03607 - DIRITTO PENALE COMMERCIALE

Anno Accademico 2021/2022

  • Docente: Nicola Mazzacuva
  • Crediti formativi: 7
  • SSD: IUS/17
  • Lingua di insegnamento: Italiano
  • Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza
  • Campus: Bologna
  • Corso: Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza (cod. 9232)

    Valido anche per Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza (cod. 9232)

Conoscenze e abilità da conseguire

L'approfondimento della disciplina dei reati in materia economica.

Contenuti

L'insegnamento concerne il composito settore del diritto penale complementare che ha ad oggetto l'attività economica. La disciplina, tradizionalmente qualificata come “Diritto penale commerciale”, si è progressivamente estesa nel secolo scorso dagli originari settori del diritto penale fallimentare (artt. 216 e ss. D.Lgv. n. 267/1942, c.d. “Legge fallimentare”) e del diritto penale societario (artt. 2621 e ss. c.c.), entrambi di matrice codicistica ottocentesca, ad altri aspetti dell'attività economica o dei suoi effetti; il diritto tributario, la banca, la tutela del lavoro e del lavoratore, l'intermediazione finanziaria e la borsa, l'ambiente; fino a generare a sua volta, ulteriori sotto-sistemi dotati di relativa autonomia (come il diritto penale tributario e il diritto penale del lavoro), tutti riconducibili a relativaunità attraverso il “contesto” nel quale gli illeciti sono normalmente realizzati: l'impresa.

La complessità della materia e la difficoltà di individuarne la precisa estensione sono attestate anche dalla diversa definizione che è assegnata ai corsi universitari che se ne occupano: dal “Diritto penale dell'impresa” al “Diritto penale dell'economia” al “Diritto penale degli affari”.

Nel nostro Paese e in larga parte dell'Unione Europea, gli ultimi anni del Novecento e i primi di questo secolo sono stati connotati dal tentativo di rielaborare le diverse materie al fine di armonizzarne gli effetti sul piano dell'incidenza applicariva e dell'impatto sanzionatorio, oltre che per adeguare le norme più risalenti ai principi di garanzia e all'evoluzione della scienza penale. Notevole e determinante pressione in tal senso è dovuta ai frequenti interventi degli organi CEE e poi dell'UE diretti ad omologare le diverse discipline degli stati membri sia per tutelare gli interessi comunitari in quanto tali, sia per eliminare quelle differenze di normazione nazionale facilmente utilizzabili dagli operatori – perfettamente in grado di sfruttare i margini di relativa impunità eventualmente offerti dai diversi ordinamenti – per eludere le regole vigenti nel Paese di residenza.

Detto progetto di riforma e di omologazione è tutt'altro che completato, quanto meno in Italia e fino ad oggi, anche perché le commendevoli aspirazioni di coordinamento e di modernizzazione del diritto penale commerciale sono state costrette a confrontarsi, per un verso, con l'introduzione di nuove fattispecie dotate di scarsissima effettività rispetto a quelle sostituite; per l'altro, con nuove norme all'evidenza ispirate dall'allarme sociale provocato dai ricorrentidefaultfinanziari e dalle colossali frodi ormai all'ordine del giorno, quindi straordinariamente “aperte” nella loro formulazione e dotate di sanzioni sia detentive che pecuniarie di notevolissimo (se non irragionevole) rilievo, in assoluta contraddizione con la pur condivisa esigenza di un diritto penale minimo, dell'eliminazione delle sanzioni criminali pecuniarie oltre che della necessaria riduzione di quelle detentive. Nel nuovo e contraddittorio sistema di controllo sociale così apprestato per la materia si è altresì introdotto un nuovo protagonista, l'illecito amministrativo, per l'occasione dotato di pesanti sanzioni pecuniarie e interdittive oltre che di misure accessorie e cautelari profondamente invasive. E' stato così apprestato un “sistema non-penale" orientato a colpire, per così dire “in parallelo”, la persona fisica autrice dell'illecito e la persona giuridica “di riferimento”; tale nuovo sistema talvolta si affianca a quello propriamente penale e alla relativa sanzione irrogata alla persona fisica che ha commesso il fatto di reato (come nel diritto penale del mercato finanziario), in altri è applicabile se il fatto non attinga rilievo penale (come nel caso nel quale le false comunicazioni sociali non superino le soglie quantitative previste dalla norma incriminatrice), in altri ancora è destinato alle sole persone giuridiche e agli enti sul presupposto dell'avvenuta consumazione, da parte di unInsider, di una determinata (ma singolarmente variegata) tipologia di delitti che siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente di appartenenza.

