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Nicola Soldati

Professore associato

Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia

Settore scientifico disciplinare: IUS/05 DIRITTO DELL'ECONOMIA

Temi di ricerca

Parole chiave: imprenditore banca mercati finanziari fallimento sovraindebitamento ADR

Anno 2019-2020

La ricerca si propone di approfondire e studiare il nuovo istituto dell'Arbitro delle controversie assicurative che verrà costituito nell'ambito dell'Ivass.

La ricerca vuole analizzare le norme recentemente introdotte sia a livello di Unione Europea che a livello interno di fonte primaria che di fonte secondaria.

Ai fini dello svolgimento della ricerca si prevede la partecipazione a corsi e convegni in Italia e all'estero, nonché la pubblicazione di uno o più volumi.

 

Anno 2018-2019

La ricerca si propone di approfondire e studiare le disposizioni del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza nell'ottica del diritto dell'economia con particolare riferimento al tutela del consumatore.

La ricerca vuole analizzare le norme  introdotte sia a livello di Unione Europea che a livello interno di fonte primaria che di fonte secondaria.

Ai fini dello svolgimento della ricerca si prevede la partecipazione a corsi e convegni in Italia e all'estero, nonché la pubblicazione di uno o più volumi.

 

Anno 2014-2017

La ricerca si propone di approfondire e studiare il nuovo istituto del sovraindebitamento sia dal punto di vista dell'impresa nella sua accezione più ampia che con riferimento all'impatto della normativa in parola con l'imprenditore agricolo.

La ricerca vuole analizzare le norme recentemente introdotte sia dal punto di vista dell'imprenditore che da parte della banca creditrice o finanziatrice della procedura.

Ai fini dello svolgimento della ricerca si prevede la partecipazione a corsi e convegni in Italia e all'estero, nonché la pubblicazione di uno o più volumi.


Anno 2013

La ricerca si propone di continuare nello studio e nell'analisi della disciplina del decreto legislativo n. 28 del 2010 in tema di mediazione civile e commerciale con particolare riferimento alle controversie bancarie e finanziarie

La ricerca si pone anche l'obiettivo di valutare l'impatto della sentenza della Corte costituzionale n. 272/2012 nella materia oggetto di studio anche con riferimento alle controversie gestite da ABF e Camera di conciliazione a arbitrato presso la Consob.

La ricerca si pone l'obiettivo di studiare l'evoluzione della disciplina della mediazione nell'ambito delle controversie bancarie e finanziarie, nonché le materie nelle quali puo essere fatto ricorso alla mediazione e all'arbitrato per la soluzione delle liti con particolare riferimento all'attività di ABF e Camera di conciliazione e di arbitrato della Consob con attenzione anche al rapporto delle procedure di mediazione con la disciplina della class action.

Ai fini dello svolgimento della ricerca si prevede la partecipazione a corsi e convegni in Italia e all'estero, nonché la pubblicazione di uno o più volumi.


Anno 2012

La ricerca si propone di continuare nello studio e nell'analisi della disciplina del decreto legislativo n. 28 del 2010 in tema di mediazione civile e commerciale con particolare riferimento alle controversie societarie, bancarie e finanziarie, con particolare riferimento alla prassi contrattuale e ai diversi sistemi ADR nell'ambito di questa tipologia di controversie.

La ricerca si pone anche l'obiettivo di valutare l'impatto della sentenza della Corte costituzionale n. 272/2012 nella materia oggetto di studio.

Nell'ambito della riforma del processo civile di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69 il Governo era stato chiamato ad adottare“uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale” allo scopo di“disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e in ogni caso attraverso l'istituzione, presso il Ministero della giustizia di un Registro degli organismi di conciliazione”.

La ricerca si pone l'obiettivo di studiare l'evoluzione della disciplina della mediazione nell'ambito delle controversie societarie alla luce del nuovo testo del d.lgs. n. 28 del 2010, nonché nell'ambito delle controversie bancarie e finanziarie di studiare le materie nelle quali puo essere fatto ricorso alla mediazione e all'arbitrato per la soluzione delle liti con particolare riferimento all'attività di ABF e Camera di conciliazione e di arbitrato della Consob.

