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Stefano Zunarelli

Professore ordinario

Dipartimento di Scienze Giuridiche

Settore scientifico disciplinare: IUS/06 DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE

Temi di ricerca

2013-2014: L'introduzione degli obblighi assicurativi per il vettore marittimo di persone nel contesto della disciplina di cui al Regolamento (CE) n. 392/2009. Il progetto di ricerca intende analizzare specificatamente gli aspetti assicurativi disciplinati dalla normativa comunitaria di cui al Regolamento (CE) n. 392/2009, applicabile in materia di trasporto di persone per via marittima, allo scopo di garantire al passeggero adeguate forme di tutela e di risarcimento in ipotesi di danni occorsi alla propria persona, e ciò in una generale prospettiva di miglioramento delle condizioni di sicurezza dei servizi di trasporto marittimo. 

Temi di ricerca oggetto di lavori monografici: la figura del vettore marittimo e il regime di responsabilità dello stesso nel diritto internazionale, le clausole contenute nei contratti del commercio internazionale, il trasporto marittimo di persone.

Temi di ricerca oggetto di volumi collettanei pubblicati in qualità di curatore: problematiche afferenti il diritto dei trasporti, la riforma dell'autotrasporto di merci, il project financing, la regolazione del mercato del trasporto.

Temi di ricerca oggetto di articoli, saggi e capitoli di libro, alcuni dei quali pubblicati anche in lingua inglese e spagnola su riviste, annuari e raccolte di giurisprudenza: la responsabilità del vettore marittimo, i documenti del trasporto, il contratto di logistica, nonché numerose problematiche relative all'interpretazione e all'applicazione a livello pratico di convenzioni internazionali sul trasporto.



Temi di ricerca oggetto di progetti di ricerca R.F.O.: autotrasporto di cose, responsabilità del vettore marittimo, nautica da diporto, competenze regionali in materia di porti ed aeroporti civili.


2013-2014: L'introduzione degli obblighi assicurativi per il vettore marittimo di persone nel contesto della disciplina di cui al Regolamento (CE) n. 392/2009. Con l'emanazione del Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente, il legislatore comunitario ha dettato norme comuni in materia di responsabilità e di copertura assicurativa del vettore marittimo di persone recependo, tra l'altro, le disposizioni della Convenzione di Atene del 1974, relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, così come modificata dal Protocollo del 2002, trasfuse nell'Allegato I al Regolamento medesimo. L'attività di ricerca si prefigge l'obiettivo di provvedere ad una approfondita disamina delle differenti problematiche giuridiche suscettibili di porsi nella attività operativa degli armatori, degli assicuratori e dei soggetti pubblici coinvolti a seguito della introduzione, a livello comunitario, di una serie di obblighi assicurativi specifici posti al riguardo. In particolare, l'indagine prenderà avvio da uno studio critico sull'art. 4 bis dell'Allegato I al Reg. (CE) n. 392/2009, il quale introduce la previsione di una assicurazione obbligatoria in capo al vettore incaricato “realmente” di provvedere, in tutto o in parte, alla esecuzione della prestazione di trasporto “a bordo di una nave registrata in uno Stato contraente e abilitata a trasportare più di dodici passeggeri”. Il legislatore comunitario ha, a tal uopo, stabilito l'obbligo, per il vettore, di provvedere alla sottoscrizione di una “assicurazione o altra garanzia finanziaria, quale la garanzia di una banca o di analogo istituto finanziario”, a copertura della propria responsabilità con esclusivo riferimento all'ipotesi di morte o di lesioni personali del passeggero, queste ultime oggetto di specifica regolamentazione da parte della Convenzione di Atene. Significativa, ai fini che qui strettamente rilevano, appare essere la disposizione di cui al paragrafo 2 dell'art. 4 bis, tesa a prevedere come l'Autorità competente in ciascuno Stato contraente la Convenzione sia chiamata, in primo luogo, ad accertare il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1 al fine di successivamente rilasciare alla nave un apposito “certificato” contenente una serie di specifiche informazioni in relazione alla nave, al vettore, alla prestazione di trasporto, nonché alla garanzia assicurativa/finanziaria. Qualora si tratti di una nave non registrata in uno Stato contraente, detto certificato potrà essere rilasciato o autenticato dall'Autorità competente di qualsiasi altro Stato contraente. Occorrerà a tal proposito provvedere alla esatta individuazione del soggetto gravato della responsabilità a mantenere l'assicurazione obbligatoria prevista dal Regolamento (CE) n. 392/2009, il quale, se espressamente individuato dal legislatore comunitario nel “vettore”, può, a seconda dei casi, assumere la qualifica di vettore “contrattuale” ovvero di vettore “di fatto” (cfr. art. 1, Allegato I, Reg. n. 392/2009). Quanto precede è suscettibile, poi, di determinare ulteriori profili meritevoli di essere approfonditi ove si consideri l'ipotesi di un trasporto eseguito da una pluralità di vettori: in questo caso, infatti, occorrerà che il passeggero provveda alla esatta individuazione della tratta in cui si è verificato il sinistro, onde rivolgere la propria azione di responsabilità sia nei confronti del vettore che ne abbia curato la materiale esecuzione che dell'assicuratore/garante di quest'ultimo. L'attività di ricerca si prefigge, poi, di accertare la tipologia di controlli che l'Autorità competente negli Stati contraenti la Convenzione di diritto uniforme è chiamata a porre in essere precedentemente rispetto alla emissione del certificato attestante l'assicurazione obbligatoria in esame. Nello specifico, occorrerà verificare se il controllo di cui si discute debba considerarsi limitato ad una mera attività di verifica formale, avente ad oggetto la documentazione rilasciata dall'assicuratore o dal garante, ovvero debba essere esteso fino a ricomprendere anche l'accertamento della solvibilità e della solidità del predetto soggetto, posto che, secondo la  norma di cui all'art. 4 bis, “in ogni caso lo Stato contraente garantisce la completezza e l'esattezza del certificato rilasciato e si impegna ad assicurare l'adozione delle misure necessarie a soddisfare tale obbligo” (art. 4 bis, par. 3., Reg. (CE) n. 392/2009). Ulteriori problemi, a carico soprattutto delle navi italiane impegnate in attività di trasporto di passeggeri su rotte intercontinentali, appaiono poi sorgere in relazione al fatto che l'Italia è sì tenuta al rispetto del Regolamento (CE) n. 392/2009, ma non è (allo stato) parte della Convenzione di Atene e del Relativo Protocollo.

