Medici in formazione specialistica

Formazione specialistica dei medici ammessi alle Scuole di Specializzazione medico-chirurgiche

Dall’a.a. 2006/07 è entrato in vigore il D.Lgs. 368/1999. La formazione specialistica dei medici ammessi alle Scuole di Specializzazione Mediche è regolata dalle disposizioni del Titolo VI (articoli 34-46) del Decreto legislativo n. 368/1999.

Il contratto di formazione specialistica

La formazione del medico specialista

Incompatibilità

Il contratto di formazione specialistica viene applicato a tutti gli iscritti nell’a.a. 2006/2007 in possesso della borsa di studio.
All'atto dell'iscrizione ad una Scuola di Specializzazione Medica, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione specialistica. Il contratto è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole.
Il contratto non dà diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.
Il contratto è annuale ed è rinnovabile, di anno in anno, per un periodo di tempo uguale a quello della durata del corso di specializzazione (art. 39 D. Lgs. 368/1999).

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La formazione del medico specialista si svolge a tempo pieno. L’impegno richiesto è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno.
Con la sottoscrizione del contratto il medico in formazione specialistica si impegna a seguire, con profitto, il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dall’ordinamento della Scuola.
Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori designati dal consiglio della scuola. Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal Consiglio della scuola. La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della Scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la direzione sanitaria e con dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo. I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire sono concordati dal Consiglio della Scuola con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso le quali lo stesso svolge la formazione sulla base del programma formativo personale.
Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione (libretto diario), a cura del dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica volta per volta espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo.

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Incompatibilità. Per la durata della formazione a tempo pieno al medico specializzando è inibito l’esercizio di attività libero professionale all’esterno alle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private.
Sono compatibili con la formazione a tempo pieno esclusivamente le seguenti attività:

  • Esercizio della libera professione intramuraria
  • Guardia medica
  • Sostituzione di medico di base
  • Guardia turistica

Le attività possono essere espletate compatibilmente con gli obblighi propri della formazione specialistica e sono escluse dalla copertura assicurativa di cui gode lo specializzando in formazione.
Si rammenta che la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità è causa di risoluzione anticipata del contratto.
Il medico in formazione specialistica, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni. Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Infine, il medico specializzando può partecipare ai corsi di formazione specifica in medicina generale solo una volta terminato il corso di specializzazione o rinunciando al corso stesso.

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