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Alessandro Giacone

Professore associato

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

Settore scientifico disciplinare: SPS/03 STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE

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Appunto di De Nicola: Considerazioni sui compiti del Capo provvisorio dello Stato (inizio del 1948)

Ardua è stata l’azione del Capo provvisorio dello Stato in un periodo senza costituzione, perché l’antica - per quanto nominalmente mantenuta in vigore “in quanto applicabile”, a norma del D.L. 16.3.1946 n. 98 - non poteva più essere praticamente applicata nella mutata forma istituzionale e la nuova non era stata ancora elaborata, discussa e votata.

Si è dovuta creare così, giorno dopo giorno, una nuova prassi che potrà essere osservata anche in armonia con le nuove norme costituzionali. Ed è motivo di conforto constatare che in questo periodo transitorio, privo di norme scritte, non si sia verificato nessun caso che desse luogo a critiche o interpretazioni discordi.

I compiti assegnati a questo periodo transitorio erano essenzialmente tre: liquidare le conseguenze della guerra dal punto di vista internazionale; dettare la nuova costituzione in rapporto alla nuova forma istituzionale; avviare il Paese verso le elezioni politiche generali, che dovevano segnare l’inizio della nuova vita politica del Paese. Questi tre compiti, sia pure in un periodo di tempo maggiore di quello [preventivato, sono stati assolti] senza turbamenti.

La missione del Capo dello Stato nel periodo che intercorreva fra l’insediamento in seguito alla nomina dopo la proclamazione dei risultati del referendum e la elezione del Presidente della Repubblica a norma della costituzione, più che dirsi provvisoria può definirsi “transitoria”’.

Il vero periodo di provvisorietà è quello che intercorre fra l’approvazione della costituzione - con l’età, il modo d’elezione, la durata della carica, le prerogative e i doveri del Presidente della Repubblica - e la scelta da parte dei due rami del Parlamento, convocati in assemblea unica, di colui che dovrà essere il primo Presidente della Repubblica.

Su quest’ultimo periodo di vera “provvisiorietà”, il Capo [dello Stato] deve limitarsi a compiere soltanto quegli atti urgenti e indifferibili, che non possono, cioè, essere rinviati, senza danno, all’esame e all’approvazione del Presidente che sarà eletto.