Il contratto di formazione specialistica
La formazione del medico specialista
Incompatibilità. Per la durata della formazione a tempo pieno al medico specializzando è inibito l’esercizio di attività libero professionale all’esterno alle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private.
Sono compatibili con la formazione a tempo pieno esclusivamente le seguenti attività:
- Esercizio della libera professione intramuraria
- Guardia medica
- Sostituzione di medico di base
- Guardia turistica
Le attività possono essere espletate compatibilmente con gli obblighi propri della formazione specialistica e sono escluse dalla copertura assicurativa di cui gode lo specializzando in formazione.
Si rammenta che la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità è causa di risoluzione anticipata del contratto.
Il medico in formazione specialistica, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni. Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Infine, il medico specializzando può partecipare ai corsi di formazione specifica in medicina generale solo una volta terminato il corso di specializzazione o rinunciando al corso stesso.
Vedi anche
- Periodi assenza Pubblicato
- Copertura assicurativa Pubblicato





