Incompatibilità

Attività compatibili con il contratto di formazione specialistica

 


Compatibilità ordinaria

Il Decreto legislativo n. 368/1999 prevede che “Per la durata della formazione a tempo pieno al medico specializzando è inibito l'esercizio di attività libero professionale all'esterno alle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private” (art. 40).

Sono compatibili con la formazione specialistica esclusivamente le seguenti attività:

  • esercizio della libera professione intramuraria;
  • guardia medica; sostituzione di medico di base; guardia turistica (ora incarichi convenzionali di Medicina generale);
  • collaborazione con Enti che svolgono attività di raccolta di sangue.

Queste attività possono essere svolte esclusivamente al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica, fermo restando che in nessun caso possono rivelarsi pregiudizievoli rispetto agli obblighi che discendono in capo allo specializzando. Lo specializzando deve sempre tempestivamente informare il Direttore della Scuola di Specializzazione ed inviare a sam.carrieremfs@unibo.it una dichiarazione, controfirmata per presa visione dal Direttore della Scuola di Specializzazione, in cui siano indicati data di decorrenza, chi conferisce l'incarico, durata dell'incarico, luogo di svolgimento, modalità e impegno orario previsto nello stesso. La modulistica è disponibile in fondo alla pagina. 

Si ricorda che il medico in formazione specialistica, se al momento dell'immatricolazione sussiste un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni dall'impiego. Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Il medico specializzando può partecipare ai corsi di formazione specifica in medicina generale solo una volta terminato il corso di specializzazione o rinunciando al corso stesso.

 

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Compatibilità Emergenza 

A partire dall’emergenza sanitaria da Covid-19, il legislatore ha reso compatibili alcune tipologie di rapporto di lavoro per i medici in formazione specialistica.

In particolare:

  • Decreto Legge del 30 dicembre 2023, n. 215, art. 4, comma 4 (convertito dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18): ha prorogato al 31/12/2024 la possibilità per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, ai medici specializzandi iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all’art. 1 comma 547 della Legge del 30 dicembre 2018, n. 145, di durata non superiore a sei mesi. Gli specializzandi restano iscritti alla SSM e percepiscono la borsa universitaria, integrata dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti (articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e articolo 2-bis, comma 3 Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27);
  • Decreto Legge del 30 dicembre 2023, n. 215, art. 4, comma 4 (dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18): ha prorogato al 31/12/2024 la possibilità per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale di conferire incarichi di lavoro a tempo determinato ai medici specializzandi iscritti all’ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, della durata massima di 6 mesi. Tali incarichi sono prorogabili previa definizione dell'accordo di cui al settimo periodo dell'articolo 1, comma 548-bis, della Legge del 30 dicembre 2018, n. 145. Il periodo di attività svolto dai medici specializzandi è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all’attività lavorativa svolta (articolo 2-ter del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27);
  • Decreto Legge del 30 dicembre 2023, n. 215, articolo 4, comma 2 (convertito dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18): ha prorogato al 31/12/2024 la possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in Pediatria di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN (articolo 2-quinquies, comma 4 Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella Legge del 24 aprile 2020, n. 27);
  • Decreto Legge del 30 marzo 2023 n. 34 articolo 12, comma 2 (convertito dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56): stabilisce che, fino al 31/12/2025, in via sperimentale, in deroga alle incompatibilità previste dall’articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ed in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo rimanendo quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, i medici in formazione specialistica regolarmente iscritti al relativo corso di studi possono assumere, su base volontaria e al di fuori dall’orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del servizio sanitario nazionale, per un massimo di 8 ore settimanali;

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Normativa regionale

Legge Regionale dell’Emilia-Romagna del 27 dicembre 2022, n. 2, articolo 20 comma 3: ha previsto che fino al 31 dicembre 2024 i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione, fatte salve le restanti disposizioni del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE), possono prestare, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi, attività di supporto presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio Sanitario Regionale tramite contratti di lavoro autonomo. L’articolo 20 comma 4 ha previsto che la disposizione di cui al comma 3 può trovare applicazione anche con riferimento allo svolgimento di attività di supporto in ambiti organizzativo assistenziali diversi dai servizi di emergenza-urgenza, verificata l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore;

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Conseguenze dell'incompatibilità

La violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità è causa di risoluzione anticipata del contratto.

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Accordo per la disciplina della formazione specialistica a tempo parziale ai sensi della L. 145.2018

L'Università di Bologna ha sottoscritto con la Regione Emilia Romagna, insieme alle altre Università regionali, l’Accordo generale per la disciplina della formazione specialistica a tempo parziale ai sensi della L. 145.2018, per consentire alle Aziende sanitarie regionali, accreditate per la tipologia di Scuola, di assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale gli specializzandi iscritti dal secondo anno di corso. L'assunzione può essere effettuata dalle Aziende sanitarie regionali, purché la struttura operativa nella quale il medico è incardinato sia accreditata per la medesima tipologia di Scuola di Specializzazione frequentata dal medico ai sensi dell'art. 43 del Decreto Legislativo n. 368 del 1999.

Per informazioni su eventuali ulteriori Accordi con Regioni diverse dalla Regione Emilia – Romagna, occorre contattare l’ufficio competente.

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Contatti

SAM - Settore Medici in formazione specialistica - Ufficio Carriere medici in formazione specialistica

Per gli adempimenti amministrativi e informazioni relative a concorso di ammissione, immatricolazioni, diplomi, trasferimenti, rinunce, sottoscrizione del contratto, maternità, certificazioni e pergamena.

Indirizzo

Via Massarenti 9 - Polo Murri Bologna (BO)

Polo didattico Murri - Policlinico S.Orsola-Malpighi - Via Massarenti 9 - 40138 Bologna.
Lo sportello è aperto solo su appuntamento.
Recapito postale: Via Zamboni 33 - 40126 Bologna
Orari

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì:
9:00 - 11:30
martedì e giovedì:
14:00 - 15:30

Telefono
+39 051 2094681