Informazioni generali
Ai sensi dell'art. 29 comma 10 della legge "Gelmini" n. 240/2010, la procedura di trasferimento da un Ateneo a un altro è possibile solo per i ricercatori a tempo indeterminato.
Per i professori si applicano le procedure relative alle 'chiamate' di cui alla legge 240/2010.
Il trasferimento avviene con Decreto del Magnifico Rettore.
Il trasferimento non determina alcuna interruzione del rapporto di lavoro: il ricercatore trasferito mantiene la sua anzianità in ruolo e il regime di impegno già prescelto.
Il trasferimento, nel caso in cui avvenga durante l'anno accademico, richiede un accordo tra le due sedi universitarie (L. 370/99, art. 6 comma 1).
Documenti da presentare per il trasferimento
I ricercatori saranno contattati dall'Ufficio carriere per la presentazione della documentazione necessaria al trasferimento, riguardante, in particolare:
- Autocertificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000;
- Accredito dello stipendio.
Normativa di riferimento
Legge n. 210/1998, art.3
Legge n. 240/2010, art.29 comma 10
Legge n. 370/99, art. 6 comma 1
Contatti
APOS - Settore Stato Giuridico Docenti - Ufficio Carriere
Indirizzo
Piazza Verdi 3 Bologna (BO)
Telefono
+39 051 20 9 8953+39 051 20 9 8954
+39 051 20 9 8955
+39 051 20 9 8956
+39 051 20 9 8935
Fax
+39 051 2086303
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