RLS – Diritti e Responsabilità

Tutti i diritti, doveri e responsabilità dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

I diritti:

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha, sostanzialmente, quattro diritti fondamentali:

  • diritto all’informazione;
  • diritto alla formazione;
  • diritto alla partecipazione;
  • diritto al controllo.

Per l’esercizio di tali diritti è necessario che l’RLS:

  • possa avere libero accesso ai luoghi ove si svolgono le lavorazioni;
  • venga consultato preventivamente e tempestivamente, in ordine all’organizzazione, programmazione ed attuazione delle attività prevenzionali nell’azienda o nell’unità produttiva in cui opera;
  • possa interloquire anche sulla scelta degli addetti al servizio di prevenzione;
  • sia informato dei rischi derivanti tanto dalle macchine, dagli impianti, dagli ambienti e dall’organizzazione del lavoro che dall’uso di sostanze e preparati pericolosi;
  • possa venire a conoscenza delle prescrizioni degli organi di vigilanza;
  • possa formulare osservazioni nel corso di eventuali visite ispettive e possa, più in generale, avanzare proposte di adozione di misure prevenzionali idonee alla tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori;
  • possa partecipare alle riunioni periodiche sulla sicurezza;
  • possa ricevere un’adeguata formazione, partecipando ad appositi corsi;
  • sia autorizzato a rivolgersi alle autorità competenti per sollecitare il loro intervento, qualora ritenga che le misure di protezione adottate siano insufficienti.

Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro e quello di ricevere o attingere informazioni dettagliate sui rischi presenti in azienda, ha lo scopo di permettere ai rappresentanti dei lavoratori di elaborare e formulare (con cognizione di causa) proposte e programmi di miglioramento delle misure prevenzionali, e di informare i lavoratori sui livelli di sicurezza presenti in azienda.

In tale ottica si colloca l’obbligo del datore di lavoro di consultare preventivamente il rappresentante dei lavoratori in merito alla valutazione dei rischi ed alla programmazione e verifica della prevenzione in azienda.
L‘RLS deve inoltre essere presente alla riunione periodica di prevenzione e protezione che, nelle aziende con più di quindici dipendenti, deve essere indetta (ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 626/94) almeno una volta all’anno per l’esame congiunto del documento di valutazione dei rischi e del piano prevenzionale.


La responsabilità:

Il D.Lgs 626/94 non ha previsto alcuna specifica sanzione a carico dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il motivo risiede nel fatto che gli RLS, in considerazione dei compiti consultivi loro assegnati, non hanno alcun potere decisionale in merito alle scelte in materia di prevenzione infortuni effettuate dal datore di lavoro.
Quanto sopra non significa però che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza vadano senza dubbio esenti da responsabilità, indipendentemente dalle modalità con cui svolgono il proprio compito; infatti, nel caso in cui l’RLS abbia contribuito all’adozione di una misura protettiva rivelatasi inadeguata, insufficiente o addirittura contraria alla legge, e l’abbia pretesa ed imposta al datore di lavoro, inducendolo in errore, potrà essere chiamato a rispondere dell’infortunio che ne sia derivato.

Si segnala, infine, una sentenza della magistratura (la cui massima è riportata nel seguito) relativa alle modalità di nomina del responsabile dei lavoratori per la sicurezza:

Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 626/94, commi 2 e 3, l’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) appartiene esclusivamente - tanto nel momento dell’iniziativa, come in quello successivo dell’organizzazione e dello svolgimento - ai lavoratori presenti in azienda, senza che possa in alcun modo delinearsi al riguardo una procedura aperta al concorso della volontà e degli interessi del datore di lavoro.
Pretura Milano, 2 luglio 1997