La sorveglianza sanitaria

Informazioni sulla tipologia e frequenza di accertamenti sanitari finalizzati alla tutela di tutti coloro che, a prescindere dal contratto, svolgono attività lavorativa negli ambienti dell'università.

Per sorveglianza sanitaria si intende l’insieme degli accertamenti sanitari svolti dal Medico Competente finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in relazione alle condizioni di salute degli stessi, all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Chi è sottoposto alla Sorveglianza Sanitaria

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori e gli equiparati (ad es. studenti), per i quali nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) è indicato un livello di rischio per il quale la normativa vigente ne prevede l’obbligo.

I fattori di rischio per i quali le norme di legge impongono la sorveglianza sanitaria [.pdf 222 KB]

Tipologie di visite

(ai sensi del D.Lgs 81/2008, cioè in caso di tutti i rischi fatta eccezione per le radiazioni ionizzanti)

La sorveglianza sanitaria comprende:

  • visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato;
  • visita medica periodica per controllare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori esposti al rischio;
  • visita medica in occasione del cambio della mansione (con modifica dei rischi per la salute);
  • visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente (rischio chimico) - per motivi organizzativi la visita medica è eseguibile solo se concordata con il medico competente prima della formale cessazione del rapporto di lavoro medesimo;
  • visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi (solo per lavoratori in sorveglianza sanitaria periodica);
  • visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta (modulo per la richiesta di visita medica [.docx 480 KB]).

La sorveglianza sanitaria è finalizzata (D.Lgs. 81/2008, art 41, comma 6) all’espressione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica che vanno obbligatoriamente comunicati per iscritto al Datore di Lavoro e in copia al lavoratore stesso.

I giudizi possono essere di:

  • idoneità;
  • idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  • inidoneità temporanea;
  • inidoneità permanente.

Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Un caso particolare: le radiazioni ionizzanti

Per il rischio da Radiazioni Ionizzanti la normativa di riferimento è il D.Lgs. 101/2020. In questo caso si parla di sorveglianza medica invece che di sorveglianza sanitaria.

La sorveglianza medica comprende:

  • visita medica preventiva;
  • visite mediche periodiche;
  • visite mediche alla variazione della destinazione lavorativa o alla modifica del rischio;
  • visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro (la visita va eseguita prima della cessazione del rapporto di lavoro come previsto da art. 85, comma 5, per cui il medico competente potrà eseguirla solo se avvertito per tempo);
  • visite mediche straordinarie;
  • visite mediche eccezionali (per i lavoratori che abbiano subito una esposizione tale da comportare il superamento dei valori stabiliti ai sensi dell'articolo 96).

In base alle risultanze della visita medica i lavoratori vengono classificati in:

  • idonei;
  • idonei a determinate condizioni;
  • non idonei.

Il giudizio di idoneità ed i limiti di validità del medesimo vanno comunicati per iscritto al datore di lavoro.

Avverso il giudizio di idoneità è ammesso ricorso entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso senza che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali abbia provveduto, il ricorso si intende respinto (ai sensi dell’art. 145 del D.Lgs 101/2020).

Obblighi e divieti nella sorveglianza sanitaria

Il lavoratore è obbligato a sottoporsi agli accertamenti previsti se, in base al Documento di Valutazione dei Rischi (D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81, artt 17 e 28), risulta esposto ai fattori di rischio per i quali le norme di legge impongono la sorveglianza sanitaria [.pdf 222 KB]; contemporaneamente il datore di lavoro è obbligato a far sottoporre i lavoratori a visita medica (D.Lgs. 81/2008, artt 18 e 20).

In assenza di tali rischi gli accertamenti sanitari sono rigorosamente vietati, fatta eccezione per le visite richieste dal lavoratore di cui alla lettera f (art. 5 della Legge del 20 maggio 1970 n. 300).

Entrambe le norme che obbligano e vietano sono da intendersi a tutela e salvaguardia del lavoratore. La non applicazione di tali indicazioni prevede sanzioni di tipo penale sia per il Datore di Lavoro e che per il Medico Competente. 

Protocollo sanitario

Il protocollo sanitario è l’insieme degli esami e delle procedure mediche ritenute idonee a valutare lo stato di salute del lavoratore in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati (D.Lgs 81/2008, art 25, comma 2).

Il medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in maniera specifica per ogni struttura, riportati per iscritto nell’allegato specifico del DVR e basati su linee guida generali definite dai medici competenti. Sul portale intranet d'Ateneo il personale e i dottorandi possono consultare la versione aggiornata di tale protocollo sanitario generale.

La sorveglianza sanitaria è anche occasione per la verifica della copertura vaccinale obbligatoria (antitetanica) o raccomandata a seconda dell’esposizione a rischi biologici/zoonotici (vaccino contro epatite B, A, antirabbica, ecc.). Si provvederà a somministrare o a richiamare il vaccino opportuno laddove necessario/richiesto.

Attività consultiva del medico competente

In alcuni casi dove i rischi professionali non raggiungono il livello per il quale scatta la sorveglianza sanitaria (per fare un esempio dei casi più comuni: categorie di lavoratori addetti a mansioni non a rischio come per l’avviamento al lavoro di colleghi invalidi civili per effetto della legge 68/99 o per il sopravvenire di fenomeni di disagio e infermità psico- fisica) si può correre il rischio di non intercettare situazioni potenzialmente critiche e di non riuscire a mettere in campo azioni di aiuto e tutela.

Pertanto, su richiesta del datore di lavoro, il medico competente esprime un parere sanitario circa la compatibilità delle infermità sofferte dal lavoratore disabile o in difficoltà con la mansione di destinazione proposta.

Maggiori informazioni nella Intranet d'Ateneo

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