Ciò che impone un'attenta riflessione sull'assetto sanzionatorio dell'attuale diritto penale commerciale, particolarmente al fine di ri-valutare la congruità o meno del ricorso all'illecito amministrativo (strettamente sanzionatorio) in vicarietà della (o, addirittura, insieme alla) fattispecie penale, poste le garanzie sostanziali e processuali di gran lunga più flebili assicurate dall'ordinamento per il primo, in ragione del fatto che la relativa sanzione non attingerebbe il bene fondamentale della la libertà personale.

Il riscontro delle applicazioni giurisprudenziali in tema di responsabilità amministrativa “da reato” delle persone giuridiche - introdotta dal D. Lgv, n. 231/2001 e progressivamente ampliata anche con riferimento a più settori del diritto penale dell'economia e dell'impresa - e l'analisi delle nuove tipologie di illecito amministrativo a carico delle persone fisiche inserite nell'ordinamento “in parallelo” o in alternativa rispetto alle corrispondenti fattispecie penali (come nel caso delle novellate norme sull'Insider Tradinge sulla «manipolazione del mercato» finanziario introdotte dalla Legge comunitaria 2004 - L. n. 62/2005 -e del testo vigente degli artt. 2621 e 2622 c. c., novellato dalla L. n. 262/2005) offriranno la possibilità di considerare – insieme alla coerenza di tali forme di responsabilità rispetto al “sistema” – quale ruolo competa, nel controllo sociale della criminalità di impresa, alle sanzioni non-penali e al loro elevato impatto patrimoniale e interdittivo.
Il corso si propone quindi di orientare gli studenti alla conoscenza dei delicati rapporti fra i principi e gli istituti del diritto penale generale e alcuni settori del diritto penaleextra-codicistico connotati da una funzione tendenzialmente sussidiaria rispetto ai “rami”extra-penali dell'ordinamento ai quali accedono. Il discente potrà così constatare la difficile opera che si impone all'interprete per adattare i principi costituzionali in materia penale e gli istituti del diritto penale generale al descritto rapporto fra le fattispecie criminali del diritto complementare e il sistema di normeextra-penali di riferimento. Il risultato perseguito dall'insegnamento è quindi quello di fare acquisire allo studente conoscenze e indicazioni metodologiche utilizzabili nei diversi “sotto-sistemi” del diritto penale commerciale, ove – al cospetto quasi sempre pluri-personale e comunque pre-organizzato (a fini leciti) della struttura d'impresa – il diritto penale generale, fortemente condizionato dall'impostazione strettamente individualistica che lo connota, stenta non poco ad adattarsi.

Il confronto fra le posizioni dottrinali e gli orientamenti giurisprudenziali sulle fattispecie oggetto del corso potrà offrire inoltre la possibilità di verificare – “sul campo” e in una materia oggetto di accese dispute, non solo sul piano strettamente giuridico – la tensione esistente fra l'elaborazione teorica e il c.d. diritto vivente.

Infine, occorrerà dare conto di quel rilevante fenomeno che è stato acutamente definito come “l'esplosione del controllo societario”, consistente nella creazione di nuove articolazioni della funzione diAuditinginterno all'impresa esercitata in forma societaria, sostanzialmente sovrapposte a quelle più tradizionali, nonché del ruolo e dell'attività delle Autorità di Vigilanza esterne; tenendo conto che il primo fenomeno ha dato luogo a non sopite discussioni sulla creazione di nuove “posizioni di garanzia” (con il correlato obbligo di impedimento di fatti di rilievo penale o comunque illeciti) e che il secondo – già sedimentato nell'esperienza sia normativa che pratica – ha prodotto numerose fattispecie "di disobbedienza”, difficilmente compatibili con il principio costituzionale di riserva assoluta di legge in materia penale.

Testi/Bibliografia

N.Mazzacuva-E.Amati, Diritto penale dell'economia, V Ed., Milano, Wolters Kluver, 2020

Metodi didattici

La didattica si svolge secondo il metodo tradizionale.
Durante le lezioni verranno esaminati alcuni casi pratici, con particolare attenzione agli istituti di parte generale e alle fattispecie incriminatici in essi richiamati.

Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento

Gli esami si svolgeranno esclusivamente in forma orale.

Strumenti a supporto della didattica

Durante le lezioni verranno distribuite e discusse alcune pronunce giurisprudenziali riguardanti gli argomenti del corso.

Orario di ricevimento

Consulta il sito web di Nicola Mazzacuva