Tirocinio formativo e di orientamento

Il tirocinio formativo e di orientamento, previsto dall'art. 18 della legge 196/97, è volto a favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro dopo il conseguimento del titolo.

La domanda di tirocinio formativo può essere presentata entro i dodici mesi dalla data di laurea in qualsiasi momento dell'anno tramite applicativo tirocini e si possono attivare più tirocini formativi in tempi successivi.

E’ necessario inoltre predisporre il progetto formativo cartaceo corredato dalle necessarie firme.

I contenuti e la modalità di partecipazione al tirocinio sono concordati tra un docente dell'Ateneo denominato "tutore" ed il responsabile della struttura ospitante (o suo delegato) denominato "referente" ed il tirocinante.

 

  • Progetto formativo sottoscritto dal tirocinante, da un ente promotore (Università di Bologna) ed uno ospitante. 
  • Durata massima: 6 mesi, comprensiva di eventuali proroghe.
  • Attivazione entro 12 mesi dal conseguimento del titolo.
  • Indennità di partecipazione non inferiore a Euro 300 mensili (da Luglio 2013 e comunque sulla base delle norme regionali).
  • Copertura assicurativa.
  • Tutorship (tutor aziendale e tutor didattico - docente di ruolo).

Per realizzare un tirocinio formativo è necessaria una convenzione tra l’ente promotore – università, scuole superiori (pubbliche e private), provveditorati agli studi, agenzie per l'impiego, centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento, fondazioni dei consulenti del lavoro, comunità terapeutiche e cooperative sociali, servizi di inserimento lavorativo per disabili, istituzioni formative private non a scopo di lucro - e il soggetto ospitante – azienda, studio professionale, cooperativa, enti pubblici ecc. - corredata da un progetto formativo redatto dal datore di lavoro.

Recenti riferimenti normativi

La Riforma del mercato del lavoro (L. 92/2012) ha previsto l’introduzione di linee guida, da individuare in sede di Conferenza Permanente Stato Regioni e Province autonome (entro 180 giorni dall’entrata in vigore della Legge, quindi dal 18 luglio 2012), finalizzate a stabilire degli standard minimi uniformi in tutta Italia e ad evitare un uso distorto e illegittimo dei tirocini (si veda nel box "allegati" il testo dell'Accordo Stato - Regioni).

In  particolare, sono definiti i criteri a cui ci si dovrà uniformare:

  • revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;
  • previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;
  • individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;
  • riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta. Si stabilisce anche che la mancata corresponsione della suddetta indennità comporta a carico del trasgressore l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di € 1.000 ad un massimo di € 6.000.