Scioperi - Norme di garanzia

La legge 12 giugno 1990, n. 146, successivamente modificata dalla legge n. 83 del 2000 ha fissato alcune regole minime per l’esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.

La legge 12 giugno 1990, n. 146, successivamente modificata dalla legge n. 83 del 2000 ha fissato alcune regole minime per l’esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, nello specifico ha stabilito regole per la proclamazione di tali scioperi, per il preavviso all'utenza, per la durata dei medesimi, nonché per le eventuali sovrapposizioni di scioperi in diversi servizi che abbiano la medesima natura.

 

1. Nozione di "servizi pubblici essenziali"

L’esercizio del diritto di sciopero, qualora l'astensione coinvolga i lavoratori addetti ai servizi pubblici essenziali, non può pregiudicare il godimento di altri diritti ritenuti ad esso sovraordinati (es. diritto alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza).

Sono da considerarsi servizi pubblici essenziali "quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione".

L'esercizio del diritto di sciopero deve avvenire nel rispetto delle modalità poste a garanzia degli utenti. È necessario pertanto, che vi sia un punto di equilibrio tra le ragioni di chi, legittimamente, intende esercitare il diritto di sciopero - tutelato dall'articolo 40 Cost. - e le ragioni di chi, altrettanto legittimamente, chiede di non subire, per effetto dello sciopero medesimo, un pregiudizio in ordine al godimento di diritti, anch'essi costituzionalmente protetti, ritenuti di rango superiore.


2. Le modalità di esercizio del diritto di sciopero

L'estrema delicatezza degli interessi in gioco implica che l’esercizio del diritto di sciopero nell'ambito dei servizi pubblici essenziali debba svolgersi secondo un certo iter, nello specifico "il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire il contemperamento tra l'esercizio dello stesso, da un lato, e i diritti della persona costituzionalmente tutelati all'altro, con un preavviso minimo non inferiore a 10 giorni".

In particolare, in capo ai soggetti che proclamano lo sciopero è posto l’obbligo di comunicare per iscritto nel termine di preavviso durata, modalità di attuazione e motivazioni dello sciopero.

Speculare all’obbligo di preavviso è quello, posto a carico delle amministrazioni o delle imprese erogatrici dei servizi pubblici essenziali, di "dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi; debbono inoltre garantire e rendere nota la pronta riattivazione del servizio, quando l'astensione dal lavoro sia terminata".
Le medesime informazioni agli utenti debbono essere altresì fornite dai mass-media. In ogni caso, "le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi hanno l’obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni ed i rinvii degli scioperi proclamati e le relative motivazioni, nonché le cause di insorgenza dei conflitti".

L'istituto del preavviso risponde ad una duplice esigenza:

  • consentire all'amministrazione o all'impresa erogatrice del servizio di predisporre le misure dirette all'erogazione delle prestazioni indispensabili;
  • favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di composizione del conflitto.
     

3. Sostituzione del personale in sciopero: divieti

Per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero sono vietati:

  • la fornitura di lavoro temporaneo (art. 1, comma 4, lettera b) della L. 196/98)
  • il ricorso al lavoro a tempo determinato (art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 368/01)
  • l’utilizzo degli obiettori (art. 11, comma 4 della L. 230/98)
  • il ricorso al contratto di somministrazione di lavoro (art. 20, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 279/03)
  • il ricorso al lavoro intermittente (art. 34, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 279/03)
     

 4. Utilizzo degli Operatori di Sicurezza (Guardie Giurate non armate)

Gli Operatori della sicurezza possono essere utilizzati in caso di sciopero, non in sostituzione del personale scioperante, ma solo al fine di:

  • garantire al personale, che non intende esercitare tale diritto, l’accesso alle proprie Strutture di afferenza (es. Palazzo Poggi, Dipartimenti, ecc.);
  • garantire la sicurezza e la tutela del patrimonio universitario.
     

 5. Il ruolo dell’autonomia collettiva

Quando si parla di sciopero nei servizi pubblici essenziali, il problema più rilevante diviene quello della concreta individuazione delle prestazioni indispensabili, che comunque debbono essere erogate, nonché delle misure che ne assicurino lo svolgimento. Le fonti regolative attivabili a tale scopo sono chiaramente indicate dall'articolo 2, comma 2 della L. 146/90, a norma del quale: "le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi [...] concordano, nei contratti collettivi o negli accordi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché nei regolamenti di servizio da emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale di cui all'art. 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993, le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare, nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 1, le modalità e le procedure di erogazione e le altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo".

All’autonomia collettiva è stata affidata la "formulazione delle regole sostanziali e procedurali da osservare durante il conflitto" [Pilati, 1998], mentre alla legge è stato riservato il compito di definire il quadro normativo, lo scenario entro il quale deve svolgersi l’azione negoziale delle parti sociali, vale a dire: l’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo, l’apparato sanzionatorio, l’istituzione di un organismo terzo (la Commissione di garanzia) e la predisposizione di un istituto –l ’ordinanza di precettazione- pensato per fronteggiare situazioni di eccezionale gravità, le c.d. "variabili di contesto" [Alleva – Arrigo – Naccari - Russo, 2000].


6. Sciopero nei servizi pubblici essenziali – comparto Università

Il testo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali per il personale del Comparto Istruzione e Ricerca è rappresentato dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto il 2 dicembre 2020.