Ai fini dello svolgimento della ricerca si prevede la partecipazione a corsi e convegni in Italia e all'estero, nonché la pubblicazione di uno o più volumi.

Anno 2011

La ricerca si propone di studiare ed analazzare la disciplina del decreto legislativo n. 28 del 2010 in tema di mediazione civile e commerciale con particolare riferimento alle controversie societarie, bancarie e finanziarie.

Nell'ambito della riforma del processo civile di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69 il Governo era stato chiamato ad adottare “uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale” allo scopo di “disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e in ogni caso attraverso l'istituzione, presso il Ministero della giustizia di un Registro degli organismi di conciliazione”.

La ricerca si pone l'obiettivo di studiare l'evoluzione della disciplina della mediazione nell'ambito delle controversie societarie alla luce del nuovo testo del d.lgs. n. 28 del 2010, nonché nell'ambito delle controversie bancarie e finanziarie di studiare le materie nelle quali puo essere fatto ricorso alla mediazione e all'arbitrato per la soluzione delle liti con particolare riferimento all'attività di ABF e Camera di conciliazione e di arbitrato della Consob.

Ai fini dello svolgimento della ricerca si prevede la partecipazione a corsi e convegni in Italia e all'estero, nonché la pubblicazione di uno o più volumi.

Anno 2010

La ricerca si propone di studiare ed analazzare la disciplina dell'emanando decreto legislativo in tema di mediazione civile e commerciale.

Nei mesi di novembre e dicembre 2009 è stato discusso in parlamento lo schema di decreto legislativo sulla mediazione in materia civile e commerciale che regola il procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie vertenti su diritti disponibili ad opera delle parti. Il decreto legilsativo viene emanato in esercizio della delega conferita al Governo dall'art. 60 della legge n. 69 del 2009 e anche al fine di dare attuazione alla direttiva dell'Unione europea n. 52 del 2008.

Si prevedono, dal punto di vista del contenuto, due tipologie di mediazione finalizzata alla conciliazione, quella facilitativa e quella aggiudicativa.

Nel primo caso il mediatore, quale soggetto professionale e terzo, aiuta le parti al raggiungimento di un accordo sul loro rapporto.

Nel secondo caso il mediatore, qualora l'accordo amichevole non venga raggiunto, propone comunque una risoluzione della controversia, che le parti restano libere di accettare o meno.

Particolarmente interessante ai fini della ricerca risulta essere l'etensione delle materie afferenti al diritto commerciali nelle quali il legislatore ha imposto come condizione di procedibilità in un numero cospicuo di materie una mediazione obbligatoria e pregiudiziale ad ogni altra forma di risoluzione delle controversie.

In modo particolare, l'uso già diffuso della mediazione all'ambito societario in senso ampio, comprese le controversie relative alla cessione delle partecipazioni sociali, i patti parasociali ed i patti di famiglia, arriva anche alle controversie nascenti dai contratti assicuraivi, bancari e finanziari.

La presente ricerca si propone, quindi, attraverso la organizzazione e la partecipazione a seminari di studio e convegni, la pubblicazioni di articoli e volumi, anche collettanei.

 

Anno 2009

La ricerca si propone di studiare ed analazzare la disciplina dell'emanando Regolamento discipliante la Camera di Conciliazione e di Arbitrato istituita presso la CONSOB.

La Camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob è stata istituita dal decreto legislativo n. 179/2007 con il quale il Governo ha esercitato la delega conferitagli dall'art. 27, comma 1 della legge n. 262/2005 (legge per la tutela del risparmio).

Il legislatore delegante ha fornito con riguardo alla Camera una serie di indicazioni, definendone, in primo luogo, le funzioni primarie (compilazione e tenuta di un elenco di conciliatori e di arbitri; gestione delle procedure) e, in secondo luogo, l'ambito di operatività (risoluzione di controversie insorte tra investitori – esclusi gli investitori professionali – e intermediari che hanno violato gli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali in materia di
servizi di investimento).



