Titoli di studio esteri validi per l’accesso a Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a Ciclo Unico nelle Università italiane

I titoli di studio esteri, conseguiti al termine di un periodo scolastico pari ad almeno 12 anni, sono validi per l'accesso ai corsi di laurea ed ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico presso le Università italiane purché consentano l’accesso ad un corso analogo a quello che viene richiesto in Italia presso le Università del Paese al cui ordinamento si riferiscono.

Nel computo dei dodici anni va considerato, ove ricorra, l'anno prescolare a condizione che:

  • la frequenza di tale anno sia obbligatoria e parte integrante del curriculum;
  • il programma preveda l'insegnamento della lettura e della scrittura della lingua materna e i primi elementi del calcolo aritmetico.

È necessario ottenere dalla competente Rappresentanza Diplomatica Italiana all'estero la legalizzazione, la traduzione ufficiale in lingua italiana e la Dichiarazione di Valore del titolo finale degli studi secondari e degli eventuali altri certificati di studi accademici o post-secondari.
Chi si trova in Italia può richiedere la traduzione del titolo a traduttori ufficiali o alle rappresentanze diplomatiche del Paese in cui il documento è stato rilasciato oppure all'Ufficio competente del tribunale di zona.

In caso di titoli conseguiti al termine di percorsi scolastici di durata inferiore a 12 anni, gli studenti dovranno presentare, oltre al diploma originale degli studi secondari, anche la certificazione accademica attestante il superamento di tutti gli esami previsti:

  • per il primo anno di studi universitari, nel caso di sistema scolastico locale di undici anni;
  • per i primi due anni accademici, nel caso di sistema scolastico locale di dieci anni.

Tale certificazione accademica complementare a titoli di scuola secondaria conseguiti con meno di dodici anni di scolarità consente in Italia solo l'immatricolazione al primo anno accademico e l'iscrizione con abbreviazione di corso solo nel caso in cui la durata della frequenza universitaria sia superiore al periodo utile ad integrare il percorso scolastico mancante.

N.B.: Il titolo finale di studi post-secondari conseguito in un Istituto superiore non universitario può essere accettato quale titolo integrativo del percorso scolastico inferiore ai 12 anni.

Sono inoltre presenti specifiche norme relative titoli di studio statunitensi (American High School Diploma), titoli britannici, titoli greci e titoli rilasciati da istituti universitari di studi ecclesiastici con sede in Italia approvati dalla Santa Sede: consulta l’Allegato 1 alla Circolare Ministeriale n° 602 del 18 Maggio 2011 per avere tutte le informazioni a proposito.

Per avere maggiori informazioni sulla validità dei titoli di studio italiani conseguiti in scuole di frontiera o sezioni italiane di scuole straniere, titoli di baccellierato internazionale, titoli della Repubblica di San Marino, titoli conseguiti presso scuole estere operanti in Italia o scuole Europee consulta l’Allegato 2 alla Circolare Ministeriale n° 602 del 18 Maggio 2011.
Il possesso dei titoli di studio elencati nell’Allegato 2 comporta l’esonero dal contingente riservato a studenti extra-UE residenti all’estero.

In ogni caso è opportuno contattare preventivamente lo Sportello Studenti Internazionali per avere informazioni sull'idoneità del titolo.