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Rolandino Guido Guidotti

Associate Professor

Department of Legal Studies

Academic discipline: IUS/04 Business Law

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prof. Rolandino Guidotti – Diritto Commerciale – Scuola di Giurisprudenza – Anno Accademico 2019 - 2020

1. statuto generale dell’imprenditore:

a) disciplina dell’azienda (artt. 2555 – 2562);

b) disciplina dei segni distintivi (artt. 2563 – 2574);

c) disciplina della concorrenza e dei consorzi (artt. 2595 – 2620);

d) disciplina a tutela della concorrenza e del mercato (l. n. 287 del 1990);

v. anche:

art. 1368 c.c. (pratiche generali interpretative del contratto in cui una delle parti è un imprenditore);

art. 1510, comma 1°, c.c. (luogo di consegna delle cose mobili nella vendita);

art. 1722, comma 1, n. 4), c.c. (relativo alle cause di estinzione del mandato);

nonché art. 1330 c.c. sulla conclusione del contratto;

2. statuto dell’imprenditore commerciale privato (non piccolo) oltre alla disciplina di cui sopra:

a) disciplina dell’iscrizione nel registro imprese (artt. 2188 – 2202);

b) disciplina della rappresentanza commerciale (artt. 2203 – 2213);

c) disciplina delle scritture contabili (artt. 2214 – 2220);

d) disciplina del fallimento (r.d. n. 267 del 1942);

e) disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi (d.lgs. n. 267 del 1942 e d.l. n. 347 del 2003);

3. impresa agricola:

a) sottoposta allo statuto generale dell’imprenditore;

b) esonerata dalla tenuta scritture contabili (artt. 2214 – 2220);

c) esonerata in linea di principio dalla disciplina delle procedure concorsuali (fallimento e amministrazione straordinaria) è però applicabile all’impresa agricola, ex art. 23, 43° comma, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, la disciplina dell’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 bis l. fall.;

d) soggetta ad iscrizione nel registro imprese con effetti di pubblicità dichiarativa (art. 2, d. lgs. 228 del 2001).

Ai sensi dell’art. 2200 c.c. poi tutte le società (anche quelle agricole) devono iscriversi nel registro delle imprese (ad eccezione della società semplice) con effetti di pubblicità legale;

4. piccola impresa:

a) sottoposta allo statuto generale dell’imprenditore (ma v. art. 1330 c.c.);

b) esonerata dalla tenuta scritture contabili (artt. 2214 – 2220) ex art. 2214, comma 3°, c.c.

c) esonerata dalla disciplina delle procedure concorsuali (fallimento e amministrazione straordinaria) ex art. 1 l. fall., ma sottoposta alla disciplina del sovraindebitamentamento dei soggetti non fallibili: l. 27 gennaio 2012, n. 3).