Infortunio sul lavoro e infortunio in itinere

Cosa fare in caso di infortunio sul lavoro o in itinere.

Destinatari

Le informazioni presenti in questa pagina sono dedicate a tutti i lavoratori e loro equiparati, ad esempio contrattisti, studenti, tirocinanti, dottorandi, specializzandi non medici dell’Ateneo, che frequentano laboratori didattici, di ricerca o di servizio che, in ragione dell’attività specificamente svolta, siano esposti a rischi.

Gli specializzandi medici hanno informazioni specifiche a loro dedicate. Maggiori informazioni sugli infortuni per iscritti a una scuola di specializzazione medica.

Nel caso in cui i lavoratori abbiano necessità, possono richiedere per lo svolgimento delle pratiche l'assistenza dei Patronati che, per legge, tutelano i diritti dei lavoratori infortunati in forma del tutto gratuita.

 

Cosa sono l’infortunio sul lavoro e l’infortunio in itinere

Un infortunio sul lavoro è ogni incidente avvenuto per "causa violenta in occasione di lavoro" dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea.

Un infortunio in itinere è quello avvenuto durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro oppure quello che può verificarsi anche durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, oppure durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale.

Maggiori informazioni sull’infortunio sul sito dell’INAIL

 

Cosa deve fare il lavoratore in caso di infortunio sul lavoro o in itinere

Pronto soccorso e informazione del datore di lavoro/referente responsabile
È importante che l’infortunato sia visitato primariamente da un sanitario del Servizio di Pronto Soccorso più vicino. Pertanto, a seconda dei casi, va informato dell'infortunio, con immediatezza, il datore di lavoro/referente responsabile (anche per tramite di colleghi) il quale deve provvedere affinché la persona infortunata acceda al Servizio di Pronto Soccorso (PS) più vicino.
Una volta in presenza di un medico, è opportuno spiegare sempre come e dove è avvenuto l’infortunio. Il medico del Pronto Soccorso provvederà a rilasciare un primo “certificato medico” di infortunio, trasmettendone copia all’INAIL. Nel certificato è indicata la diagnosi e la prognosi (numero dei giorni di assenza dal lavoro). 

 

Consegna della copia del “certificato medico di infortunio”

Una copia del certificato deve essere consegnata subito al Responsabile della Struttura di afferenza (o a un suo delegato – segreteria amministrativa), direttamente o tramite altre persone, familiari, amici, accompagnandola dall’apposito modulo segnalazione infortunio [.docx] debitamente compilato. Una copia del certificato deve essere conservata dal lavoratore (le fotocopie del certificato medico non sono considerate valide).
Se la prognosi certificata sarà superiore ai tre giorni, il datore di lavoro (ovvero l’intermediario delegato) predisporrà la denuncia telematica di infortunio all'Inail e quella alla Pubblica Sicurezza, tassativamente entro due giorni dalla ricezione del certificato medico. Se il termine dei due giorni scade in un giorno festivo, la denuncia dovrà essere trasmessa entro il giorno feriale successivo a quello festivo.

Nel caso di infortunio che causi la morte o possa provocarla, la denuncia va fatta entro 24 ore.

Se la prognosi risulta inferiore ai 3 giorni, il datore di lavoro non deve presentare alcuna denuncia a meno che, successivamente, l'assenza dal lavoro venga prolungata con un ulteriore certificato medico. Il Responsabile di Struttura dovrà comunque inviare la certificazione medica agli uffici di riferimento per la registrazione dell’evento nel Registro Infortuni. 

 

In caso di mancata guarigione nel periodo di assenza assegnato

Se, allo scadere del periodo di assenza dal lavoro assegnato dal medico del PS, l’infortunato volesse chiedere la prosecuzione perché non ancora guarito, egli potrà recarsi a sua scelta: negli ambulatori Inail della sede di competenza, dal medico di base, da uno specialista o al pronto soccorso. L’infortunato ha l’obbligo di far pervenire al datore di lavoro/referente responsabile con celerità i certificati medici che attestino l'eventuale continuazione dall'infortunio.

 

A guarigione ultimata o allo scadere del periodo di assenza

A guarigione ultimata o alla scadenza del periodo di assenza dal lavoro indicato nel certificato medico, il lavoratore infortunato può rientrare in servizio senza necessità di fornire alcun "certificato di chiusura".

In alcuni casi, sarà comunque possibile riaprire l’infortunio, qualora il lavoratore, dopo aver ripreso il lavoro avesse una ricaduta.

 

Un caso particolare: l’infortunio a rischio biologico

In caso di ferita o puntura con ago o tagliente contaminato; contaminazione di mucose (congiuntivale, nasale, orale); contaminazione di cute lesa (abrasioni, screpolature, dermatiti, ferite aperte ecc.) con sangue o altro materiale biologico è necessario mettere in atto una particolare procedura. Consulta le informazioni inerenti l’infortunio a rischio biologico.

Allegati

Contatti

Chi contattare in caso di infortunio

Ogni struttura dovrebbe avere incaricato personale specifico alle gestione delle pratiche di infortunio sul lavoro e all’invio telematico delle relative denunce all’INAIL e alla Pubblica Sicurezza.

Portale Intranet d’Ateneo

Indirizzo

Contatti per Docenti, Ricercatori, Tecnici amministrativi, Collaboratori linguistici, Lettori, Assegnisti di ricerca, Tutor didattici, Formatori linguistici e Dottorandi.