 

Allo stato attuale l'attività di ricerca da svolgersi è volto all'analisi della normativa in materia di tutela del passeggero nel trasporto marittimo, con particolare riferimento al regime delle garanzie assicurative.
La ricerca avrà in primo luogo ad oggetto la disciplina di diritto internazionale uniforme sul trasporto marittimo, nell'ambito della quale si analizzeranno le disposizioni, riguardanti il regime di responsabilità vettoriale e la relativa copertura assicurativa, contenute nella Convenzione di Atene del 1974, riformata dal Protocollo di Londra del 2002, elaborato al fine di rafforzare la protezione del passeggero.
Una significativa novità introdotta dal suddetto Protocollo è rappresentata dalla modifica intervenuta in materia di assicurazione obbligatoria.
In particolare, il nuovo art. 4 bis della Convenzione in esame prevede, a carico del “vettore che esegue realmente la totalità o parte del trasporto”, l'obbligo di “sottoscrivere un'assicurazione o altra garanzia finanziaria […], a copertura della responsabilità prevista dalla presente convenzione per morte o lesioni personali dei passeggeri”.
La medesima norma prevede, inoltre, al paragrafo 10, la possibilità per il danneggiato di esercitare un'azione diretta nei confronti dell'assicuratore o del garante, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Saranno oggetto di specifica analisi i problemi sottesi all'adeguamento dell'ordinamento interno italiano alle prescrizioni poste dalla disposizione da ultimo menzionata.
In particolare, ci si soffermerà sulle modalità che dovranno essere seguite, dall'ente all'uopo individuato dal Ministero competente, nell'adempimento degli obblighi di certificazione circa l'esistenza della copertura assicurativa obbligatoria, nonché sulle responsabilità che da ciò possono derivare in capo all'autorità marittima (cui è demandato il controllo circa l'esistenza di tale certificazione) e allo stesso ente certificatore.
Sarà vagliata altresì la possibilità di trasmissione dei documenti rilevanti e della certificazione per via elettronica.
Particolare attenzione verrà, poi, dedicata alla disamina dei più recenti interventi normativi in ambito comunitario, diretti a garantire un sistema ispirato ad adeguati livelli di sicurezza e di tutela del passeggero nell'ambito del trasporto marittimo, riservando un'attenta valutazione ai profili assicurativi della disciplina.  

