Sopravvenienze contrattuali. Il mantenimento degli accordi di
durata tra diritto nazionale e prospettive di evoluzione europea
(progetto di ricerca nell'ambito del dottorato in "Stato, persona e
servizi nell'ordinamento europeo e internazionale").
ABSTRACT DEL PROGETTO DI RICERCA
L'approccio giuridico al fenomeno delle sopravvenienze
contrattuali,
tra rimedi ablativi e rimedi manutentivi
Obiettivo centrale della ricerca sarà quello di ricostruire le
soluzioni giuridiche per disciplinare gli effetti delle
sopravvenienze contrattuali
, sia in ambito italiano, sia europeo e internazionale, al fine di
verificare, in termini di coerenza giuridica ed efficienza
economica, l'adeguatezza dei
rimedi ablativi classici
offerti dal diritto, alla luce dell'emersione di una sempre
maggiore sensibilità nei confronti di rimedi che consentano
il
mantenimento del contratto
, attraverso la sua
rinegoziazione
e il suo
adeguamento
.
Con sopravvenienze, si vuole significare non solo il
sopraggiungere, nel corso del rapporto
contrattuale, di circostanze affatto nuove o non prevedute dai
contraenti, ma anche il mancato verificarsi di eventi futuri
valutati come certi al tempo della pattuizione ed anche, infine, il
sopravvenuto venir meno della cd.
presupposizione
.
Più in generale, l'attenzione sarà posta su quegli elementi di
fatto che, anche ove determinati da modificazioni di diritto (quali
l'avvicendarsi di riformate normative e provvedimenti
autoritativi), contribuiscono in maniera determinante ad
alterare il rapporto di rischio/interesse
caratteristico dei singoli accordi conclusi.
Ciò, al fine di esaminare, sia dal punto di vista espositivo sia da
un punto di vista critico e di adeguatezza, i
rimedi posti dal legislatore
per affrontare dette sopravvenienze genericamente intese, in uno
con le prassi che si registrano nell'ambito dell'esercizio
dell'
autonomia privata
.
In tal senso, andrà analizzato il rapporto tra i rimedi classici
ablativi, proposti dal nostro ordinamento, e i rimedi manutentivi,
nell'evoluzione ed implementazione di essi proposta dalla
dottrina italiana
, nonché come configurati in
ambito internazionale
. Sarà, poi, interessante studiare se e come detti indirizzi siano
stati recepiti in
ambito giurisprudenziale
.
Un simile intento analitico sarà da sviluppare sia nel senso
dell'ammissibilità e concreta
configurabilità di rimedi manutentivi, presenti e plausibili, sia
nel senso della rilevanza giuridica di detta configurazione, sino a
considerare la possibilità di parlare di un vero e proprio
obbligo giuridico di rinegoziazione
e
adeguamento
degli accordi esposti agli effetti delle sopravvenienze, nonché a
interrogarsi circa i più idonei strumenti per l'
attuazione
, anche coattiva, di un simile obbligo.
La ricerca sarà condotta sia sul piano strettamente giuridico, sia
sul piano dell'
analisi economica del diritto
, incentrandosi sul contratto e, più nello specifico, sui
modelli contrattuali
che caratterizzano le più recenti prassi economiche, anche al fine
di verificare
l'efficacia di detti modelli, alla luce delle differenti soluzioni
poste dalle normative di riferimento, nonché proposte
de iure condendo.
Gli ambiti territoriali di interesse sono ampi e variegati. Ruolo
centrale rivestirà lo studio e l'analisi critica delle soluzioni
normative che accompagnano il percorso di costruzione e disciplina
dello
spazio economico e giuridico europeo
, adottate nelle istituzioni dell'Unione ed espressesi nel concreto
dei rapporti giuridici. Analogamente, un lavoro di tal specie potrà
essere condotto sui principi di
soft law
e sui modelli contrattuali, in ambito più genericamente
internazionale
e
globale
. Il tutto, avendo sempre a riferimento le matrici normative di
simili evoluzioni, da rintracciarsi all'interno dei
singoli ordinamenti
giuridici.
Simile studio potrà trovare opportunità di ulteriore
approfondimento, non solo attraverso la consultazione della
trattatistica e dei testi normativi (e dei relativi progetti) di
matrice internazionale, ma anche attraverso
soggiorni di ricerca all'estero
, presso le principali
università (e poli di ricerca), sia europee sia
internazionali.
In ambito interno, poi, andrà operata una
ricostruzione storica
delle sistemazioni dottrinali e giurisprudenziali intervenute, a
seguito dell'entrata in vigore del Codice civile del 1942, sulla
materia degli elementi caratteristici essenziali del contratto,
della sua interpretazione e integrazione, nonché del governo delle
sopravvenienze contrattuali e della loro incidenza sul rapporto tra
le parti.
Detto studio si legherà, inevitabilmente, con quello della
t
rattatistica più recente
sui temi ora accennati, nonché delle monografie dedicate al tema
del governo delle sopravvenienze. Ciò sarà utile a isolare
differenti soluzioni interpretative da verificare, ciascuna, alla
luce della concreta realtà economico-giuridica e politica dei
giorni nostri, con una peculiare attenzione al fenomeno
della
globalizzazione
, ma anche e soprattutto al contesto di
crisi economica globale
come evolutosi a partire dall'anno 2008, con inevitabili ricadute
sulla dinamica degli scambi e sulla loro regolazione legislativa e
pattizia.
Scopo generale della ricerca sarà, dunque, quello di fornire
un'
opera ricostruttiva
delle differenti soluzioni dettate per il governo delle
sopravvenienze, all'interno dei differenti ambiti per ora solo
accennati, e di fondare su essa le
tesi interpretative
(e le eventuali proposte di riforma) che più siano in grado di
fornire risposte efficienti ai problemi che si pongono, per i
contraenti, nel contesto economico in cui si trovano ad agire. Più
in particolare, l'obiettivo da fissarsi è quello di assicurare la
tutela, da un lato, degli
interessi propri
di ciascun contraente e, dall'altro, l'
interesse generale
all'efficiente ed efficace circolazione della ricchezza, nonché
all'osservanza dei principi generali cardine del diritto dei
contratti, quali quelli di
buona fede e correttezza
. Una simile opera di
equo contemperamento
di differenti interessi andrà condotta, necessariamente, anche sul
piano del bilanciamento dei diritti fondamentali chiamati in causa,
nessuno dei quali potrà ammettere ingiustificato e sproporzionato
sacrificio, se non altro in quanto riconosciti e garantiti nella
Carta costituzionale.