E’ ammesso unicamente il trasferimento tra Scuole di Specializzazione della medesima tipologia e di uguale denominazione.
Lo specializzando che vuole trasferirsi da altro Ateneo, per anni successivi al primo, deve presentare domanda di trasferimento entro e non oltre il 29/11/2012.
NB: olre tale data il Dirigente può accogliere le istanze solo quando siano giustificate da gravi motivi inerenti le condizioni personali o familiari dello studente.
Il trasferimento è possibile solo nei limiti dei posti vacanti o della capacità ricettiva della Scuola, ove prevista, e previo nulla osta da parte della Scuola di Specializzazione e del Rettore dell’Ateneo di appartenenza, una volta acquisiti i nulla osta della Scuola e del Rettore dell’Ateneo ricevente. Il rilascio del nulla osta da parte della Scuola ricevente è subordinato alla verifica di equivalenza delle attività formative previste dai Regolamenti delle due Scuole di Specializzazione.
L’accoglimento della domanda di trasferimento è comunque subordinata all’ammissione all’anno successivo. Se il numero delle domande di trasferimento supera il numero di posti disponibili, viene approvata una graduatoria di merito secondo il criterio della votazione più alta riportata negli esami sostenuti. In caso di parità, viene accolto il trasferimento dello specializzando più giovane di età.
Lo specializzando deve versare un’indennità di congedo di 150 €.
Di norma, non è possibile trasferirsi in corso d’anno.
Per saperne di più
E' possibile scaricare il Regolamento in materia di Scuole di Specializzazione, pubblicato qui a fianco, che riporta tutte le indicazioni in merito ai trasferimenti all'art. 12.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti si prega di contattare l’Ufficio Scuole di Specializzazione di Area Non Medica.