A tale riguardo, risulta di precipua importanza segnalare il Regolamento (UE) n. 392/2009, con cui sono state introdotte nell'ordinamento comunitario le disposizioni della Convenzione di Atene, così come emendate dal già citato Protocollo di Londra e integrate con la riserva e gli orientamenti adottati dal Comitato giuridico dell'IMO (International Maritime Organization) il 19 ottobre 2006.

La tutela del passeggero nel trasporto marittimo trova poi una ulteriore garanzia, in ambito comunitario, nella disciplina dettata dal Regolamento (UE) n. 1177/2010 del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.
Il Regolamento testé richiamato introduce una serie di norme dirette a fronteggiare le conseguenze economiche di ritardi e cancellazioni dei servizi di trasporto marittimo, prevedendo, a carico del  vettore, l'obbligo di garantire agli utenti un adeguato regime di assistenza.
Nel corso della presente ricerca si analizzeranno anche i profili problematici connessi all'introduzione e all'attuazione di detta ultima normativa comunitaria volta ad incrementare la tutela giuridico-patrimoniale del passeggero nel trasporto marittimo.
Relativamente all'attività di ricerca condotta nel corso dell'anno 2012, si segnala la partecipazione ad una Summer School “International Research Seminar in Maritime and Transport Law” in lingua inglese organizzata congiuntamente da quattro tra i massimi esperti in materia a livello mondiale, il Prof. Stefano Zunarelli, dell'Università di Bologna, il Prof. Frank Smeele della Erasmus University di Rotterdam, il Prof. Erik Rosaeg della Università di Oslo e il Prof. Ignacio Arroyo Martinez della Universidad Autònoma de Barcelona, e tenutasi dal 18 al 22 giugno 2012 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, Polo Scientifico Didattico di Ravenna, in cui i Dottorandi di Ricerca in Diritto della Navigazione e in Diritto dei Trasporti di tutta Europa hanno fruito delle lezioni dottorali ed hanno avuto al contempo l'occasione di confrontarsi tra loro ed esporre i risultati delle loro ricerche.

Nell'ambito degli incontri seminariali, in data 9 febbraio 2012, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, sede di Ravenna, il Prof. Stefano Zunarelli ha partecipato in qualità di relatore al seminario dal titolo "Le Autorità Portuali: una prospettiva europea?" organizzato dal Dottorato di Ricerca in “Stato, Persona e Servizi nell'Ordinamento Europeo e Internazionale” della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna.         

In data 2 marzo 2012, presso l'Autorità Portuale di Venezia, il Prof. Stefano Zunarelli ha partecipato in qualità di relatore al seminario internazionale in lingua inglese avente ad oggetto le differenti problematiche giuridiche in materia di "Safety in a liberalized market for marine services: European cases".

L'attività di ricerca svolta in relazione ai progetti R.F.O. per gli anni 2010-2011 ha ad oggetto gli "Interventi regolatori in materia di quantificazione del corrispettivo del vettore nell'autotrasporto di cose".