Sovraindebitamento banca e impresa agricola

La legge 27 gennaio 2012, n. 3 ha introdotto, per la prima volta, nel nostro ordinamento giuridico un'apposita procedura per la riorganizzazione dei debiti degli imprenditori sotto soglia fallimentare, cioè dei soggetti che non possono fallire, quali l'imprenditore agricolo e che nemmeno possono beneficiare delle procedure di definizione della crisi previste dalla legge fallimentare, quali gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bisL.F.) e il concordato preventivo (art. 160 L.F.) e ha esteso l'utilizzo di tale procedura anche in capo ai consumatori.

Come si evince dallo stesso titolo della legge “ disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento” la nuova disciplina interviene su due fronti: da un lato, modifica la disciplina vigente sull'usura e l'estorsione, al fine di superare i problemi emersi nell'applicazione delle leggi n. 108 del 1996 e n. 44 del 1999; dall'altro, in una più generale prospettiva preventiva, attraverso l'introduzione di una nuova tipologia di concordato per comporre le crisi di liquidità di debitori, ai quali non si applicano le ordinarie procedure concorsuali

La composizione di tali crisi da sovraindebitamento assume, infatti, una portata generale, perché si applica a tutti i debitori non contemplati nell'art. 1 della legge fallimentare che, in caso di difficoltà finanziarie e patrimoniali, avevano unicamente la possibilità di definire i propri debiti attraverso un percorso stragiudiziale con i creditori.

Ne consegue che con la legge n. 3 del 2012 è stata colmata quella lacuna del nostro ordinamento giuridico che vedeva una disparità di trattamento tra debitore fallibile da un lato e debitore non fallibile dall'altro, poiché riconosceva solo al primo la possibilità di beneficiare dell'esdebitazione.

La procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento era stata introdotta per la prima volta in Italia con il D.L. 22 dicembre 2011, n. 212 rubricato “ Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile”.  

Successivamente in data 27 gennaio 2012 è stata emanata la citata Legge n. 3 (pubblicata in G.U. 30 gennaio 2012, n. 24), entrata in vigore il 29 febbraio 2012, che ha sostituito il decreto legge n. 212 del 2011 che non è stato convertito nella parte relativa alle norme sul sovraindebitamento ed è cosi l'unica legge oggi che prevede la composizione della crisi del debitore non fallibile sovraindebitato. 

Successivamente con il cd. decreto crescita bis, approvato il 4 ottobre 2012, ha integrato e corretto la legge n. 3 del 2012, introducendo una serie di misure in materia di composizione della crisi del consumatore da sovraindebitamento. allargargando ai soggetti con debiti contratti al di fuori dell'attività professionale e d'impresa la possibilità di giungere ad un accordo con i propri creditori e ciò in considerazione dell'attuale contesto di crisi economica che investe indifferentemente famiglie ed imprese.

La composizione della crisi da sovraindebitamento costituisce un meccanismo di estinzione (controllata in sede giudiziale) dei debiti di soggetti indebitati non fallibiliche si collocava nella sua prima versione nell'alveo degli accordi di ristrutturazione dei debiti per poi subire, a seguito dell'ultimo intervento normativo, una trasformazione in chiave concordataria. 

La proposta può prevedere la possibilità di sospendere i pagamenti attraverso una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori privilegiati (ad eccezione per i titolari di crediti impignorabili), nonché il blocco delle azioni esecutive su provvedimento del giudice ( stand still) per 120 giorni nella fase di raggiungimento dell'accordo e il blocco delle azioni esecutive per un anno dalla data di omologazione ( automatic stay). È, comunque, prevista sia la possibilità di revoca dell'accordo nel caso in cui il debitore effettui in ritardo i pagamenti dovuti al fisco, sia la possibilità di ricorrere alla risoluzione o all'annullamento qualora ricorrano determinate ipotesi che di seguito verranno esaminate.

Il ruolo centralenella disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento è stato affidato all' organismo di composizione della crisial quale spettano numerose funzioni e che appare destinato a costituire il baricentro della procedura. 

Altresì, la legge n. 3 del 2012 contempla pesanti sanzioni penali a carico del debitore e dei componenti dell'Organismo di composizione della crisi, tale previsione costituisce una novità assoluta nell'ambito della composizione della crisi.

 

La mediazione nelle controversie societarie, bancarie e finanziarie nella prassi contrattuale

La ricerca si bone l'obiettivo di studiare l'impatto delle nuove norme in tema di mediazione nell'ambito delle controversie societarie, bancarie e finanziarie e in particolare sulla contrattualistica di settore con riferimento alla predisposizione e all'inserimento di clausole di mediazione per la gestione del contenzioso in materia.

