and Criminal Law” si è proposto di prendere in considerazione il ruolo che il diritto penale può svolgere all’interno del più ampio quadro degli interventi necessari per contrastare il fenomeno del c.d. “cambiamento climatico”. Il progetto ha preso avvio il 1° dicembre 2023 e si è concluso il 28 febbraio 2026. Coordinato dalla Prof.ssa Désirée Fondaroli, ordinario di Diritto Penale nell’Università di Bologna, in qualità di Principal Investigator, il progetto ha coinvolto due ulteriori Unità di Ricerca: l’Università di Firenze, sotto la supervisione del Prof. Gianfranco Martiello, e l’Università di Padova, con supervisione del Prof. Rocco Alagna. Le attività di ricerca delle Unità si sono concentrate, in primo luogo, sul bene giuridico “ambiente” e su una ricognizione sistematica della normativa ambientale vigente a livello nazionale, al fine di valutare se sia possibile strutturare fattispecie penali autonome destinate alla protezione del clima, oppure se risultino più adeguati approcci alternativi di tutela, facendo – ad esempio – ricorso ai delitti contro l’ambiente. Parallelamente, il progetto ha approfondito il rapporto tra tutela del clima ed il diritto penale dell’economia, considerando le dimensioni economiche delle condotte lesive del clima: dal falso reporting “ESG” alle frodi contabili, dal c.d. “greenwashing” alla manipolazione del mercato ed alle implicazioni della Corporate Sustainability Due Diligence Directive e della Direttiva 2024/1746/UE, c.d. “CSDDD”, quest’ultima destinata ad avere impatto sugli obblighi di diligenza degli amministratori, sulla governance della società e sulle posizioni di garanzia societarie. Partendo da queste considerazioni, oggetto di particolare attenzione è stato anche l’attuale sistema di responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del d. lgs. 231/2001. Un ulteriore asse di ricerca ha riguardato la plausibilità di una tutela internazionale contro il cambiamento climatico, sia con riferimento all’individuazione di obblighi internazionali suscettibili di richiedere un meccanismo punitivo interno, sia con riguardo alla possibile istituzione di un sistema giurisdizionale internazionale ad hoc. Entrambe le dimensioni sono state analizzate attraverso il nesso tra protezione del clima (e dell’ambiente) e tutela dei diritti umani, con l’obiettivo di valutare criticamente l’opportunità di un eventuale nuovo crimine internazionale di “ecocidio”. I risultati delle ricerche – discussi in particolare nel corso di tre convegni organizzati presso le Università di Padova, Firenze e Bologna, con la partecipazione di studiosi di rilievo anche internazionale – hanno condotto le tre Unità coinvolte a confermare le premesse che avevano animato la ricerca. L’indagine, pertanto, ha consentito di pervenire ad alcune conclusioni comuni: sebbene i fenomeni legati ai cambiamenti climatici siano sempre più evidenti e di portata spesso significativa, difficilmente il clima può essere elevato a bene giuridico autonomo, meritevole di una protezione penale specifica, sia a livello nazionale – mediante la creazione di fattispecie ad hoc -, sia a livello internazionale, invocando il quinto crimine di ecocidio quale strumento di contrasto ai cambiamenti climatici. Dall’analisi comparata con altri ordinamenti (ed in particolare quello tedesco) e dall’esame delle sollecitazioni provenienti dall’Unione europea, si è riscontrata, infatti, una maggiore percorribilità del ricorso alle norme già esistenti a tutela dell’ambiente, nonché a forme di tutela indiretta, derivanti dall’applicazione di fattispecie concepite per finalità diverse, ma – comunque – rilevanti nella gestione del rischio climatico. L’esempio più significativo è rappresentato dalla possibile applicazione dei reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato aventi ad oggetto le quote di emissione, in quanto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell’art. 2 del Regolamento (UE) n. 596/2014. La ricerca, pertanto, più che un vero e proprio “diritto penale del clima”, ha portato ad ipotizzare lo sviluppo di un diritto “punitivo” del clima, caratterizzato dall’impiego della sanzione penale in funzione accessoria rispetto al diritto amministrativo – chiamato primariamente a regolare la materia, soprattutto mediante l’imposizione di limiti ai principali “autori” di condotte “inquinanti” e “clima-alteranti” –, incidendo su attività quali l’emissione di gas serra, ovvero tramite il ricorso alla sola sanzione amministrativa, eventualmente rientrante nella nozione di “materia penale” secondo la giurisprudenza della CEDU. In questa prospettiva, accanto alle sanzioni tradizionali, è stata suggerita l’introduzione di nuove forme di “smart sanctions”, quali la partecipazione a misure di imboschimento o il finanziamento di interventi di rimboschimento; la partecipazione o il finanziamento di progetti di studio sul clima; la realizzazione di programmi di formazione o di sensibilizzazione volti a promuovere comportamenti climaticamente consapevoli. I numerosi spunti di riflessione emersi nel corso dei due anni di indagine, oggetto di dibattito e discussione in occasione dei citati convegni svoltisi a Padova (La protezione del clima tra diritto penale e diritto penale internazionale, 7 maggio 2025), a Firenze (La tutela del clima: un nuovo orizzonte del diritto penale?”, 13 giugno 2025) ed a Bologna (Rischio climatico e diritto penale dell’economia, 14 novembre 2025), sono poi stati racchiusi nei seguenti volumi: La tutela del clima: prospettive di intervento punitivo, a cura di Gianfranco Martiello, Edizioni ETS, Pisa, 2026; Rischio climatico e diritto penale dell’economia, a cura di Désirée Fondaroli, Edizioni Giuffrè, Milano, in corso di stampa, con pubblicazione prevista nella seconda metà dell’anno 2026.

Project details

Unibo Team Leader: Desiree Fondaroli

Unibo involved Department/s:
Dipartimento di Scienze Giuridiche

Coordinator:
ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna(Italy)

Total Eu Contribution: Euro (EUR) 239.267,00
Total Unibo Contribution: Euro (EUR) 111.194,00
Project Duration in months: 24
Start Date: 30/11/2023
End Date: 28/02/2026

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