In particolare, l'intento è quello di analizzare gli aspetti problematici di maggior rilievo legati alla disciplina dell'autotrasporto di cose per conto terzi, avendo particolare attenzione alla regolamentazione delle modalità di determinazione del corrispettivo vettoriale ed evidenziando le possibili linee di tendenza specie con riguardo alle indicazioni delle Istituzioni Europee. L'obiettivo, nel quadro di un'attività coordinata con i collaboratori della cattedra, è quella di operare una valutazione dell'incidenza delle disposizioni introdotte dal D.L. 6 luglio 2010, n. 103, convertito, con modifiche, dalla L. 127/2010. Si ritiene che il legislatore abbia inteso inaugurare, con  le recenti modifiche normative, un cammino per certi versi "circolare" nell'ambito della materia di determinazione dei corrispettivi spettanti ai vettori nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi. La struttura circolare del fenomeno narrato risulta dimostrata dagli esiti della stessa evoluzione normativa citata, la legge 127/2010, che in particolare ha modificato la struttura e la formulazione dell'art. 83 bis del D.lgs. 133/2008, ha segnato il ritorno ad un sistema anelastico di determinazione delle tariffe minime nel settore oggetto di osservazione e ricerca. La l. n. 298/1974 aveva, difatti, introdotto un sistema vincolato in virtù del quale nella determinazione dei corrispettivi del trasporto la libertà delle parti veniva circoscritta entro determinate "forcelle". Il legislatore imponeva il divieto di stipulare contratti di trasporto i cui corrispettivi non fossero compresi tra livelli minimi e massimi. La violazione del dettato normativo conduceva alla dichiarazione di nullità dei patti in deroga con eterointegrazione del disciplinare contrattuale secondo il noto meccanismo dell'art. 1339 c.c. La rigidità del meccanismo succintamente delineato nelle scarne note riportate venne superato in conseguenza dell'approvazione del D.lgs. 286/2005. Tale intervento normativo, all'interno di una logica di liberalizzazione del mercato, rimetteva alle parti la determinazione dei corrispettivi vettoriali ed esprimeva un chiaro favor per la stipulazione scritta dei contratti di trasporto. L'impianto della normativa vigente fino al 2010 è stato, tuttavia, travolto dalle  modifiche introdotte dalla richiamata l. 127/2010, che ha introdotto la previsione, anche per i negozi contrattuali stipulati in forma scritta, del necessario rispetto dei c.d. "costi minimi di esercizio", che devono (rectius dovrebbero) essere individuati attraverso accordi volontari di settore tra organizzazioni associative dei vettori e della committenza.

Appare necessario porre, in prospettiva futura, il quesito relativo alla compatibilità della normativa in materia di "costi minimi di esercizio" con i principi in materia di libera concorrenza. L'Autorità Antitrust, ancora con un recentissimo parere del 29 novembre 2011, ha ribadito le proprie perplessità in ordine al punto di equilibrio faticosamente ricercato dal legislatore tra interessi dei vettori e della committenza. Non può essere esclusa, in ogni caso, la possibilità che sia la Commissione Europea a promuovere l'apertura di un procedimento di infrazione nei confronti dell'Italia, qualora il meccanismo di formazione delle tariffe, per cenni richiamato, fosse ritenuto non compatibile con i principi dei Trattati e del diritto "europeo" primario e direttamente applicabile. Occorre segnalare come già in passato, con riferimento al sistema delle tariffe a forcella, le Istituzioni comunitarie avessero rilevato come incompatibile la disciplina nazionale, considerata restrittiva della concorrenza, con il dettato comunitario (cfr. CGCE, 5 ottobre 1995, causa C-96/94; idem 1 ottobre 1998, causa C-38/97). Il modello delle tariffe a forcella ha avuto la funzione di garantire ai vettori un'equa remunerazione per i servizi di trasporto resi, attraverso l'imposizione di un sistema tariffario parzialmente vincolato, secondo le modalità descritte. Viceversa si ritiene che le norme relative ai "costi minimi di esercizio" siano finalizzate a garantire con maggiore efficacia il rispetto degli standard legati alle esigenze di sicurezza stradale. D'altra parte le recenti innovazioni normative non sembrano mirare ad assicurare alle imprese vettoriali un più o meno ampio margine di profitto attraverso l'integrale predeterminazione del corrispettivo dovuti per le attività di trasporto ma si limitano a definire una soglia minima di corrispettivo che dovrà necessariamente essere rispettata al fine di garantire una copertura delle soglie minime di sicurezza. La parte eccedente la citata soglia sarà, invece, oggetto di libera contrattazione tra le parti contraenti. Alla luce delle considerazioni finora esposte e, seppure all'interno di una cornice problematica e probabilistica, sarà particolarmente importante verificare se gli organismi comunitari agiranno nel senso di una differente ed ulteriore revisione del quadro normativo vigente. Nel quadro del contesto ordinamentale delineato l'obiettivo preliminare dell'azione di ricerca che si intende sviluppare in futuro è quello di studiare gli effetti prodotti dalle innovazioni normative nel dialogo con il diritto europeo. In concreto, anche attraverso la promozione di occasioni di incontro interdisciplinare, ci si propone di verificare se il sistema tariffario delineato riuscirà a pesare sui traffici commerciali e consentire una riduzione della diffusa elusione del meccanismo obbligatorio di formazione delle tariffe. In seconde cure occorre analizzare i dati raccolti anche al fine di valutare gli elementi di criticità emergenti attraverso la comparazione con le esperienze maggiormente significative maturate in altri contesti ordinamentali. Particolare cura è dedicata, in ogni caso, all'impatto della nuova disciplina del trasporti di merci su strada sulla possibilità dell'implementazione di una regolazione unitaria del fenomeno del trasporto multimodale, portando così a profitto la pluriennale esperienza maturata nell'ambito delle altre modalità di trasporti merci e persone.