Il tutto anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 272 del 2012.

A seguito dell'abrogazione dell'art. 1 del d. lgs. n. 5 del 2003 da parte della legge 69 del 2009 e degli art. 38-40 sempre dello stesso decreto ad opera del d. lgs. n. 28 del 2010, le materie in cui la mediazione in questo ambito può essere utilizzata sono oggi disciplinate dall'art. 5 del nuovo decreto n. 28 del 2010.

Comparando i testi del vecchio art. 1 e del nuovo art. 5 appare evidente che principalmente nel settore societario, la mediazione abbia perso terreno rispetto alla precedente conciliazione.

Infatti, a fronte del richiamo di cui al primo comma dell'art. 38 alle materie indicate all'art. 1 del decreto legislativo, la conciliazione poteva essere utilizzata in tutte le materie nelle quali era obbligatorio utilizzare il rito societario, compatibilmente con i limiti della disponibilità del diritto controverso.

Ne conseguiva che la conciliazione poteva essere utilizzata, come strumento ADR, per tutte le controversie relative ai rapporti societari, sia di società di persone che di capitali, ivi compresi quelli riguardanti le società di fatto, l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, nonché le azioni di responsabilità da chiunque promosse nei confronti degli organi della società, delle mutue assicuratrici e delle cooperative, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico o nei confronti dei terzi danneggiati (art. 1 comma 1, lett. a).

Altresì, rientravano nell'ambito della previsione dell'art. 1 anche le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali, oltre ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali ed i relativi diritti (art. 1 comma 1, lett. b), nonché le controversie relative ai patti parasociali, anche diversi da quelli disciplinati dall'art. 2341-bis c.c. ed agli accordi di collaborazione di cui all'art. 2341-bis, comma 3, c.c. (art. 1 comma 1, lett. c).

Ancora, la conciliazione poteva essere utilizzata nelle controversie aventi ad oggetto rapporti di intermediazione mobiliare da chiunque gestita, servizi e contratti di investimento, ivi compresi i servizi accessori, fondi di investimento, gestione collettiva del risparmio e gestione accentrata di strumenti finanziari, vendita di rapporti finanziari, ivi compresa la cartolarizzazione dei crediti, offerte pubbliche di acquisto e di scambio, contratti di borsa (art. 1 comma 1, lett. d).

Da ultimo, rientravano nel novero delle liti risolvibili con il ricorso alla conciliazione le controversie relative alle materie di cui al testo unico in materia bancaria e creditizia (d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385), allorché queste fossero state promosse da una banca nei confronti di un'altra banca, ovvero da o contro associazioni rappresentative di consumatori o camere di commercio (art. 1 comma 1, lett. e), nonché le controversie relative al credito delle opere pubbliche (art. 1 comma 1, lett. f).

Pertanto, dalla lettura del combinato disposto degli artt. 1 e 38 del d. lgs. n. 5 del 2003 appariva riduttivo parlare di conciliazione societaria alla luce del reale e ben più ampio ambito di applicazione concreto della norma.

Nell'ambito della riforma della tutela del risparmio, il legislatore italiano ha introdotto specifiche norme dedicate agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie allo scopo di facilitare la tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari.

In particolare, l'art. 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, rubricato “Procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori”, ha costituito un'ampia delega al Governo per disciplinare la materia, che ha come principale obiettivo la creazione di una Camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob e l'Arbitrato Bancario Finanziario della Banca d'Italia (ABF).

Dall'esame del testo dell'art. 5 del d. lgs. n. 28 del 2010 emerge che la mediazione diviene obbligatoria e pregiudiziale, ai sensi del primo comma, nelle sole controversie derivanti da contratti bancari e finanziari dinnanzi agli organismi societari riconosciuti dal Ministero della giustizia, oppure dinnanzi alla Camera di conciliazione e di arbitrato della Consob ex d. lgs. n. 179 del 2007, ovvero ancora al procedimento di cui art. 128 bis del T.U.B. vale a dire all'Arbitrato Bancario Finanziario della Banca d'Italia, per le materie ivi regolate.

