Trasferimento da altro Ateneo

Modalità per il trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato.

Informazioni generali

Ai sensi dell'art. 29 comma 10 della legge "Gelmini" n. 240/2010, la procedura di trasferimento da un Ateneo a un altro è possibile solo per i ricercatori a tempo indeterminato.

Per i professori si applicano le procedure relative alle 'chiamate' di cui alla legge 240/2010.

Il trasferimento avviene con Decreto del Magnifico Rettore.

Il trasferimento non determina alcuna interruzione del rapporto di lavoro: il ricercatore trasferito mantiene la sua anzianità in ruolo e il regime di impegno già prescelto.

Il trasferimento, nel caso in cui avvenga durante l'anno accademico, richiede un accordo tra le due sedi universitarie (L. 370/99, art. 6 comma 1).

Documenti da presentare per il trasferimento

I ricercatori saranno contattati dall'Ufficio carriere per la presentazione della documentazione necessaria al trasferimento, riguardante, in particolare:

  • Autocertificazione ai sensi dell'art.  46 D.P.R. 445 del 28/12/2000;
  • Accredito dello stipendio.

Normativa di riferimento

Legge n. 210/1998, art.3

Legge n. 240/2010, art.29 comma 10

Legge n. 370/99, art. 6 comma 1

Allegati

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