Formazione fuori rete formativa

Linee di indirizzo del Senato Accademico in materia di formazione fuori rete formativa

L’art. 42 del Regolamento in materia di Scuole di Specializzazione prevede la possibilità per gli specializzandi di svolgere un periodo di formazione - non superiore ai diciotto mesi nell’intero corso degli studi - in Italia o all’estero, presso strutture non inserite nella rete formativa, con copertura assicurativa a carico della struttura italiana o straniera ospitante o, in caso di non accettazione della stessa, dello specializzando.

Secondo le indicazioni del Senato Accademico, la procedura da seguire deve tenere conto delle seguenti fasi e contenuti:

  • istanza del mfs al Direttore della Scuola - modulo Accordo per l'attività fuori rete formativa per medici in formazione specialistica, che dovrà essere compilato e sottoscritto, nella parte di competenza, dalla struttura ospitante;
  • approvazione del Consiglio della Scuola;
  • sottoscrizione del modulo da parte del Direttore e sua restituzione allo specializzando;
  • entro una settimana dall’inizio dell’attività formativa interessata, il mfs invia alla Scuola di Specializzazione - modulo Certificato di periodo, compilato nella sua prima parte. Lo stesso modulo, compilato in tutte le sue parti, dovrà essere consegnato entro 30 giorni dalla fine del periodo;
  • al proprio rientro, e comunque prima dell’esame di profitto annuale, lo specializzando presenta una certificazione dell’attività svolta, firmata dal referente della struttura estera - modulo Certificato delle attività svolte fuori rete formativa, fermo restando ogni altra documentazione che la Scuola ritenga utile;
  • sulla base di questa documentazione, ed in conformità a quanto già autorizzato dal Consiglio in fase di approvazione, il Consiglio della Scuola conferma il riconoscimento delle attività formative svolte e si pronuncia sulla loro corrispondenza al programma di formazione individuale. Questa documentazione andrà allegata al libretto diario e sostituirà, se del caso, le parti corrispondenti;
  • nel caso in cui partecipi al programma Erasmus Placement, il medico in formazione deve comunque seguire le indicazioni fornite dal relativo bando e compilare la modulistica messa a disposizione dagli Uffici competenti, fermo restando quanto indicato nei punti precedenti in merito alle competenze del Direttore e del Consiglio della Scuola.

Si ricorda che il periodo autorizzato deve ricadere all’interno di un solo anno accademico. Il medico all’estero durante gli esami di profitto deve rientrare per sostenerli in sede.

Ulteriori indicazioni possono essere definite dalle Scuole (per esempio se la frequenza fuori rete formativa sia vincolata quanto ad anno di iscrizione, o al conseguimento di  determinate frequenze di attività formative, numero di domande accoglibili per anno, il periodo in cui gli specializzandi possono presentare le proprie istanze, le eventuali esclusioni per determinate materie/frequenze; i periodi minimi/massimi di durata della permanenza nell’ambito dei 18 mesi complessivi).