Per contro, per quanto attiene alle controversie societarie, questo divengono oggetto di tentativo obbligatorio pregiudiziale, ai sensi del quinto comma dell'art. 5, solamente allorché sia stata inserita nello statuto o nell'atto costitutivo dell'ente, ovvero nel contratto, una clausola di conciliazione o di mediazione; in tutte le altre ipotesi la mediazione rimane su base volontaria.

Nell'Unione Europea gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, quali la mediazione e l'arbitrato, hanno già assunto da molti anni un ruolo di primaria importanza per il legislatore. Nell'ultimo periodo si è assistito ad un fiorire di iniziative e di discipline normative nelle quali la mediazione e l'arbitrato rivestono un'importanza fondamentale e, per certi aspetti, strategica nella gestione del contenzioso.

Per quanto attiene ai mercati finanziari, occorre soffermare l'attenzione sulla Direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004, c.d. Direttiva Mifid, la quale, in armonia con la filosofia del legislatore comunitario, prevede all'art. 53 che “gli Stati membri incoraggino l'istituzione di procedure efficaci ed effettive di reclamo e di ricorso per la risoluzione extragiudiziale di controversie in materia di consumo relative a prestazioni di servizi di investimento e di servizi accessori da parte di imprese di investimento, avvalendosi, se del caso, degli organismi esistenti. Gli Stati membri assicurano che non vi siano disposizioni di legge o regolamentari che impediscano a tali organismi di collaborare efficacemente nella composizione delle controversie transfrontaliere”.

Appare, quindi, evidente che, da questo punto di vista, la Direttiva si colloca all'interno di un alveo normativo assai consolidato. In Italia, il riferimento ad “organismi esistenti” impone un immediato riferimento alle Camere di commercio nell'ambito del loro ruolo istituzionale di regolazione del mercato su tutto il territorio nazionale attraverso sportelli di conciliazione, organismi di mediazione e camere arbitrali, nonché agli organismi di mediazione riconosciuti dal Ministero della giustizia a cui è andato ad aggiungersi quello costituito presso la Consob, ai sensi del d. lgs. 8 ottobre 2007, n. 179 con la delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008.

È chiaro che il riferimento ai “servizi di investimento” non si esaurisce, in base alla disciplina italiana, agli organismi di mediazione, ma ha una portata di gran lunga più ampia, arrivando ad interessare anche la Consob, quale autorità di regolamentazione del mercato finanziario nazionale; infatti, l'oggetto della Direttiva è quello di disciplinare le imprese la cui abituale attività consista nel prestare servizi, ovvero effettuare attività di investimento a titolo professionale nell'ambito di un mercato regolamentato e di un sistema multilaterale di negoziazione nell'ambito di una più ampia accezione di negoziazione organizzata.

La particolare specializzazione della materia impone una specifica attenzione allo strumento di risoluzione delle controversie nascenti in questo ambito, sia per la potenziale internazionalità della lite, sia per l'imprescindibile necessità di professionalità, efficacia e tempestività della gestione del contenzioso, nonché per il coinvolgimento degli interessi di investitori-consumatori.

In ambito comunitario, la regionalizzazione delle giurisdizioni statali civili crea ancora oggi, nonostante gli sforzi del legislatore, una mancanza di uniformità nella gestione delle liti e, talvolta, considerevoli costi di accesso alla giustizia, oltre che tempistiche assai differenti sul territorio, che, in taluni Paesi, si contraddistinguono per il loro carattere oltremodo patologico.

Infatti, dopo una serie di provvedimenti nell'ambito del più ampio quadro della tutela del consumatore volti a rafforzarne il ruolo e l'accesso alla giustizia, il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno presentato la Direttiva 2008/52/CE del 21 maggio 2008, recepita in Italia con il d. lgs. n. 28 del 2010, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale con lo scopo di facilitare l'accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e di promuovere la composizione amichevole delle medesime, incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario.

All'uopo giovi ricordare come il principio dell'accesso alla giustizia sia stato da tempo ritenuto fondamentale a livello comunitario, tanto è vero che, al fine di agevolare un miglior accesso alla giustizia, il Consiglio europeo nella riunione di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 aveva invitato gli Stati membri ad istituire procedure extragiudiziali ed alternative.