Il Prof. Stefano Zunarelli si è da sempre occupato e tuttora si occupa (anche in concomitanza con il progetto R.F.O. -anno 2008 ed anno 2009 su L'evoluzione del regime di responsabilità del vettore marittimo), nell'ambito della propria indagine accademico-scientifica della figura del vettore marittimo, con particolare riferimento ai profili di responsabilità dello stesso nell'ambito del contratto di trasporto internazionale di cose. La Convenzione di Bruxelles del 1924 (ed in buona misura anche i successivi protocolli modificativi del 23 febbraio 1968 e del 21 dicembre 1979 – le c.d. Regole dell'Aja-Visby) hanno costituito per decenni, ed in larga misura costituiscono ancora oggi, la normativa in materia di responsabilità del vettore marittimo di cose di applicazione pressoché universale. La disciplina contenuta nella Convenzione di Bruxelles del 1924 e nei relativi Protocolli modificativi, infatti, è stata individuata dagli operatori del commercio internazionale come un adeguato punto di contemperamento delle opposte esigenze dei vettori marittimo e dei caricatori. Ne è derivato il ricorso sempre più frequente all'inserimento nei formulari contrattuali in uso nel settore di clausole di rinvio alla ricordata disciplina convenzionale (c.d. Paramount clauses), ai fini della regolamentazione, su base pattizia, dei rapporti connessi ad operazioni di trasporto marittimo che, di per sé, fuoriescono dal campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 1924. Ai fini del completamento del quadro delle foni normative di diritto uniforme, in materia di trasporto marittimo internazionale di cose, occorre ricordare la United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea, firmata ad Amburgo il 31 marzo 1978 (c.d. Regole di Amburgo). La convenzione in parola è entrata in vigore il 1° novembre 1992 , ma non ha raggiunto gli ambiti di operatività sperati, risultando a tutt'oggi ratificata solo da un limitato numero di stati (per lo più stati in via di sviluppo, che erano stati i principali fautori della sua adozione) ed ha, pertanto, solo marginalmente preso il posto della precedente Convenzione di Bruxelles del 1924. L'11 dicembre 2008 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato il progetto Uncitral della nuova convenzione sul trasporto di merci door-to-door destinato a sostituire le Regole dell'Aja-Visby e le Regole di Amburgo.  Tale progetto ha portato, il 23 settembre 2009, all'adozione  della Convenzione denominata “United Nations Convention on international carriage of goods  wholly or partly by sea”. In questa convenzione, più comunemente nota come “Regole di Rotterdam”, è stata trasfusa, depurata dalle sue obsolescenze e collocata in un impianto molto più vasto che tiene conto della evoluzione della tecnica del trasporto door-to-door, la parte essenziale delle regole dell'Aja-Visby. Questo nuovo strumento di regolazione internazionale interessa la ricerca di matrice trasportistica e navigazionistica sotto diversi profili, tra i quali la sua applicazione pratica, il ruolo dell'autonomia negoziale, il regime della responsabilità del vettore ed il trasferimento dei diritti. Il Professor Zunarelli (che ha fatto parte della delegazione italiana all'Uncitral), a proposito di questa tematica di ricerca, ha pubblicato, assieme al Prof. Fracesco Berlingieri e alla Prof.ssa Chiara Alvisi, il volume “La nuova Convenzione Uncitral sul trasporto internazionale di merci “Wholly or partly by sea” (Regole di Rotterdam)” allegato alla rivista Il Diritto Marittimo, fasc. IV, anno 2008 e, inoltre, ha partecipato a diversi convegni, anche in veste di relatore, tra cui si segnalano il convegno "Las Reglas de Rotterdam" tenutosi all'Università Carlo III di Madrid il 17 e il 18 settembre, il convegno "Colloquium on Rotterdam Rules" tenutosi a Rotterdam il 20-21-22-23 settembre, il convegno “Dalle Regole dell'Aja-Visby alle Regole di Rotterdam – effetti del cambiamento sul commercio marittimo” tenutosi a Genova il 19 e il 20 ottobre, ed il convegno internazionale dal titolo “La Convenzione di Rotterdam sui contratti di trasporto  di merci effettuati in tutto o in parte via mare” tenutosi a Trieste il 20 novembre 2009. Tutti questi convegni hanno visto la partecipazione di docenti di varie università internazionali, alcuni dei quali sono membri (come il Prof. Zunarelli) del Comitè Maritime International e del Working Group on Transport Law dell'Uncitral. Nel corso del 2010 ha curato, unitamente al Prof. Alexander Voz Ziegler e Johan Schelin, la pubblicazione del testo "The Rotterdam Rules 2008. Commentary to the United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea", dedicato all'illustrazione dei contenuti della recente convenzione Uncitral in materia di trasporto di merci parzialmente o totalmente via mare, che reppresenta, inoltre, un punto di svolta riguardo la disciplina del trasporto multimodale. Si segnalano in particolare, nel testo citato, i capitoli, a firma del Prof. Zunarelli, dedicati al "Transfer of Rights" ed al "Rights of the Controlling Party". Nella rivista Diritto Marittimo, numero speciale n. 2/2010, ha pubblicato un articolo intitolato "Il nuovo regime dei servizi di trasporto pubblico locale" dedicato alla recente evoluzione della disciplina legislativa applicabile ai servizi di trasporto nell'ambito del processo di federalizzazione e comunitarizzazione della normativa italiana e un contributo, redatto per l'Anuario de Derecho maritimo, rivolto alla giurisprudenza marittimistica italiana per l'anno 2008. Ha partecipato, anche in veste di relatore, a numerosi convegni dedicati alla disciplina della logistica e della navigazione in tutte le sue forme tra i quali si segnalano: "Seminario sul Regolamento riguardante l'attuazione dell'art. 23 bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 in relazione ai servizi di trasporto pubblico locale", tenutosi a Roma il 27 settembre 2010, "Le esigenze delle imprese e l'organizzazione della logistica", tenutosi a Bologna il 26 novembre 2010; " I nuovi Incoterms della Camera di Commercio Internazionale alla vigilia della loro entrata in vigore", tenutosi a Ravenna il 2 e 3 dicembre 2010.

