Parole chiave:
società pubbliche
ambiente
governo del territorio
servizi pubblici
regolazione bancaria
a) servizi pubblici locali; b) società a partecipazione pubblica c)
ambiente e governo del territorio.
Servizi pubblici locali. Il settore dei servizi pubblici
locali è, come noto, investito da un processo di riforma avviato
negli anni 90 e non ancora concluso, che tuttavia ha subito
recentemente una brusca accelerazione e che rende il quadro
generale assai frammentato e di difficile ricostruzione. Prima
l'introduzione dell'art. 23 bis (l. n. 133 del 2008) ed i principi
in esso contenuti (ridimensionamento degli affidamenti in house;
ricorso alle società miste), poi la sua abrogazione a seguito del
referendum di giugno 2011, hanno messo in discussione gli elementi
consolidatisi negli anni precedenti. I nodi irrisolti e sui quali è
necessaria un'approfondita analisi che ricostruisca il dato
normativo alla luce delle pronunce giurisprudenziali sono i
seguenti: utilizzabilità delle società miste; presupposti e limiti
dell'affidamento in house; periodo transitorio e sorte degli
affidamenti in atto; rapporto tra disciplina generale e discipline
di settore. Sullo sfondo, poi, occorre ancora definire questioni
centrali e di rilievo generale: ambiti e limiti delle
liberalizzazioni del mercato di riferimento; modalità e contenuti
delle privatizzazioni (società con quali regole e quale
disciplina); misura e strumenti della regolazione pubblica; ruolo
delle autorità di regolazione, tutela degli utenti.
Società a partecipazione pubblica. Una delle più
evidenti trasformazioni del diritto amministrativo recente è, com'è
noto, il ricorso sempre più frequente a figure soggettive di
diritto privato specie nella forma delle società per azioni per lo
svolgimento di attività di rilevanza pubblica. Ciò è avvenuto tanto
in ambito locale dove secondo il rapporto Unioncamere del 2007, nel
2005 le società partecipate da regioni, province e comuni erano
4874, che in ambito statale dove secondo i dati del Dipartimento
del tesoro, lo stato detiene partecipazioni (in molti casi di
maggioranza e spesso totalitarie) in 20 società. Il ricorso a
queste figure ha posto numerose questioni tra cui soprattutto
quella dell'individuazione della disciplina ad esse applicabile, se
speciale (in ragione dell'attività svolta e della pubblicità delle
risorse utilizzate, come osservato dalla giurisprudenza, specie
amministrativa ) o ordinaria (civilistica), come precisato dalla
prevalente dottrina. In questo contesto, tuttavia, recenti
interventi legislativi (decreto Bersani e l. n. 133 del 2008 in
materia di personale, ad esempio) e pronunce giurisprudenziali (con
riguardo alla responsabilità delle società, al loro assoggettamento
al patto di stabilità e così via) hanno profondamente modificato
gli originari termini del dibattito, imponendo una significativa
riconsiderazione della categoria in questione. L'obiettivo è quello
di differenziare le diverse tipologie societarie (quelle che
operano nel mercato, da quelle che operano in settori protetti,
quelle miste da quelle integralmente pubbliche e così via, quelle
quotate in borsa da quelle non quotate), per ripensarne la
disciplina, in modo da individuare il possibile punto di
equilibrio, tra la tutela della pubblicità delle risorse utilizzate
e la garanzia di condizioni di operatività equivalenti a quelle
delle società di diritto comune.
Ambiente e governo del territorio
Il governo del territorio rappresenta un fenomeno di grande
attualità. Il suo esplicito inserimento nella carta costituzionale
nel 2001 se da un lato ha chiarito il superamento dei più risalenti
concetti di urbanistica ed edilizia singolarmente intesi ha anche
posto numerose questioni interpretative. Al governo del territorio
vanno infatti ascritte attività diverse che si concretizzano in
strumentazioni di tipo diverso (piani, programmi, ma anche
provvedimenti), che prevedono il concorso di operatori (pubblici e
privati) che operano con modalità e per finalità differenti. A
tutto ciò deve aggiungersi la confluenza nel governo del territorio
di interessi diversi e talvolta confliggenti. Non sfugge ad
esempio, come vi sia una relazione strettissima tra pianificazione
del territorio e tutela dell'ambiente, benché peraltro la
competenza alla cura degli interessi in questione sia affidata a
soggetti istituzionali diversi.
Sullo sfondo, rimane l'assenza di chiari riferimenti
legislativi, in mancanza della più volte auspicata legge
fondamentale del governo del territorio. Per queste ragioni
l'obiettivo della ricerca è una ricostruzione del dato normativo,
alla luce delle più recenti tendenze che hanno investito la
pianificazione del territorio (ad esempio, la nuova strutturazione
della pianificazione comunale, o il sempre più frequente ricorso a
forme di cooperazione pubblico-privato, i c.d. programmi
complessi), che consenta la definizione di forme di composizione e
coordinamento dei diversi interessi che confluiscono nella nozione
di governo del territorio in senso ampio, anche alla luce del
frazionamento delle competenze su diversi livelli istituzionali,
con particolare riguardo alla relazione tra pianificazione del
territorio e la tutela dell'ambiente.