La Direttiva in parola recepisce la Proposta di direttiva in data 22 ottobre 2004 (n. 718) che aveva come obiettivo quello di realizzare un sistema stragiudiziale che consentisse il raggiungimento di accordi conciliativi riconosciuti ed eseguibili nell'ambito di tutti i Paesi membri, valorizzando ed equiparando, così, tali tipi di decisioni a quelle scaturenti dai procedimenti giudiziari, anche con riferimento alla fase esecutiva dei provvedimenti.

La citata Proposta di direttiva era inserita nel quadro del titolo IV sulla cooperazione giudiziaria civile e trova applicazione ad ogni controversia nella quale due o più parti siano assistite da un mediatore per una composizione amichevole della controversia.

La Direttiva approvata si trova in piena armonia con il “Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa”, il quale all'art. III-269, comma 2°, lett. g) espressamente prevede che: “ Ai fini del paragrafo 1, la legge o legge quadro europea stabilisce, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a garantire: … lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie”, stabilendo alla lettera a) del medesimo comma “ il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione”

In Italia, il decreto legislativo n. 179 del 2006 ha rappresentato, a livello normativo primario, il tassello finale del riassetto della disciplina del risparmio che è venuta profondamente ad incidere in diversi settori dal Testo unico in materia bancaria e creditizia, al Testo unico in materia finanziaria per arrivare, da ultimo, fino a toccare il Codice del consumo.


 

 

Nell'ambito della riforma della tutela del risparmio, il legislatore italiano ha introdotto specifiche norme dedicate agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie allo scopo di facilitare la tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari.

Il d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179, in attuazione dell'art. 27 d.lgs. 28 dicembre 2005, n. 262 (c.d. legge sul risparmio), rubricato "Procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori", ed il successivo regolamento Consob hanno dato vita alla Camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob.

L'art. 2 del d.lgs. n. 179 del 2007 ed il regolamento Consob disciplinano in modo molto approfondito l'istituzione e la composizione della Camera di conciliazione e di arbitrato.

Dalla prima lettura del regolamento Consob emerge come l'organizzazione della Camera appaia in piena sintonia con esperienze già presenti in Italia anche presso autorità indipendenti e possa permettere di affermare una piena autonomia della stessa rispetto alle altre attività istituzionali dalla stessa Consob.

In assenza di indicazioni da parte del legislatore della legge sul risparmio in grado di chiarire la natura dei rapporti tra la Camera e la Consob, la Consob stessa nel regolamento ha effettuato la scelta di istituire un autonomo organismo in ossequio alle parole "dinanzi alla Consob", contenute nell'art. 27 della legge n. 262 del 2005 allo scopo di evitare un diretto coinvolgimento della stessa autorità nelle procedure di conciliazione e arbitrato.

La Camera, così come costituita, risulta, tuttavia, essere un organismo di emanazione di un soggetto pubblico, privo di personalità giuridica e che, per legge, deve avvalersi di risorse e strutture individuate dalla Consob; con ubicazione presso gli uffici delle sedi della Consob (art. 3, comma 4 del regolamento).

Alla stessa stregua di quanto accade per la Camera arbitrale dei lavori pubblici, l'iscrizione negli elenchi degli arbitri e dei conciliatori viene disposta dalla Camera su istanza della parte interessata, previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi richiesti e prescindendo da ogni forma di selezione anche di tipo concorsuale (art. 5, comma 1 e 2 e art. 6, comma 1 e 2 del regolamento).

Ne consegue una chiara apertura degli elenchi al pari di quanto accade per gli elenchi di conciliatori ed arbitri tenuti dalle principali camere arbitrali e sportelli di conciliazione italiani.

Per quanto attiene ai cinque componenti della Camera di conciliazione e di arbitrato, il regolamento ha previsto il possesso di adeguati requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, ritenendo tali requisiti di fondamentale importanza al fine di conferire alla Camera, l'autorevolezza, l'autonomia e le capacità necessarie per l'esercizio delle relative funzioni.