Inoltre, il Professor Zunarelli, tra le varie attività di ricerca condotte nel campo del diritto della navigazione e dei trasporti, ha seguito in qualità di responsabile, i seguenti progetti di ricerca:

La riforma della nautica da diporto alla luce della legge 8 luglio 2003 n. 172 (RFO - anno 2004)

Il presente progetto di ricerca intende analizzare il regime giuridico della nautica da diporto alla luce della recente legge n.172 dell'8 luglio 2003 con cui il legislatore nazionale è intervenuto in materia. In considerazione della specialità della disciplina giuridica relativa alla tematica in oggetto, la ricerca intende puntualizzare la portata di alcuni concetti e definizioni in uso, in particolare per quanto concerne l'individuazione, l'identificazione e la classificazione dell'unità da diporto (legge n. 50 del 1971 e art. 15, l. n.171 del 1989). Saranno ampiamente analizzati, inoltre, gli aspetti relativi al regime concessorio dei beni demaniali marittimi in relazione alla costruzione ed alla gestione di strutture destinate alla nautica da diporto, quali i porti e gli approdi turistici. Particolare cura verrà dedicata, altresì, alla disamina della normativa comunitaria vigente in materia (dir. n. 94/25/CE), nonché della relativa legislazione nazionale di recepimento, ponendo in rilievo, specificamente, le problematiche inerenti l'introduzione dell'obbligo di marcatura permanente CE dei natanti adibiti alla navigazione da diporto. Ulteriore aspetto di indagine concernerà poi la complessa regolamentazione del procedimento di rilascio delle patenti nautiche, anche alla luce del recente processo di riforma legislativa.
Specifica attenzione sarà, infine, riservata alle norme disciplinanti la categoria dei contratti di ormeggio. Tale tipologia contrattuale, di sempre più diffusa utilizzazione nelle emergenti realtà portuali turistiche italiane, rappresenta un istituto meritevole di approfondimento giuridico, stante la necessità di individuarne la corretta qualificazione dogmatica. In effetti, il contratto di ormeggio, per la complessità delle prestazioni oggetto delle obbligazioni poste a carico delle parti coinvolte, si manifesta quale tipologia contrattuale atipica, che parte della dottrina e della giurisprudenza riconduce al contratto di locazione, e altra al contratto di deposito, con ciò introducendo a carico del gestore del porto turistico un obbligo di custodia del posto-barca.

