Parole chiave:
ammissione della prova
diritti dei detenuti
riforma dell'ordinamento penitenziario
fase esecutiva e pena "illegale"
sequestro e confisca
1. Pena "illegale" e poteri del giudice dell'esecuzione. - 2. La
tutela dei diritti dei detenuti. - 3. Ammissione della prova e
invalidità. - 4. Misure cautelari reali e tutela degli
interessi patrimoniali della persona offesa. - 5. La legge di
delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario.
1. L'obiettivo è quello di analizzare il novero e l'ampiezza dei
poteri che sono attribuiti al giudice dell'esecuzione con riguardo
ai casi di pena "illegale", in particolare per effetti dei rapporti
tra il diritto interno e le fonti sovranazionali. - 2. Le sentenze
della Corte europea dei diritti dell'uomo nei casi Sulejmanovic e
Torreggiani hanno conferito rinnovata centralità al tema della
tutela del diritti dei detenuti, con particolare riguardo ai
vincoli che derivano dal divieto di pene disumane. Ai conseguenti
moniti della Corte costituzionale (sentenza n. 279 del 2013), ha
poi risposto il legislatore con una serie di articolati interventi
normativi. Oggetto di studio sono le modifiche così introdotte,
nella prospettiva di verificarne l'adeguatezza rispetto agli
standard di tutela ed effettività imposti dalla giurisprudenza
costituzionale ed europea. - 3. L'analisi è incentrata sui
meccanismi valutativi sottesi ai parametri di ammissibilità della
prova (art. 190 c.p.p.). In quest'ottica, particolare attenzione è
dedicata ai divieti di ammissione che sono diretti a tutelare la
legalità della prova (art. 191 c.p.p.). In tale ambito,
assume specifico rilievo il sempre più frequente ricorso a mezzi
probatori di natura tecnico-scientifica; alla luce di questa
tendenza, diventa cruciale un tema che, ancora oggi, risulta
lontano da uno stabile inquadramento: come verificare
l'affidabilità delle metodologie scientifiche impiegate per la
ricostruzione del fatto. - 4. Oggetto di analisi è il quadro
normativo volto a garantire e soddisfare gli interesse risarcitori
della persona offesa (art. 185 c.p). In questa prospettiva, assume
rilievo centrale il profilo che attiene ai rapporti tra il
sequestro preventivo (e la confisca che rappresenta lo sbocco
naturale di tale cautela reale) e quello conservativo, con
particolare riferimento alle ipotesi in cui la sfera patrimoniale
della persona offesa sembra godere di una tutela rafforzata (a
titolo esemplificativo, si vedano l'art. 644 comma 6 c.p. e l'art.
19 d. lgs. n. 231/2001). - 5. E' all'esame del Parlamento una legge
di delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario. Nel quadro
dei principi direttivi volti a vincolare il legislatore delegato,
particolare attenzione va dedicata a quelli riguardanti il versante
delle procedure, la cui disciplina richiede una incisiva opera di
razionalizzazione.