Giustizia costituzionale
Bioetica (fecondazione assistita, testamento biologico)
Decentramento
Democrazia diretta e democrazia rappresentativa
GIUSTIZIA COSTITUZIONALE
Nella monografia, mi sono proposta di verificare se il «modello
incidentale» elaborato dalla dottrina nella classificazione dei
sistemi di giustizia costituzionale trovi effettivamente il suo
prototipo nell'esperienze italiana di controllo di costituzionalità
delle leggi per via incidentale, anche attraverso il confronto con
quella spagnola. Si è trattato dunque di una «meta-ricerca», ossia
di uno studio che ha per oggetto le ricostruzioni dottrinarie della
giustizia costituzionale, ma che utilizza l'analisi empirica,
basata sul diritto positivo e sulla giurisprudenza, come strumento
di validazione del metodo di ricerca. A tal fine, propone
primariamente una definizione stipulativa di «modello»,
individuandone gli elementi essenziali nella esaustività e
prescrittività, interna ed esterna. Successivamanete, ricostruisce
le caratteristiche processuali dei due sistemi, attraverso
l'analisi dei formanti giuridici legale e giurisprudenziale.
Infine, pone a confronto il reale funzionamento dei due sistemi con
il «modello incidentale» elaborato dalla dottrina, giungendo alla
conclusione che le due esperienze, inizialmente ipotizzate come
espressione di un medesimo archetipo, sono profondamente divergenti
fra loro e non perfettamente inquadrabili nel modello incidentale
teorico, tanto che il sistema italiano si profila come un
unicum nel panorama comparatistico.
Alla luce dei risultati raccolti, mi rendo portatrice
dell'istanza di necessità di un nuovo metodo per lo studio e la
classificazione dei sistemi di giustizia costituzionale, che si
emancipi tanto dalle scienze processuali quanto da quelle
pubblicistiche, nonché dell'opportunità di ricercare nuovi criteri
distintivi, su cui costruire modelli teorici, quali quello della
modalità di esecuzione delle sentenze costituzionali.
Negli altri scritti minori ho cercato di applicare il metodo
comparatistico per approfondire tematiche particolari, allo scopo
di ricercare nelle singole esperienze la circolazione dei modelli,
dei formanti, anche culturali, chiavi di lettura ispirate a una
visione non “casalinga” dei fenomeni giuridici
BIOETICA
Ho scritto sulla legge italiana 40/2004 in tema di procreazione
assistita dal punto di vista del diritto interno, in relazione ai
profili di possibile incostituzionalità della legge nonché riguardo
al giudizio concreto sollevata dinanzi alla Corte costituzionale su
alcuni articoli della legge stessa (l'obbligo di impianto
simultaneo degli embrioni).
Ho poi voluto sfruttare il metodo comparatistico per evidenziare
il peculiare clima politico-sociale nel quale il Parlamento ha
svolto e concluso l'iter di approvazione della legge, attraverso un
approccio anche di analsi linguistica dei dibattiti parlamentari
sulla legge 40, messi a confronto con l'analoga esperienza
spagnola.
L'dea di fondo, che accomuna questi scritti e quello in materia
di testamento biologico, è che l'analisi comparatistica sia uno
strumento indispensabile proprio per mettere in luce la
polarizzazione ideologica raggiunta dalla politica e da alcune
frange della società italiana sui temi di rilevanza etica. Così, il
commento alla vicenda Englaro ha avuto come filo conduttore la
ricerca della trasposizione giuridica del concetto evangelico di
carità all'interno dei parametri costituzionali esistenti in
relazione al disegno di legge Calabrò in tema di dichiarazioni
anticipate di trattamento.
Il legame fra diritto e religione e fra diritto e cultura etica
e morale deve stare al centro degli studi su queste materie ed è a
mio avviso oggi un tema di ricerca prioritario, alla luce delle
sempre più numerose issues sui diritti cd. di IV generazione, che
necessitano, per essere risolte, di un riferimento sempre più forte
ed argomentato ai concetti di dignità e tolleranza.