 La riforma della navigazione aerea alla luce del d.lgs 9 maggio 2005, n. 96 (RFO- anno 2005)

Il d. Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, con il quale si è proceduto alla revisione della parte aeronautica del codice della navigazione - in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265 - innova intensamente l'ordinamento aeronautico italiano. Il presente progetto di ricerca si prefigge di analizzare e commentare in maniera articolata il decreto legislativo in questione, evidenziando le principali modifiche apportate dallo stesso ed anche le inevitabili zone d'ombra, al fine di fornire alle Istituzioni ed agli operatori del settore utili elementi di riflessione per le attività di rispettiva competenza. Le novità più rilevanti della riforma si appuntano, in particolare, sulla disciplina degli aeroporti e del personale aeronautico, sul regime amministrativo degli aeromobili, sull'ordinamento dei servizi aerei e sulla regolamentazione del contratto di trasporto. La ricerca tenterà, inoltre, di mettere in luce l'influenza esercitata dalla normativa comunitaria sull'elaborazione del nuovo modello organizzativo dell'aviazione civile italiana, con specifico riferimento ai cambiamenti intervenuti a livello operativo. Innanzitutto, sarà ampiamente analizzata la disciplina relativa alla proprietà degli aeroporti e delle zone limitrofe, con particolare riguardo all'aspetto dell'eventuale imposizione di limiti relativi a tali aree adiacenti gli aerodromi. Particolare cura verrà dedicata, altresì, alla disamina della disciplina in materia di servizi aerei, con specifico riguardo alla tutela degli utenti. Ulteriore aspetto di indagine concernerà la semplificazione del regime amministrativo degli aeromobili e della pubblicità degli atti ad essi relativi. Specifica attenzione sarà, infine, dedicata alla gerarchia delle fonti giuridiche vigenti in materia ed al vasto recepimento nella parte aeronautica del codice, così come da ultimo riformata, di norme tecniche internazionali mediante regolamenti amministrativi emanati dagli enti aeronautici nazionali. A latere, sarà inoltre evidenziata l'abrogazione di tutte le norme incompatibili, adottate in contrasto con i nuovi articoli del codice della navigazione nel periodo di attuazione della delega contenuta nel citato art. 2,della legge 9 novembre 2004, n. 265. Da ultimo, sarà dato rilievo alle competenze esclusive in materia di sicurezza nazionale riservate a seguito della riforma al Ministero della Difesa.

La riforma normativa dell'autotrasporto alla luce del decreto legislativo n. 286/2005 (RFO- anno 2006)

Il presente progetto di ricerca si propone di analizzare la riforma dell'autotrasporto alla luce del decreto legislativo n. 286/2005. In particolare, oggetto di studio sarà il decreto legislativo, attuativo della legge delega n. 35 del 1.3.2005 e come esso si è informato ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2 della predetta legge delega. L'analisi avrà ad oggetto le seguenti tematiche giuidiche: - superamento del sistema delle tariffe obbligatorie a forcella per l'autotrasprto di merci;
- incidenza del mancato rispetto alla normativa vigente in materia di sicurezza stradale sul regime di responsabilità del vettore. In tale contesto verrà altresì analizzata l'introduzione di nuovi limiti di risarcimento, in una prospettiva di individuazione del relativo ambito di operatività; regime e forme di controllo sulla regolare esecuzione dei servizi di autotrasporto; - incentivi all'utilizzo della forma scritta.

Le competenze regionali nella materia di porti ed aeroporti civili (RFO- anno 2007)

Il progetto di ricerca si propone di analizzare il nuovo ordinamento dei porti ed aeroporti alla luce dei più recenti interventi legislativi e, sopratutto, dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha attribuito la materia dei porti e degli aeroporti civili alla potestà legislativa concorrente delle regioni. L'analisi avrà ad oggetto le seguenti tematiche giuridiche: - L'individuazione degli spazi di azione riservati a Stato e Regioni nell'esercizio delle competenze concorrenti nel settore dei trasporti; - I principi di sussidiarietà e di adeguatezza; - Gli strumenti che vengono elaborati per dare attuazione al principio di sussidarietà, ossia intese tra Stato e Regioni e/o eventuali procedure di superamento del dissenso tra Stato e Regioni.