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Guido Franchi Scarselli

Ricercatore confermato

Dipartimento di Scienze Dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin"

Settore scientifico disciplinare: IUS/10 DIRITTO AMMINISTRATIVO

Temi di ricerca

Parole chiave: Comparto AFAM Servizi alla persona Interventi e servizi sociali

I temi della mia ricerca sono due:

- quello della disciplina giuridica degli interventi e servizi sociali (in senso stretto, ovverosia di quelli un tempo denomiati socio-assistenziali), tanto nel versante organizzatorio, sovente connesso alle emerenti strutturazioni pluricomunali volte a favorirne l'integrazione anche con quelli sanitari, che in quello prettamente erogativo, connesso alle forme di accesso alla prestazione finale, per lo più varianti in ragione della loro concreta specificità (interventi di sostegno al reddito, all'occupazione di persone disabili, servizi residenziali, semi-residenziali, domiciliari ecc.). Ciò, se del caso, con riguardo alle distinzioni previste al fatto dei cittadini rispetto a quello proprio degli stranieri residenti;  

- lo sviluppo della riforma delle istituzioni rientranti nel comparto AFAM (per lo più Accademie di Belle arti e Conservatori).  

 



- Circa la ricerca inerente ai servizi sociali, essa convergerà in specifico sull'argomento delle ASP (Aziende di servizi alla persona), gli enti pubblici di recentissima costituzione sorti in seguito alla trasformazione delle IPAB, risalenti alla c.d. legge Crispi, assegnatari della funzione di gestire con maggiore efficacia ed economicità - questa è l'ipotesi da valutare - i servizi sociali di titolarità comunale in un ambito territoriale, peraltro, zonale o distrettuale onde soddisfare parallelamente anche il profilo dell'integrazione socio-sanitaria. 

La questione sociale (in senso stretto e con riguardo alle responsabilità comunali ) integra argomento notoriamente delicato, posto che su di essa finisce nei fatti di convergere - a seguito della privatizzazione dei servizi c.d. industriali - una parte consistente della loro attuale legittimazione politica. Ne deriva che dall'esito - qui con riguardo alle modalità di regolazione e gestione giuridica - della comunque notevole "operazione ASP" discendono conseguenze di significativo rilievo sullo stato delle relazioni di cittadinanza locale. Ciò posto, si tratta ora per lo più di indagare attorno ai  vincoli che atteggiano la loro regolazione e gestione al fine di verificarne l'effettiva consistenza in un ambiente che per lo più fatica a distinguere il momento prettamente politico da quello tecnico.

 

- Con riguardo al secondo filone, relativo alle Istituzioni del Comparto Afam (Accademie di Belle arti e Conservatori), si tratta di continuare a monitorarne lo sviluppo ordinamentale, e cioè di analizzare quelle normative - espressamente previste dalla l. n. 508 di sua riforma - che ancora non sono state emanate e che pertanto si attendono licenziate nel 2009. 

