Gravidanza e tutela legislativa

Informazioni sulla tutela e i diritti delle lavoratrici e loro equiparate in gravidanza.

La normativa nazionale vigente (D.Lgs n. 151 del 26/3/2001) in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità vieta di adibire le donne in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto a lavorazioni in cui si fa uso di agenti fisici, chimici e biologici pericolosi e nocivi per la madre e il bambino (vedi i lavori vietati alle lavoratrici madri[.pdf]). Questa disposizione è stata riconfermata dalla normativa nazionale relativa alla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008). 

Comunicazione dello stato di gravidanza

Comunicare il proprio stato di gravidanza è un obbligo solo nel caso in cui la donna sia esposta a rischi da radiazioni ionizzanti (articolo 8, comma 2, D.Lgs 151/2001). Poiché però la protezione delle lavoratrici madri richiede che il datore di lavoro sia al corrente dello stato di gravidanza alle lavoratrici è caldamente raccomandato di comunicare il proprio stato di gravidanza il più presto possibile. È necessario fornire al Responsabile di struttura una comunicazione scritta, utilizzando il Modulo per la comunicazione dello stato di gravidanza [.pdf] e allegando certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto.

Se si svolgono attività pericolose o a rischio 

Se la lavoratrice svolge abitualmente attività in cui si fa uso di agenti fisici, chimici e biologici pericolosi e nocivi (vedi i lavori vietati alle lavoratrici madri[.pdf]), per esempio ricerca presso laboratori chimici, biochimici, biologici, ambulatori medici o veterinari, officine o cantieri con esposizione a rumore, vibrazioni, attività subacquea, ecc, il Responsabile di struttura deve provvedere affinché la lavoratrice venga allontanata per essere adibita, se possibile, a mansioni alternative non rischiose né vietate (sostanzialmente sono consentite attività didattiche, di ricerca o di supporto alla medesima, ecc con o senza uso di videoterminale).

Per alcuni rischi (biologico, radioisotopi, chimico, turni notturni, ecc.) questa collocazione in mansioni alternative deve proseguire anche fino al settimo mese dopo il parto.

Il documento di valutazione dei rischi per la tutela della donna in gravidanza dell’Ateneo dovrebbe orientare il Responsabile di struttura alla collocazione lavorativa alternativa della lavoratrice. Nel caso in cui ci fossero dubbi o proposte diversificate e contestualizzate per la definizione dei nuovi compiti da assegnare, il Responsabile può fare riferimento al medico competente e/o al Servizio di Prevenzione e Protezione per una valutazione congiunta dell’adeguatezza o meno delle nuove attività. Modulo proposta di un programma di lavoro alternativo per la tutela della lavoratrice in gravidanza[.docx].

Se il Responsabile di struttura ritiene di non disporre di lavori compatibili con lo stato di gravidanza, deve comunicare alla Direzione Provinciale del Lavoro competente l’impossibilità di collocare alternativamente la lavoratrice, che a quel punto usufruisce dell’astensione anticipata per lavoro a rischio. Modulo per comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro[.pdf]

Se non si svolgono attività pericolose o a rischio

Se la mansione è costituita da compiti lavorativi ove non siano presenti gli agenti pericolosi e nocivi vietati dalla normativa vigente (Vedi i lavori vietati alle lavoratrici madri[.pdf]), la donna in gravidanza, a meno di complicanze della gravidanza stessa, può continuare a svolgere il proprio lavoro fino al 7° mese di gestazione ed usufruire poi del congedo di maternità obbligatorio: periodo di astensione obbligatoria dal lavoro che comprende i 2 mesi precedenti e i 3 mesi successivi al parto.

Flessibilità del congedo di maternità (posticipo dell'astensione obbligatoria)

È prevista anche la flessibilità del congedo di maternità (posticipo dell'astensione obbligatoria) e cioè la possibilità di utilizzare in forma flessibile il periodo dell'interdizione obbligatoria dal lavoro. La recente legge di bilancio alla camera (2018) ha introdotto una modifica alla legge 151/2001 prevedendo dunque la possibilità di disporre del periodo di congedo per maternità in tre modi:

  • astensione nei due mesi prima del parto e nei tre successivi (come descritto nel paragrafo precedente): è prevista dall’articolo 16 della legge 151/2001, resta l’ipotesi base, nel senso che è vietato adibire al lavoro le donne in questo periodo. A meno che non scelgano, spontaneamente, una delle due ipotesi successive, che richiedono il benestare del medico.
  • astensione nel mese prima del parto e nei quattro successivi: è l’ipotesi prevista dall’articolo 20 del testo unico, nel caso in cui la lavoratrice scelga questa possibilità è necessario che «il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro».
  • astensione nei cinque mesi successivi al parto: è la nuova opzione appena introdotta, che modifica l’articolo 16 del testo unico. Prevede che la lavoratrice, in alternativa alle due ipotesi sopra riportate, possa «astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso». Anche in questo caso, «a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro».

Per richiedere la flessibilità al congedo di maternità la lavoratrice deve:

  • Richiedere la flessibilità al proprio medico competente per e-mail almeno all’inizio del settimo mese di gestazione, specificando se intende astenersi fino alla fine dell’ottavo mese o fino al parto, affinché si riesca a programmare un appuntamento per lo scadere del settimo mese stesso;
  • presentarsi al colloquio con l'attestazione rilasciata dal ginecologo del SSN (regolare proseguimento della gravidanza e data presunta del parto) e con dichiarazione firmata dal Responsabile di struttura[.docx].

Il medico competente provvederà o meno a rilasciare parere favorevole sulla base di parametri suggeriti dall’Asl territorialmente competente e considerando quindi eventuali pendolarismi (distanza, tempo di percorrenza, numero e tipo di mezzi di trasporto utilizzati, caratteristiche del percorso), presenza di postazioni di lavoro fisse od anguste, impossibilità, per i videoterminalisti, come definiti dal D.Lgs. 81/08, di ridurre i tempi di utilizzo del videoterminale, ecc.

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Centro di Ateneo per la tutela e promozione della salute e sicurezza - Unità professionale Medicina del lavoro

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