Il d.lgs. n. 179 del 2007 nulla prevedeva in tema di criteri per la nomina dei componenti cosicché la Consob nel qualificare il contenuto di tali requisiti ha provveduto, per quanto possibile, a fare riferimento al quadro normativo vigente, e in particolare modo al D.M. n. 222 del 2004 ed al Codice dei contratti pubblici nella parte in cui disciplina la Camera arbitrale.

Nel proprio regolamento la Consob ha sostanzialmente seguito quest'ultimo orientamento nel definire il requisito di professionalità dei componenti della Camera che dovranno appartenere a tre categorie tra di loro assolutamente eterogenee come gli avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio davanti alle magistrature superiori; i dottori commercialisti iscritti all'albo da almeno dodici anni; i notai ed i magistrati delle giurisdizioni ordinarie, amministrative e contabili con sei anni di anzianità di servizio o anche in quiescenza; i professori universitari di ruolo in materie giurico-economiche, nonché i dirigenti dello Stato o di Autorità indipendenti, laureati in discipline giuridico/economiche in servizio o in quiescenza, con venti anni di anzianità o in quiescenza.

Tre componenti sono di elezione della Consob, uno per ciascuna delle tre categorie sopra individuate, uno viene nominato dal Consiglio Nazionali dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) ed uno da parte delle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative.

Nonostante il fatto che il legislatore non avesse stabilito alcuna incompatibilità in capo ai componenti della Camere, la Consob ha ritenuto di opportuno fornire un'indicazione di situazioni di incompatibilità allo scopo di garantire il regolare svolgimento dell'incarico.

All'uopo l'art. 2, comma 1, del regolamento, vieta a tutti i componenti della Camera di essere membri di altri organismi di conciliazione e di arbitrato, istituiti da enti pubblici o privati, operanti in qualsiasi settore.

Altresì, il regolamento, al fine di impedire al componente di cumulare un numero di incarichi tale da incidere negativamente sulle funzioni che è chiamato a svolgere, vieta agli stessi di essere inseriti negli elenchi tenuti da tali altri organismi di conciliazione e di arbitrato e di svolgere, comunque, attività di conciliazione o di arbitrato, nonché, più in generale il regolamento vieta ai componenti di svolgere incarichi che possano comunque ledere l'indipendenza del componente e, conseguentemente, l'autonomia della Camera.

Possono essere gestiti dalla Consob i procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per la risoluzione delle controversie insorte tra gli investitori, da una parte, e gli intermediari, dall'altra, per la violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di informazione di correttezza e di trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori.

In questo modo, la Consob viene investita di un ruolo completamente nuovo da svolgersi avvalendosi di strutture e risorse individuate dalla Consob medesima.

Da più parti, in sede di prima lettura della legge sul risparmio, sono stati sollevati dubbi in merito alla nuova attività demandata alla Consob in quanto, nella sua funzione istituzionale di regolazione del mercato potrebbe trovarsi in una posizione talvolta difficile rispetto alle diverse funzioni che è chiamata per legge a svolgere.

Infatti, la nuova previsione prefigura un nuovo ruolo "giurisdizionale" da parte della Consob, in quanto finalizzato alla gestione di strumenti di risoluzione di controversie tra privati, nonché alla gestione del fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori ed alla legittimazione attiva ad agire in giudizio, in rappresentanza del fondo per la tutela dei diritti e l'esercizio della rivalsa del fondo nei confronti della banca o dell'intermediario ritenuto responsabile della violazione.

Tale ruolo potrebbe rischiare di creare conflitti con le sue tipiche funzioni di controllo e sanzionatorie sugli intermediari finanziari, in considerazione del fatto che l'autorità di vigilanza potrebbe trovarsi in una posizione critica alla luce dell'accoglimento della domanda portata avanti alla sua Camera di conciliazione e di arbitrato da parte di un investitore che metta in luce una omissione nella vigilanza della Consob relativamente alla fattispecie litigiosa.

Ad onore del vero, alla Consob non è attribuito alcun potere giurisdizionale, essendole affidato, per contro, un mero compito di gestione delle procedure di conciliazione e di arbitrato alla stessa stregua di quanto accade per la Camera arbitrale per i contratti pubblici presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ovvero per le procedure arbitrali gestite dall'Autorità per l'energia e per il gas.

