Come viene valutata la domanda di riconoscimento dei titoli accademici esteri

Il Consiglio di Corso di Studio è l’organo competente in materia di riconoscimento dei titoli di studio esteri.

In presenza di Accordi bilaterali che stabiliscono l'equipollenza tra titoli (es. Italia/Austria), effettuati i controlli amministrativi sulla documentazione il Consiglio di Corso di Studio delibera l'equipollenza a cui fa seguito il rilascio del titolo di studio italiano corrispondente.

In assenza di accordi bilaterali sull'equipollenza tra titoli, la richiesta di riconoscimento può concludersi con un riconoscimento totale e rilascio del titolo italiano corrispondente oppure con un riconoscimento parziale del titolo e con possibilità di ottenere l'iscrizione ad un determinato anno del corso di studi italiano corrispondente in base al numero dei crediti riconosciuti (abbreviazione di corso).

In attesa dell'emanazione di un Regolamento di Ateneo sul riconoscimento dei titoli esteri, per i corsi di studio a numero programmato l'esito della domanda di riconoscimento  è subordinato al superamento del test di accesso.
Per cui, tranne l'ipotesi di Accordi bilaterali di equipollenza tra titoli, lo studente che ha ottenuto il riconoscimento parziale può iscriversi all'anno di corso a cui è stato ammesso solo se supera il test di accesso, mentre lo studente che ha ottenuto il riconoscimento totale può ottenere il corrispondente titolo italiano solo dopo aver superato il test di accesso.