Mediante il d.p.r. 8 luglio 2005, n. 212 è stata emanata la disciplina che autorizza i soggetti del “sistema dell'Alta formazione e specializzazione artistica e musicale” abbozzato dalla legge quadro n. 508 del 1999 di darsi, tramite propri regolamenti interni di recepimento, un rinnovato e stabile ordinamento didattico; che cioè consente al centinaio di Accademie di Belle arti, Conservatori (di diritto pubblico e pareggiati) nonché alle restanti Accademie (di arte drammatica e danza) e Isia (gli Istituti superiori per le industrie artistiche) tuttora operanti nel Paese di uscire definitivamente da quella risalente sistemazione fra Scuola secondaria superiore e Università che, salve ripetute e comunque instabili “sperimentazioni”, ne impediva un aggiornato inquadramento istituzionale nel più complessivo sistema nazionale dell'istruzione. L'obiettivo della presente ricerca è quello di analizzare il suddetto contesto, cercando per così dire di alzare il velo che lo circonda da diversi punti di vista: se può infatti ragionevolmente dirsi che ‘chiunque' sappia dell'esistenza di (più o meno celebri) Accademie e Conservatori, anche l'osservatore più attento fatica invece a percepirne il ruolo, attuale e potenziale, discendente dall'assunzione della succitata autonomia; a sapere dunque che cosa effettivamente fanno, mediante quali strumenti disciplinari, ed in quale proiezione formale (che valore detengono i titoli di studio che rilasciano). Tale oscurità, a nostro avviso, soffoca il riconoscimento socio-culturale cui tali enti naturalmente ambiscono e comunque li lascia intravedere con un sentimento di possibile sospetto da parte dei tanti soggetti, pubblici e privati (fra cui certo anche le Università), con i quali essi potrebbero, anzi legalmente dovrebbero attivare significative sinergie operative (fra le loro funzioni, può qui accennarsi, risiede accanto alla didattica e alla ricerca anche la produzione), degnamente concorrendo allo sviluppo culturale del Paese. La loro autonomia amministrativa, va aggiunto, presenta peraltro luci ed ombre in quanto – malgrado i vasti spazi concessi dalla l. n. 508 cit. – rimessa ai recinti di una serie di regolamenti di delegificazione (del t.u. della scuola, d.l.vo n. 297 del 1994) che vuoi non sono poi stati ancora emanati vuoi l'hanno significativamente mortificata. Nel frattempo, in larga parte riproducendo il travagliato percorso che ha accompagnato l'autonomia universitaria, tali enti hanno però avviato una corposa serie di iniziative didattiche (diplomi di primo e secondo livello, nonché master) a titolo “sperimentale” di cui difficilmente saranno disposti a rinunciare, così concorrendo a generare un ordinamento in buona parte sospinto ‘dal basso' che tanto ostacola la praticabilità di vedere licenziati i surriferiti impianti normativi centrali ancora mancanti quanto determina soluzioni di un'inevitabile caos giuridico già nella mera individuazione delle fonti normative applicabili al singolo caso di specie (essendo in parte ancora attratte all'ordinamento della Scuola secondaria, al cui dedicato Contratto collettivo nazionale si conforma del resto tuttora la disciplina del rapporto di lavoro del personale docente). Una questione a sé stante, particolarmente complessa, rimane poi quella dei Conservatori che, come noto, prevedono storicamente un organico precorso didattico sorgente dalla Scuola inferiore di secondo grado; e che dunque ora si prospetta, quanto meno organizzativamente, rotto da una netta cesura fra quel primo livello e quelli successivi, abilitanti in ultimo un diploma perfettamente parificato alla laurea universitaria (da maturare anche qui mediante il sistema dei crediti). In ogni caso, si tratta allora di eseguire una preliminare ricognizione dello stato di tali enti (considerandone, ove possibile, la specifica consistenza, per numero di studenti, tipologie di Corsi di studio attivati, dotazioni organiche ecc.) e quindi analizzarne le peculiari regole di organizzazione e funzionamento, mettendo in luce le loro principali caratterizzazioni rispetto alle Università (dai modelli di governo all'autonomia finanziaria, dalla potestà patrimoniale alle relazioni con il Miur ecc.) onde contribuire a coglierne l'effettivo ruolo istituzionale e dunque, in sintesi, il raggio delle potenzialità del loro stare ‘artistico' nel mercato dell'offerta educativa nazionale o, più a fondo, del loro contributo allo sviluppo del panorama culturale del Paese. Può aggiungersi in conclusione che intorno a questo mondo, invero sovente ricco di un antico prestigio e comunque non certo insignificante nel profilo del numero degli Studenti che vi accedono (circa 70.000 nell'a.a. 2004-2005), non ci risulta essere sinora stato eseguito alcuno studio appena organico né comunque condotto con approccio giuridico.

- Circa il reinserimento di detenuti/condannati nella società, interessa il profilo concernente i rapporti fra le competenze statali (del Ministero della Giustizia, tramite gli UEPE) e quelle del territorio (di Regioni ed Enti locali) alla luce del quadro costituzionale (che, come noto, riserva a questi ultimi un ruolo assai più significativo di quello emergente dal vigente ordinamento penitenziario).