DECENTRAMENTO
Il tema del decentramento è stato affrontato non tanto da una
prospettiva sostanziale, descrittiva di singoli istituti o sistemi,
quanto con un particolare interesse a mettere in luce come, essendo
di per sé l'argomento di frontiera tra diritto e scienza politica,
esso si presti ad essere analizzato con un approccio
multidisciplinare, che potrebbe spingersi fino all'utilizzo di
scienze non umane, come la fisica, la matematica, l'informatica.
Tale approccio potrebbe dare il via e nuova linfa a studi di teoria
generale sul federalismo e regionalismo, che paiono abbandonati
dalla dottrina a favore si argomenti più tecnici e pragmatici, di
microcomparazione o ordinamentali.
DEMOCRAZIA DIRETTA E RAPPRESENTATIVA
Nell'ultimo secolo la società industriale e post industriale è
stata caratterizzata da un movimento di “procedimentalizzazione”,
cominciato nel campo industriale con la catena di montaggio ed
esondato nel terziario con la burocratizzazione negli enti
pubblici. L'effetto prodotto da questi fenomeni sociali è stato
quello di spersonalizzare il lavoro, rendendo l'operaio prima,
l'impiegato poi, un piccolo ingranaggio all'interno di una grande
macchina, la fabbrica o l'Amministrazione, destinata a produrre
senza sosta beni e servizi, in nome della produttività e
dell'efficienza, a prescindere dalle reali esigenze degli utenti
finali. Il ruolo di ciascun ingranaggio viene tipizzato e limitato,
dietro il paravento dell'“altamente specializzato”, in modo da
poter essere governato e assoggettato a una direzione superiore.
Molte voci, comuni e illustri, di diversa provenienza (da Marx a
Mounier) si sono sollevate contro l'annientamento del valore della
persona nel lavoro.
Le democrazie moderne, come dimostra la situazione politica di
numerosi Paesi europei, attraversano un momento di forte spaccatura
sociale con recupero di connotati ideologici.
Di fronte a questa situazione, il sistema politico ed elettorale
italiano pare però del tutto inadeguato. Esso si è infatti
assestato a mio avviso, proprio lungo quella linea di
“spersonalizzazione” ricordata sopra, nel sacrificio del valore
originario di «democrazia», intesa alla Clistene, come governo di
tutti, in nome del dio “governabilità”. Si è dunque imboccato il
cammino verso la “personalizzazione” delle campagne elettorali, ma
anche verso la de-responsabilizzazione della politica e degli
stessi elettori: gli ultimi, ai quali si è andato via via sempre
più limitando le possibilità di effettiva scelta e di effettività
della scelta (dall'abolizione delle preferenze all'avvento del
bipolarismo); i primi, che in virtù di una sorta di investitura
“totalitaria” alla persona, cercano l'affermazione di sé stessi
nella riscrittura totale delle regole, che cambiano ad ogni Governo
senza valutazioni di opportunità e necessità. Ritengo necessario
andare alla ricerca di una strada diversa, capace di trovare,
nonostante il proporzionale, accordi di sostanza e non solo
patti elettorali, riportando alla luce l'essenza della «politica» e
della «democrazia». La riflessione parte dunque dalle origini della
democrazia per riscoprirne il contenuto e tradurlo attraverso una
formula politica appropriata, in un momento di riduscussione sulla
legge elettorale.
BUEN VIVIR
La Costituzione
ecuadoriana del 2008 ha accolto nel suo seno, tra i principi e i
diritti costituzionali, concetti provenienti dalla cosmovisione
indigena, quali sumak
kawsay e pacha mama.
L'indagine cerca di dimostrare come la dignità costituzionale di
tali concetti rappresenti la portata innovatrice del nuovo
costituzionalismo andino, che si caratterizza per fondare una forma
di Stato interculturale, plurinazionale, sociale, solidale,
comunitaria, ecologica, partecipativa e pluralista. Anche se molti
di questi concetti non appaiono nuovi al giurista europeo, la loro
combinazione e la particolare declinazione che deriva dalla loro
necessaria interpretazione interculturale, suggeriscono di
aggiornare le categorie classificatorie tradizionali, in
particolare sul piano della forma di Stato. L'Ecuador, ma in misura
diversa anche altri Paesi dell'area andina, costituisce una delle
prime vere esperienze di Stato decolonizzato del continente.