Accordo progressione economica all'interno della categoria

All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l'attribuzione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successive posizioni economiche.

L'Art. 79 del  CCNL 2006-2009 sottoscritto in data 16/10/2008, prevede che:

  1. All’interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l’attribuzione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successive posizioni economiche indicate nella tabella D.
  2. Nell’ambito della categoria i passaggi a posizione economica immediatamente superiore avverranno attraverso meccanismi selettivi, attivati con cadenza annuale, sulla base della compatibilità finanziaria e dei criteri generali di cui all’art. 82 (criteri di selezione ai fini della progressione economica all’interno della categoria) con decorrenza fissa dal primo gennaio. Ai fini della partecipazione a detti meccanismi selettivi gli interessati debbono aver maturato 2 anni di servizio effettivo nella posizione economica immediatamente inferiore.
  3. I neo assunti nella categoria B, permarranno nella posizione economica B1 per 12 mesi, trascorsi i quali saranno inseriti nella posizione economica successiva previa apposita formazione.
  4. Il finanziamento della progressione economica avverrà attraverso le risorse indicate all’art. 88, (utilizzo del fondo) comma 2, lettera a) per le categorie B, C e D e dell’art. 90 per la categoria EP, in stretta correlazione con il raggiungimento di obiettivi qualitativi di miglioramento del servizio, di innovazione e di maggiore efficienza. 
  5. I passaggi alle posizioni economiche immediatamente superiori sono disposti nel numero consentito dalla disponibilità delle risorse a ciò finalizzate dal presente contratto e dal contratto integrativo, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
  6. In caso di passaggio a posizione economica superiore l’Amministrazione è tenuta a darne comunicazione scritta al dipendente.