E' evidente che la stessa Consob nell'emanare i regolamenti di sua pertinenza ha fatto in modo di preservare e garantire il suo ruolo di autorità indipendente, ruolo che le è stato sempre riconosciuto fino dalla sua costituzione.

Infatti, il punto cardine e maggiormente delicato nella regolamentazione secondaria da adottarsi d'intesa con la Banca d'Italia era dato dal meccanismo di nomina di conciliatori ed arbitri, meccanismo che doveva garantire nel modo più assoluto la loro indipendenza, neutralità, imparzialità e professionalità.

La regolamentazione da parte della Consob della nomina di conciliatori e di arbitri è apparsa poi particolarmente semplificata dal d.lgs n. 179 del 2007 il quale, per quanto attiene alla nomina dei conciliatori, all'art. 4, ha richiamato i principi ed i meccanismi della conciliazione societaria; mentre, per quanto attiene alla nomina degli arbitri, il richiamo all'art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003, in quanto applicabile, ed agli art. 806 e seguenti del codice di rito avrebbe potuto creare qualche perplessità in ordine alla possibilità per le parti di procedere direttamente alla nomina degli arbitri di propria competenza ai sensi dell'art. 810 c.p.c., poiché tale meccanismo è stato modificato nell'arbitrato societario proprio dal secondo comma del richiamato art. 34.

Tuttavia, il regolamento Consob fuga ogni dubbio, all'art. 20, prevedendo espressamente che gli arbitri possano essere nominati, anche congiuntamente, dalle parti ai sensi dell'art. 810 c.p.c.. Come si legge chiaramente nel documento di consultazione del regolamento Consob, viene affermata in modo estremamente chiaro la non applicabilità dei disposti degli artt. 34 e 35 del d.lgs. n. 5 del 2003 in quanto incompatibili con la particolare struttura del giudizio arbitrale demandato alla Consob, "connotato da tratti affatto peculiari relativamente alle questioni compromettibili ed alla natura delle "necessarie" parti litiganti (intermediario e investitore) ".

Infatti, secondo quanto affermato dalla Consob, l'art. 34 governando l'oggetto e gli effetti di clausole compromissorie statutarie, si appalesa ictu oculi inapplicabile alla materia oggetto del decreto che afferisce ai rapporti contrattuali tra intermediari ed investitori; mentre l'art. 35, presupponendo l'esistenza di una clausola compromissoria statutaria, risulta innabblicabile quanto ai commi 1, 2, 4 e 5, mentre i disposti del terzo comma dell'art 35 e dell'art. 36 risultano assorbiti dalla nuova disciplina dell'arbitrato di diritto comune introdotta con il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

Come era auspicabile, per quanto riguarda la funzione conciliativa, la Consob ha ritenuto di non accentrare presso di sé ed amministrare direttamente tutte le procedure di conciliazione e di arbitrato proprio per non penalizzare gli investitori che si sarebbero altrimenti visti costretti a raggiungere Roma, ovvero la sede secondaria operativa di Milano, per lo svolgimento delle procedure.

In tale senso, l'art. 9 del regolamento prevede la nomina da parte della Consob di un conciliatore che sia territorialmente vicino all'investitore, e, in caso di mancanza di conciliatori nella sua zona, il ricorso ad un organismo di conciliazione societaria riconosciuto dal Ministero della giustizia.

In tale modo, è stato applicato un meccanismo per certi aspetti analogo a quello dell'AGCOM che alla luce della delibera n. 173/2007 ha previsto che i tentativi di conciliazione tra operatori ed utenti possano essere svolti anche presso gli organismi societari riconosciuti dal Ministero della giustizia e presso le Camere di commercio.

Anche per quanto attiene alla funzione arbitrale, è stata effettuata una scelta di decentramento territoriale non però attraverso il ricorso alle camere arbitrali delle Camere di commercio che già da anni gestiscono capillarmente sul territorio attività di risoluzione delle controversie, bensì lasciando nella liberà disponibilità delle parti l'individuazione di una differente sede dell'arbitrato rispetto a quella della Consob, infatti, in caso contrario, gli investitori, quale parte debole del contratto, si vedrebbero costretti a sostenere costi vivi di trasferta ictu oculi incompatibili con un sistema che vuole facilitare e semplificare l'accesso alla giustizia.



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