Permessi, malattia, maternità

Nuova normativa e nuovi adempimenti per le Scuole di Specializzazione medico-chirurgiche

Come noto, l’entrata in vigore dal 1° novembre 2006 del D.Lgs. 368/1999, impone nuovi adempimenti, relativi soprattutto ai periodi di assenza.

Quest'ufficio già con circolare del 27/07/2007 (prot. 35728) ha reso note alcune importanti novità; a seguito tuttavia di numerose richieste di chiarimenti si rende opportuno tornare sull’argomento per specificarne ulteriori aspetti.

1) Le assenze superiori a 40 giorni lavorativi continuativi per servizio civile, gravidanza, malattia, sospendono il periodo di formazione e:

  • l’intero periodo di assenza dovrà essere recuperato dal medico in formazione specialistica per un periodo (in termini di tempo, non di ore) pari a quello di assenza;
  • durante il periodo di sospensione al medico in formazione verrà corrisposta esclusivamente la parte fissa del trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso;
  • restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché  quelle sull'adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni;
  • il superamento del periodo di comporto (un anno nell’ambito della durata del corso di specializzazione) in caso di malattia è causa di risoluzione anticipata del contratto.

Data l’importanza delle assenze "di lungo periodo", che incidono sulle somme da erogare al medico in formazione specialistica, occorre che le stesse siano tempestivamente comunicate all’Ufficio scrivente (entro 5 gg dal fatto/impedimento).

2) Le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore:

  • non possono essere superiori a 30 giorni complessivi nell’anno accademico;
  • non devono essere recuperate;
  • non danno luogo a sospensioni e/o decadenza del trattamento economico.

Riguardo al punto 2) occorre sottolineare che sono giunte numerose richieste di chiarimenti relativi ai permessi personali. Al riguardo si sottolinea che la partecipazione a congressi non è considerata assenza solo se questa sia riconosciuta dal Direttore della Scuola e dal Consiglio della Scuola come attività formativa; in caso contrario occorre usufruire dei permessi personali.

Alla fine di ogni anno accademico, il MUR richiederà le assenze di cui ai precedenti punti 1) e 2) (nota MUR prot. n. 789/2007), per cui si ricorda di comunicare le stesse tempestivamente all’Ufficio Scuole di Specializzazione (entro 5 giorni).

Qualora dovessero pervenire ulteriori precisazioni e chiarimenti da parte del MUR, questi saranno prontamente comunicati e resi noti.